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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6530 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accertamento IRPEF relativo al 2001, fondato sul reddito di partecipazione derivante dagli utili extracontabili attribuiti alla società. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello: la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa all'erronea determinazione del reddito imponibile. In particolare, il contribuente sosteneva che l'imponibile non dovesse essere calcolato sull'intero utile prodotto e distribuito dalla società, ma soltanto sul 40%, ai sensi dell'art. 47 del TUIR vigente all'epoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su una questione specifica, rilevante e autonomamente riproposta dal contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia, decidere anche nel merito sulla corretta determinazione del reddito imponibile e provvedere sulle spese del giudizio. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente l'importo dovuto né ha riconosciuto in via definitiva la correttezza del calcolo del 40%.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    La mancata decisione su una specifica eccezione o domanda rilevante, ritualmente proposta dalla parte, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina un vizio della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento

    Il vizio di omessa pronuncia previsto dall'art. 112 c.p.c. deve essere fatto valere in cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento.

  • Art. 47 del TUIR

    La norma, nella disciplina applicabile al periodo considerato, rilevava per determinare la quota di utili distribuiti da una società di capitali da includere nel reddito imponibile del socio. La Cassazione ha rilevato che la questione relativa all'applicazione della percentuale del 40% era stata dedotta dal contribuente ma non esaminata dalla CTR.

Massime di principio

  • Quando il giudice omette di esaminare una specifica domanda, eccezione o motivo di appello rilevante per la decisione, la sentenza può essere impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • In presenza di società a ristretta base partecipativa o familiare, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, ma il contribuente può fornire prova contraria.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili riguarda l'esistenza e l'attribuzione degli utili, ma non esonera il giudice dall'esaminare le contestazioni autonome sulla corretta determinazione della quota imponibile del socio.
  • La cassazione con rinvio per omessa pronuncia non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà decidere la questione non esaminata e potrà confermare o modificare il risultato dell'accertamento.
  • Quando si invoca una specifica disciplina fiscale sulla percentuale imponibile degli utili, occorre verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta interessato, poiché le percentuali e il regime fiscale possono essere cambiati nel tempo.

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