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Sentenza

Sentenza n. 438/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica del 30 maggio 2024 per la realizzazione di una nuova stazione radio base Iliad in via Battaglia di Fornovo, con impugnazione anche del parere urbanistico favorevole del 7 marzo 2024

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa proprietaria di immobili confinanti ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune a Iliad per la realizzazione di una stazione radio base, deducendo quattro gruppi di censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 8 della l. 36/2001 e delle disposizioni del regolamento comunale in tema di criteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali, nonché di impianti presso ricettori sensibili; omessa valutazione di ubicazioni alternative, ricettori sensibili, densità abitativa e infrastrutture preesistenti; erronea valutazione dei criteri di inserimento nel paesaggio urbano; violazione dell’obbligo di motivazione e contraddittorietà. Iliad ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che la ricorrente conoscesse la realizzazione e la lesività dell’intervento almeno dall’avvio dei lavori e, comunque, dall’istanza di accesso del 16 luglio 2024; ha inoltre eccepito il difetto di interesse. La ricorrente ha replicato che il cartello di cantiere riportava un riferimento autorizzativo errato e che la conoscenza dell’atto si era acquisita solo con l’ostensione del 6 agosto 2024, contestando anche che i lavori fossero già terminati e deducendo un pregiudizio ambientale, paesaggistico, sanitario e patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e non ha esaminato nel merito i motivi contro l’autorizzazione né l’eccezione di difetto di interesse. Ha rilevato che le censure contestavano l’an dell’installazione, sicché il termine decorreva dalla percezione dell’esistenza dell’intervento e della sua possibile lesività, senza necessità di conoscere integralmente il provvedimento. Il cartello documentato il 26 giugno 2024 indicava Iliad quale committente e la realizzazione di una nuova stazione radio base; l’istanza di accesso del 16 luglio 2024 riguardava proprio tale installazione; inoltre, una dichiarazione del 23 luglio 2024 attestava che il palo era stato ultimato e installato. Il riferimento numerico errato riportato nel cartello non escludeva la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza, poiché erano riconoscibili il titolare e l’oggetto dell’intervento. Poiché il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2024, oltre sessanta giorni da tali date, è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    l’eccezione della controinteressata è fondata e va accolta con la conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività ex art. 35, comma 1, lettera a), C.p.a.

    Il ricorso proposto oltre il termine decadenziale è dichiarato irricevibile.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Le doglianze attoree attengono all’an dell’installazione e non al quomodo.

    La norma è richiamata tra quelle invocate contro l’autorizzazione; ai fini della tempestività, il giudice qualifica le contestazioni come rivolte all’an dell’installazione, facendo decorrere il termine dalla percezione dell’esistenza dell’intervento e della sua lesività, senza attendere la conoscenza integrale del titolo.

Massime di principio

  • Quando si impugna un titolo abilitativo contestando che l’intervento potesse essere realizzato in assoluto (an), il termine di impugnazione decorre dalla percezione, anche potenziale, dell’esistenza dell’intervento e dei suoi elementi essenziali di lesività; non occorre la conoscenza integrale del provvedimento.
  • La conoscenza integrale del provvedimento rileva per la definizione dei motivi di ricorso, ma non è necessaria per far decorrere il termine quando il ricorrente sia già in grado di percepire l’esistenza dell’atto e l’attualità della lesione; restano proponibili motivi aggiunti dalla successiva conoscenza di atti o contenuti ulteriori.
  • La conoscenza della realizzazione di una stazione radio base può essere desunta dal cartello di cantiere che identifichi il committente e l’intervento, dall’istanza di accesso riferita alla specifica installazione e dalla documentazione attestante il completamento dei lavori; un errore nel numero del titolo indicato nel cartello non esclude di per sé la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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