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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33533/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio contro la decisione di primo grado, ritenendo mancante il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto di appello inviato per posta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 d.lgs. 546/1992 e con l'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello pur in presenza di documentazione idonea a dimostrarne la tempestività: distinta delle raccomandate recante data di spedizione, avvisi di ricevimento e deposito in giudizio effettuato entro il termine decorrente dalla ricezione del plico da parte dei destinatari. Le controparti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso perché teso, a loro avviso, a sollecitare una rivalutazione del fatto. La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, qualificando la censura come attinente a una non corretta applicazione in diritto dei documenti già in atti ai fini della verifica di ammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Ha affermato che, nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità quando la tempestività della notifica e della costituzione risulti comunque da altri documenti idonei, in particolare dalla distinta postale con timbro datario e dagli avvisi di ricevimento. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare un error in procedendo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma che disciplina il deposito dell'atto di appello nel processo tributario

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    considerato dalla Corte insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992 per valutare gli oneri di costituzione e deposito nei giudizi tributari

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio di strumentalità delle forme, escludendo l'inammissibilità quando lo scopo dell'atto risulti comunque raggiunto

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nella giurisprudenza citata per individuare il termine di impugnazione e la rilevanza della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'impugnazione notificata a mezzo posta non determina automaticamente l'inammissibilità quando la tempestività della notifica e della costituzione possa essere desunta da altri documenti idonei, come l'avviso di ricevimento e la distinta postale recante timbro datario.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione notificata per posta, il termine per il deposito in segreteria decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla sola data di spedizione.
  • La distinta cumulativa delle raccomandate munita di timbro datario dell'ufficio postale può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione, se idonea ad attestare la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine di impugnazione.
  • Il giudice di merito non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di una lettura meramente formalistica della documentazione, se gli atti prodotti consentono comunque di verificare la ritualità e tempestività della notifica e della costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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