Cassazione Penale, Ordinanza n. 29320/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla pena. Ha quindi confermato la decisione di merito che, quanto all'accertamento di responsabilità, aveva già confermato la condanna per furto aggravato pronunciata dal Tribunale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Il ricorso contiene un solo motivo: si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata determinata oltre misura. La Corte di cassazione rileva però che la censura investe solo la motivazione sulla quantificazione della pena e la ritiene manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo lo scostamento dal minimo edittale valorizzando la negativa personalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Richiamato solo in via implicita dalla formula "furto aggravato"; la sentenza non approfondisce il profilo tipico dell'aggravante, concentrandosi esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
La Corte valorizza la personalità negativa dell'imputato quale elemento giustificativo dello scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo lo scostamento dal minimo edittale, richiamando elementi rilevanti ai fini della commisurazione.
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare un generico dissenso sul trattamento sanzionatorio se la motivazione del giudice di merito risulta logicamente coerente e non apparente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in via conseguenziale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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