Cassazione Penale, Sentenza n. 4834/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, riformando solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza di primo grado per il reato di furto, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza rispetto alla recidiva contestata (art. 99, comma 4). In cassazione sono dedotte due censure principali: (1) violazione di legge per la presunta obbligatorietà dell'aumento di pena per effetto della recidiva; (2) violazione di legge per la mancata declaratoria di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sulla recidiva, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia affermato l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva, ma abbia motivato la valutazione in conformità alle Sezioni Unite (Sez. U., Calibé) secondo cui la recidiva, pur dovendo essere contestata, non comporta automaticamente l'applicazione dell'aumento salvo l'ipotesi di recidiva 'reiterata' ex art. 99, comma 5. Quanto alla presunta violazione collegata alla sentenza costituzionale n. 141/2023, la Corte ha spiegato che l'illegittimità della norma che vietava la prevalenza dell'attenuante non implica una prevalenza automatica: il giudice deve comparare le circostanze e motivare la scelta; le valutazioni di comparazione attengono al merito e sfuggono al sindacato di legittimità se adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 62, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 può essere riconosciuta e, se valutata prevalente, può ridurre la pena anche in presenza di recidiva; tuttavia la sua efficacia è oggetto di confronto con la recidiva da svolgersi con motivazione specifica.
art. 99, comma 4 e comma 5, cod. pen.
La recidiva costituisce circostanza aggravante inerente alla persona e deve essere contestata dal pubblico ministero; la sua applicazione non è automatica in tutti i casi, salvo l'ipotesi di recidiva reiterata prevista dal comma 5, che comporta obbligatorietà di applicazione.
art. 69, comma 4, cod. pen.
La norma, nella parte censurata dalla Corte costituzionale, vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sulla recidiva; la Corte costituzionale (n. 141/2023) ha però dichiarato tale divieto incostituzionale, annullando la rigidità normativa che impediva il confronto motivato.
Sentenza Corte costituzionale n. 141/2023
Ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 69, comma 4, che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 sulla recidiva, consentendo al giudice di comparare e decidere la prevalenza in base a motivazione adeguata.
Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibé)
Principio secondo cui la recidiva, pur dovendo essere contestata per rispettare il contraddittorio, non obbliga il giudice ad aumentare la pena in tutti i casi; il giudice deve valutare se la reiterazione indichi effettiva riprovevolezza e pericolosità, considerando parametri individualizzanti.
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Le decisioni sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti implicano una valutazione di merito discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità se non sono frutto di arbitrio e sono sorrette da sufficiente motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda.
art. 3 e art. 27, comma 3, Cost.
Richiamate nella decisione costituzionale che ha valutato la legittimità dell'art. 69 c.p.; la Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto di prevalenza dell'attenuante fosse incompatibile con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena.
Massime di principio
- La recidiva deve essere contestata dal pubblico ministero per rispettare il contraddittorio, ma non determina automaticamente l'aggravamento della pena in tutti i casi; il giudice deve valutare la reale incidenza della reiterazione sui profili di pericolosità e colpevolezza del reo.
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 può prevalere sulla recidiva se il giudice, con motivazione adeguata e specifica, ritiene che ciò sia coerente con l'adeguatezza della pena; non esiste una prevalenza automatica né un divieto assoluto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023.
- Il confronto tra aggravanti e attenuanti è una valutazione di merito soggetta a discrezionalità tecnica: è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è assente, illogica o arbitraria.
- Le doglianze che riguardano la valutazione comparativa delle circostanze devono configurare correttamente un vizio di motivazione per essere apprezzate in sede di legittimità; una dedotta violazione di legge, se in realtà il problema è motivazionale, è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare attentamente i presupposti di ammissibilità e la correttezza della doglianza.
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