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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 2718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Atto presupposto divenuto definitivo - Funzione di mera intimazione - Insindacabilità della pretesa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato sostanzialmente respinto, affermandosi l’insindacabilità della pretesa tributaria già definita con l’atto presupposto. La cartella rimane impugnabile esclusivamente per vizi propri, come eventuali errori formali, difetti di notifica o irregolarità riguardanti la riscossione, ma non per contestare nuovamente il merito dell’accertamento o della liquidazione divenuti definitivi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo. Il ricorrente contestava, in sostanza, la pretesa tributaria sottostante, ma la sentenza ha chiarito che, una volta divenuto definitivo l’atto presupposto, la cartella svolge una funzione di mera intimazione al pagamento e non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo. Pertanto, nella fase di impugnazione della cartella, possono essere contestati soltanto i vizi propri della cartella e non i vizi dell’avviso presupposto ormai definitivo.

Norme richiamate

  • Art. 2909 codice civile

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    La definitività dell’atto presupposto impedisce di rimettere in discussione la pretesa tributaria già accertata, secondo il principio di stabilità del giudicato e degli accertamenti non più contestabili.

  • Art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la cartella di pagamento, che, quando segue un atto di accertamento o liquidazione definitivo, ha funzione essenzialmente esecutiva e intimatoria, senza costituire un nuovo atto impositivo.

  • Cassazione n. 17937/2004

    Conferma il principio secondo cui la cartella fondata su un atto presupposto definitivo è contestabile solo per vizi propri e non per vizi relativi all’atto presupposto.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento o di liquidazione diventa definitivo perché non è stato impugnato tempestivamente o perché è stato definito con decisione irrevocabile, il suo contenuto non può essere contestato nuovamente impugnando la successiva cartella di pagamento.
  • La cartella emessa sulla base di un atto presupposto definitivo svolge normalmente una funzione di intimazione e riscossione, non di nuovo accertamento dell’imposta.
  • In caso di impugnazione della cartella, occorre distinguere tra vizi propri della cartella, che possono ancora essere fatti valere, e vizi dell’atto presupposto, che non sono più deducibili se quest’ultimo è divenuto definitivo.
  • La mancata o invalida notificazione dell’atto presupposto può costituire un’eccezione rilevante, ma deve essere valutata secondo le regole applicabili alla notificazione e alla conoscenza legale dell’atto.
  • Per tutelarsi efficacemente, il contribuente deve contestare l’accertamento o la liquidazione entro i termini previsti, senza attendere la successiva fase della riscossione.

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