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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18592/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA/agevolazione collegata ai benefici "prima casa", ritenendo decaduta la contribuente perché non aveva trasferito la residenza nel Comune di Firenze entro 18 mesi dall'atto di acquisto, come dichiarato nell'atto stesso. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il requisito potesse essere sostituito da una successiva dichiarazione/documentazione attestante che, già prima dell'acquisto, la stessa era studentessa universitaria a Firenze. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della Nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, perché la dichiarazione resa al momento dell'acquisto sulla volontà di trasferire la residenza sarebbe stata vincolante e non sostituibile successivamente; (2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la sussistenza del requisito addotto in seguito dalla contribuente, nonostante l'Ufficio avesse dedotto che nel medesimo periodo la stessa svolgeva attività lavorativa in altro comune. Successivamente, però, la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando la relativa documentazione e il pagamento; non essendo stata proposta istanza di trattazione entro il 31.12.2020 e non risultando un diniego della definizione, la lite è stata ritenuta estinta per decorso del termine.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della lite fiscale e, rilevato che entro il termine del 31.12.2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, né risultava un diniego della definizione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1 Nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La norma è richiamata quale disciplina dei benefici "prima casa"; l'Agenzia sosteneva che la dichiarazione resa all'atto di acquisto circa il trasferimento della residenza fosse vincolante e non potesse essere sostituita successivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato come vizio motivazionale per contestare l'accertamento della CTR sulla prova del requisito agevolativo.

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Viene applicato alla definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte rileva che il pagamento e la mancata istanza di trattazione entro il termine comportano l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018

    La Corte afferma che, in assenza di istanza di trattazione entro il 31.12.2020 e di diniego della definizione impugnato, il giudizio si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • Nelle liti fiscali definibili in via agevolata, il perfezionamento della definizione e la mancata istanza di trattazione nel termine previsto determinano l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando la legge speciale sulla definizione agevolata prevede un termine per la richiesta di prosecuzione/trattazione, la sua inosservanza impedisce la decisione nel merito e impone la declaratoria di estinzione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali seguono la disciplina speciale della procedura e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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