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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37646/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato un'interposizione di manodopera e aveva condannato la società ad assumere la lavoratrice con decorrenza retrodatata al 28 aprile 1994. La lavoratrice ha poi chiesto differenze retributive assumendo che, per effetto di quel giudicato e delle successive evoluzioni della disciplina collettiva e di un accordo di programma, le dovesse essere riconosciuta una progressione in carriera aggiornata nel tempo, con conseguente diritto alla retribuzione corrispondente a livelli superiori. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che il giudicato riguardasse solo l'inquadramento iniziale al momento del ripristino del rapporto nel 1994 e non anche le successive progressioni normative ed economiche. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell'art. 2909 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza precedente fosse stata travisata e che il giudicato avesse imposto un inquadramento e una progressione coerenti con un rapporto da considerarsi sostanzialmente sorto alle dipendenze del datore originario, con applicazione dei successivi contratti collettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul giudicato esterno fosse priva di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva integralmente il contenuto della sentenza della Corte d'appello di Cagliari invocata come giudicato e non ne indicava adeguatamente il testo e la sede di reperimento. Ha inoltre osservato che dagli stessi stralci riportati emergeva che alla lavoratrice era stato riconosciuto il profilo di tecnico di stazione con decorrenza dal 1 maggio 1994 e che il richiamo alla frase sul rapporto tra lavoratrice e Ferrovie dello Stato non era decisivo per fondare un diritto automatico alla progressione in carriera. Infine ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di deduzioni, argomentazioni o critiche motivazionali. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni, documenti o motivazione ritenuta non corretta

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per la denunciata violazione dell'art. 2909 c.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, la cui violazione era dedotta dalla ricorrente

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso fondato su giudicato esterno deve rispettare l'onere di specifica riproduzione del contenuto della sentenza invocata e di indicazione della sua sede processuale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su giudicato esterno, il ricorrente deve riportare in modo completo e specifico il contenuto della decisione invocata, non essendo sufficiente un riassunto o la trascrizione di stralci isolati.
  • L'interpretazione del giudicato esterno può essere svolta dalla Corte di cassazione, ma solo entro i limiti dell'autosufficienza del ricorso e con riproduzione del testo rilevante della decisione passata in giudicato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne un fatto storico principale o secondario decisivo, non potendo essere usato per contestare la valutazione delle allegazioni difensive, delle deduzioni istruttorie o una motivazione ritenuta semplicemente non condivisibile.
  • Il giudicato che accerta un inquadramento iniziale o una decorrenza del rapporto non implica automaticamente il diritto a successive progressioni economiche o retributive se tali aspetti non risultano compresi nel decisum.
  • La mera affermazione dell'esistenza di un rapporto sostanziale con il datore originario non basta, di per sé, a fondare il riconoscimento automatico di livelli superiori senza la prova dei presupposti specifici previsti dalla disciplina collettiva invocata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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