Risoluzione n. 56 del 22/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per le holding industriali soggette all’art. 6, comma 9, del d.lgs. 446/1997, i differenziali di interesse dei derivati IRS stipulati a copertura di rischi sui tassi, sia su posizioni passive sia attive, vanno sommati algebricamente ai flussi di interessi dell’operazione coperta e non sono autonomamente soggetti al limite di deducibilità del 96%. La modalità contabile adottata (saldi aperti) è irrilevante: conta l’effetto netto complessivo del periodo d’imposta.
IRAP: trattamento dei differenziali IRS di copertura ai sensi dell’art. 6, comma 9, d.lgs. 446/1997
IRAP e derivati IRS di copertura per holding industriali
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini IRAP, dei differenziali di interesse generati da contratti derivati Interest Rate Swap stipulati da una società holding industriale per coprire il rischio di variazione dei tassi su finanziamenti passivi e su finanziamenti attivi concessi alle controllate. L’Agenzia chiarisce come tali componenti debbano essere considerati nell’ambito della disciplina speciale prevista per le società di cui all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Contesto e soggetto istante
La società istante svolge prevalentemente attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie e non finanziarie ed è iscritta nella sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In quanto holding industriale, determina la base imponibile IRAP secondo il comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP.
La società ha:
- emesso prestiti obbligazionari;
- stipulato finanziamenti bancari a medio-lungo termine;
- utilizzato tali risorse per finanziare società controllate.
Per eliminare il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di interesse, ha stipulato contratti IRS di copertura sia delle passività sia delle attività finanziarie. Il bilancio è redatto secondo i principi IAS/IFRS e tali strumenti sono qualificati come cash flow hedge ai sensi dello IAS 39, con applicazione dell’hedge accounting.
Quesiti posti
La società chiede se i differenziali di interessi derivanti dagli IRS:
- rientrino nell’ambito di applicazione del comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. 446/1997 sia quando coprono posizioni passive sia quando coprono posizioni attive;
- debbano essere considerati con riferimento alla somma algebrica degli effetti del periodo d’imposta oppure ai singoli differenziali positivi e negativi imputati a conto economico.
Posizione del contribuente
L’istante sostiene che:
- per le coperture di operazioni finanziarie passive, gli oneri o proventi dei derivati devono rilevare ai fini del limite del 96% perché assimilabili agli interessi passivi e integrativi dell’interesse passivo dell’operazione coperta;
- per le coperture di operazioni finanziarie attive, i componenti derivanti dai derivati non devono rilevare ai fini del medesimo limite, perché si integrano con l’interesse attivo dell’operazione coperta;
- la contabilizzazione a saldi aperti non incide sulla determinazione dell’importo rilevante, che dovrebbe essere dato dall’effetto netto dei singoli differenziali IRS imputati al conto economico nel periodo.
Chiarimenti dell’Agenzia: ambito della disciplina
L’Agenzia richiama il comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. 446/1997, secondo cui per le holding industriali la base imponibile si determina aggiungendo la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati al risultato derivante dall’articolo 5. Richiama inoltre la modifica introdotta dall’articolo 82, comma 3, lettera b), del d.l. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, che prevede la rilevanza degli interessi passivi nella misura del 96% del loro ammontare.
L’Amministrazione precisa che, per coerenza sistematica, nella nozione di interessi passivi devono essere ricompresi anche gli oneri assimilati, come già affermato nella circolare n. 19/E del 2009. Tali oneri assumono rilievo solo se originano da rapporti aventi funzione finanziaria, cioè di impiego di capitale, secondo i criteri richiamati dall’articolo 96, comma 3, del TUIR.
IRS di copertura e natura dei differenziali
Secondo l’Agenzia, assumono rilievo solo i differenziali di interessi connessi a strumenti derivati utilizzati con finalità di copertura del rischio legato alle oscillazioni del tasso di interesse. In tale ipotesi, il derivato integra o riduce l’interesse dell’operazione coperta, con un nesso inscindibile tra derivato e strumento sottostante.
L’IRS trasferisce il tasso variabile e consente di acquisire un tasso fisso, o viceversa, stabilizzando i flussi di cassa futuri. I differenziali prodotti dal derivato hanno quindi la stessa funzione economica dei proventi o oneri dello strumento coperto.
Quesito sulle operazioni finanziarie attive e passive
L’Agenzia afferma che i differenziali generati dagli strumenti derivati di copertura:
- sia per operazioni finanziarie passive;
- sia per operazioni finanziarie attive; devono essere sommati algebricamente al flusso di interessi prodotto dalle attività o passività specificamente coperte.
Il risultato netto di tale accorpamento è quello che deve essere assoggettato alla disciplina del comma 9 dell’articolo 6 del d.lgs. 446/1997 ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. I differenziali, quindi, non rilevano autonomamente entro il limite del 96%, ma concorrono come parte del flusso di interessi coperto.
Quesito sulla contabilizzazione a saldi aperti
Quanto al metodo contabile di rilevazione, l’Agenzia ritiene irrilevante che i differenziali siano contabilizzati a saldi aperti. La disciplina non prende in considerazione i singoli differenziali determinati contrattualmente, ma l’effetto netto di tutti i differenziali realizzati nel periodo d’imposta.
Pertanto, ai fini IRAP:
- non conta la singola rilevazione positiva o negativa;
- conta la somma algebrica complessiva dei differenziali del periodo;
- tale somma si integra con il flusso di interessi dell’operazione coperta per la corretta determinazione della base imponibile.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che, per le holding industriali rientranti nel comma 9 dell’articolo 6 del decreto IRAP, i differenziali IRS di copertura del rischio tasso, relativi sia a debiti sia a crediti finanziari, devono essere considerati unitamente agli interessi dell’operazione coperta, senza applicare separatamente il limite di deducibilità del 96% ai singoli differenziali. La rilevanza fiscale dipende dall’effetto netto complessivo maturato nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla modalità contabile adottata.
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