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Ordinanza

Ordinanza n. 3804/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202504480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 2862/2026, limitatamente all'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che la sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario, come richiesto nel giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale, consistente in una difformità immediatamente rilevabile tra la decisione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza necessità di interpretare o integrare sostanzialmente la sentenza. Il dispositivo della sentenza n. 2862/2026 è stato quindi corretto inserendo, dopo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente e di altra parte, la clausola relativa all'attribuzione delle spese in favore del difensore antistatario con riferimento alla società istante. È stata inoltre ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, quando la sentenza abbia già condannato la parte soccombente al pagamento delle spese in favore della parte assistita, costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., se l'omissione è riconoscibile dal testo del provvedimento e non richiede un'attività interpretativa o modificativa della decisione.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile soltanto quando vi sia una difformità ictu oculi tra l'ideazione decisoria del giudice e la sua rappresentazione grafica; non può invece essere utilizzata per introdurre una nuova statuizione o per modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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