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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34140/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/01/2024 che respingeva la domanda di affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare per presunta irreperibilità del condannato. Si deduceva omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e al condannato, nonché violazione delle norme sulla irreperibilità perché le ricerche erano state effettuate ad un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nella elezione di domicilio (Civitanova Marche, via del Casone n.132) e perché era intervenuto un errore di omonimia che aveva determinato notifiche a un diverso avvocato. Si contestava quindi la nullità della notifica e di tutti gli atti successivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'omesso avviso della fissazione dell'udienza costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio e ha constatato che le ricerche non hanno tenuto conto dell'elezione di domicilio documentata e depositata il 04/07/2018. Per tali motivi la notifica e le attività processuali successive sono nulle; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) c.p.p.

    Richiamata come motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato il vizio procedurale denunciato alla luce di tali censure.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle regole di notifica e comunicazione delle udienze; la Corte sottolinea l'obbligatorietà dell'avviso quando è necessaria la presenza dell'interessato.

  • art. 159 c.p.p.

    Rilevanza in tema di notifiche e comunicazioni agli difensori; la Corte valuta la correttezza delle notifiche effettuate.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Richiamato in relazione all'obbligo di notifica al difensore e alla efficacia dell'elezione di domicilio: la Corte ha ritenuto che la elezione di domicilio documentata doveva essere presa in considerazione ai fini della ricerca/ notifica.

  • art. 162 c.p.p.

    Richiama le modalità di notificazione e i soggetti destinatari; utile per valutare la nullità per omessa comunicazione.

  • art. 171 c.p.p.

    Attinente alle modalità di costituzione e rappresentanza dell'imputato/condannato in sede esecutiva; utile per l'accertamento dell'effettiva rappresentanza difensiva.

  • art. 666, comma 3 c.p.p.

    Norma procedurale relativa a specifiche comunicazioni nel processo esecutivo; la Corte la richiama nel quadro delle regole di notifica nel giudizio di sorveglianza.

  • art. 127 c.p.p.

    Principio generale sulla comunicazione degli atti e del contraddittorio; la violazione di tali princìpi può determinare nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Previsione relativa all'impedimento e alla assenza; richiamata nel contesto delle ipotesi in cui la presenza dell'interessato è obbligatoria e le conseguenze dell'omessa chiamata.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulle modalità di notificazione e sulle ipotesi di rinvio per mancanza di notifica; rilevante per accertare la correttezza dell'iter procedurale seguito.

  • Giurisprudenza: sez. 3, n. 404 del 11/11/2020

    Principio consolidato secondo cui l'omesso avviso della fissazione dell'udienza, anche davanti al Tribunale di sorveglianza, costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio; la Corte si è attenuta a questo orientamento per annullare il provvedimento.

Massime di principio

  • L'omesso avviso al condannato o al difensore della fissazione dell'udienza costituisce nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato del processo e comporta l'annullamento degli atti successivi.
  • L'elezione di domicilio validamente documentata deve essere rispettata: le ricerche per la notifica devono comprendere l'indirizzo eletto e la relativa comunicazione al difensore; ignorarla può rendere invalida la dichiarazione di irreperibilità.
  • Errori dovuti all'omonimia o a comunicazioni inviate a indirizzi PEC/attorney errati possono invalidare la notifica e gli effetti processuali conseguenti; è essenziale verificare l'identità del destinatario e la correttezza dei dati di contatto.
  • Se sussiste una nullità assoluta per omessa notifica, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando il difetto invalida l'intero procedimento; in alternativa può disporre il rinvio per il nuovo esame previa regolare notifica.
  • In casi analoghi il Tribunale di sorveglianza, al momento del riesame, dovrà ripetere le notifiche rispettando l'elezione di domicilio e garantire la presenza o rappresentanza del difensore prima di pronunciarsi su misure alternative alla detenzione.
  • Per i difensori è fondamentale depositare tempestivamente e in modo chiaro l'elezione di domicilio e aggiornare i dati di contatto (PEC, indirizzo) per evitare vizi di notifica che possano compromettere i diritti dell'assistito.

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