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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29425/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

I ricorsi erano stati proposti da tre imputati avverso la sentenza di appello. Per due di essi il solo motivo riguardava la qualificazione giuridica dei fatti; per il terzo i primi due motivi attenevano alla qualificazione dei fatti e alla contestata aggravante della minorata difesa, mentre il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure prive di specificità, perché in parte meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, in parte incapaci di indicare concreti profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente nel senso che la censura non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, già sorretta da motivazione logica e coerente

  • Corte cost. n. 186/2000

    viene richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove, potendo la Cassazione sindacare solo specifici vizi di motivazione nei limiti della contraddittorietà o della manifesta illogicità e l'eventuale travisamento di decisive emergenze processuali.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'aggravante o sul trattamento sanzionatorio devono contenere una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata; in mancanza, se si risolvono in mere richieste di diversa lettura del materiale probatorio, sono inammissibili.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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