Sentenza n. 438/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica del 30 maggio 2024 per la realizzazione di una nuova stazione radio base Iliad in via Battaglia di Fornovo, con impugnazione anche del parere urbanistico favorevole del 7 marzo 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa proprietaria di immobili confinanti ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune a Iliad per la realizzazione di una stazione radio base, deducendo quattro gruppi di censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 8 della l. 36/2001 e delle disposizioni del regolamento comunale in tema di criteri tipologici, estetici, percettivi e ambientali, nonché di impianti presso ricettori sensibili; omessa valutazione di ubicazioni alternative, ricettori sensibili, densità abitativa e infrastrutture preesistenti; erronea valutazione dei criteri di inserimento nel paesaggio urbano; violazione dell’obbligo di motivazione e contraddittorietà. Iliad ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che la ricorrente conoscesse la realizzazione e la lesività dell’intervento almeno dall’avvio dei lavori e, comunque, dall’istanza di accesso del 16 luglio 2024; ha inoltre eccepito il difetto di interesse. La ricorrente ha replicato che il cartello di cantiere riportava un riferimento autorizzativo errato e che la conoscenza dell’atto si era acquisita solo con l’ostensione del 6 agosto 2024, contestando anche che i lavori fossero già terminati e deducendo un pregiudizio ambientale, paesaggistico, sanitario e patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e non ha esaminato nel merito i motivi contro l’autorizzazione né l’eccezione di difetto di interesse. Ha rilevato che le censure contestavano l’an dell’installazione, sicché il termine decorreva dalla percezione dell’esistenza dell’intervento e della sua possibile lesività, senza necessità di conoscere integralmente il provvedimento. Il cartello documentato il 26 giugno 2024 indicava Iliad quale committente e la realizzazione di una nuova stazione radio base; l’istanza di accesso del 16 luglio 2024 riguardava proprio tale installazione; inoltre, una dichiarazione del 23 luglio 2024 attestava che il palo era stato ultimato e installato. Il riferimento numerico errato riportato nel cartello non escludeva la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza, poiché erano riconoscibili il titolare e l’oggetto dell’intervento. Poiché il ricorso è stato notificato il 28 ottobre 2024, oltre sessanta giorni da tali date, è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
l’eccezione della controinteressata è fondata e va accolta con la conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività ex art. 35, comma 1, lettera a), C.p.a.
Il ricorso proposto oltre il termine decadenziale è dichiarato irricevibile.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Le doglianze attoree attengono all’an dell’installazione e non al quomodo.
La norma è richiamata tra quelle invocate contro l’autorizzazione; ai fini della tempestività, il giudice qualifica le contestazioni come rivolte all’an dell’installazione, facendo decorrere il termine dalla percezione dell’esistenza dell’intervento e della sua lesività, senza attendere la conoscenza integrale del titolo.
Massime di principio
- Quando si impugna un titolo abilitativo contestando che l’intervento potesse essere realizzato in assoluto (an), il termine di impugnazione decorre dalla percezione, anche potenziale, dell’esistenza dell’intervento e dei suoi elementi essenziali di lesività; non occorre la conoscenza integrale del provvedimento.
- La conoscenza integrale del provvedimento rileva per la definizione dei motivi di ricorso, ma non è necessaria per far decorrere il termine quando il ricorrente sia già in grado di percepire l’esistenza dell’atto e l’attualità della lesione; restano proponibili motivi aggiunti dalla successiva conoscenza di atti o contenuti ulteriori.
- La conoscenza della realizzazione di una stazione radio base può essere desunta dal cartello di cantiere che identifichi il committente e l’intervento, dall’istanza di accesso riferita alla specifica installazione e dalla documentazione attestante il completamento dei lavori; un errore nel numero del titolo indicato nel cartello non esclude di per sé la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza.
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