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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 511 del 2024.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 511 del 2024, relativa al diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 511 del 2024, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la rituale notificazione all’Amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, era stato notificato al Ministero in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta del ricorrente, entro sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico-formativo riconosciuto dal giudicato al docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notificazione del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del comando giudiziale.
  • Quando l’amministrazione permane inadempiente rispetto a un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l’intervento sostitutivo su richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta per incentivare l’esecuzione del giudicato e, nel caso di obbligazioni pecuniarie relative a un beneficio determinato, può essere parametrata agli interessi legali sul valore dovuto per il periodo di persistente inadempimento individuato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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