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Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha notificato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, chiedendo euro 246.284,27 per imposta e complessivamente euro 397.441,00 inclusi sanzioni e interessi. Contestava l'infedele dichiarazione e riteneva imponibile un complesso immobiliare appartenente all'ente, costituito da un immobile principale in categoria B/5 e due immobili in categoria D/1. Secondo il Comune non ricorrevano i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, poiché il complesso, non utilizzato dal 2002 per la formazione del clero, sarebbe stato soltanto destinato ad attività agevolate e non effettivamente utilizzato. Il Comune metteva inoltre in dubbio il requisito soggettivo dell'ente e richiamava le trattative per la possibile vendita e una precedente locazione. L'ente sosteneva invece la propria natura non commerciale, la destinazione esclusiva del complesso ad attività religiose e l'esistenza di un legittimo affidamento derivante dal comportamento omissivo del Comune, che dal 2008 al 2013 non aveva contestato l'esenzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo, anche perché i seminari sono ricondotti agli enti aventi fine di culto e non commerciale ai sensi della legge 222/1985. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini del requisito oggettivo dell'esenzione ICI, la destinazione, anche potenziale, dell'immobile allo svolgimento di attività agevolate, senza necessità di un utilizzo effettivo e attuale, considerata anche la destinazione urbanistica religiosa impressa al complesso. Il Collegio ha inoltre riconosciuto che il comportamento del Comune aveva ingenerato nel contribuente un legittimo affidamento, escludendo comunque sanzioni e interessi anteriori alla notifica dell'accertamento qualora l'imposta fosse stata dovuta. La richiesta di risarcimento per lite temeraria e danni reputazionali è stata respinta. Le spese del grado sono state integralmente compensate, anche in ragione del contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della norma.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    immobili utilizzati dai soggetti ..., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222

    La decisione ritiene che il requisito oggettivo dell'esenzione possa essere integrato dalla destinazione, anche potenziale, dell'immobile alle attività agevolate, senza che sia indispensabile un utilizzo effettivo e attuale, purché non risulti una diversa destinazione.

  • Art. 2, legge 20 maggio 1985, n. 222

    La norma è stata richiamata per affermare che i seminari rientrano tra gli enti aventi fine di culto e, quindi, tra gli enti non commerciali rilevanti ai fini del requisito soggettivo dell'esenzione.

  • Art. 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222

    La disposizione individua attività di religione o di culto, richiamate dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.

  • Art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento con cui il Comune aveva chiesto spiegazioni sul mancato pagamento dell'ICI.

  • Art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata è stata respinta, poiché il comportamento del Comune non è stato ritenuto temerario, anche in presenza di un contrasto giurisprudenziale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9948 del 16 aprile 2008

    l'uso dell'espressione "utilizzo" non fa riferimento ... ad un concetto dinamico di "concretezza" o di "effettività" ... ma indica solo la natura del rapporto tra l'immobile e il soggetto che ne dispone

    La pronuncia è stata utilizzata per sostenere che la norma non richiede necessariamente lo svolgimento concreto e attuale dell'attività agevolata, essendo sufficiente il rapporto qualificato tra ente e immobile e la destinazione dell'immobile.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2821 del 24 febbraio 2012

    La decisione richiama l'orientamento opposto, secondo cui il requisito oggettivo richiederebbe l'effettiva ed esclusiva realizzazione dell'attività agevolata nell'immobile, evidenziando così un contrasto giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali, occorre verificare separatamente il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo relativo all'immobile e alla sua destinazione.
  • Secondo l'orientamento applicato in questa decisione, la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate può essere sufficiente anche quando l'immobile è temporaneamente inutilizzato, purché non sia concretamente destinato ad attività diverse o commerciali.
  • La destinazione urbanistica e gli elementi documentali che escludono usi alternativi possono rafforzare la prova del requisito oggettivo dell'esenzione.
  • Il requisito soggettivo deve essere contestato tempestivamente nell'avviso di accertamento e nel primo grado di giudizio; una contestazione introdotta per la prima volta in appello può essere dichiarata inammissibile.
  • Il comportamento costante dell'amministrazione, soprattutto se accompagnato da interlocuzioni formali e dall'assenza prolungata di contestazioni, può generare un legittimo affidamento del contribuente e impedire l'applicazione di sanzioni e interessi pregressi.
  • Il legittimo affidamento non comporta necessariamente l'inesistenza dell'imposta, ma può escludere sanzioni e interessi per il periodo anteriore alla comunicazione dell'orientamento contrario dell'amministrazione.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la compensazione delle spese è possibile e il comportamento dell'ente impositore non è automaticamente qualificabile come temerario.

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