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Sentenza

Sentenza n. 4288/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti e documenti prodromici all'approvazione della graduatoria definitiva approvata e pubblicata con la Determinazione n. G07701 del 17.06.2025, relativa all' "Avviso pubblico: Selezione all' "Avviso pubblico: Selezione mediante avviamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 finalizzata all'assunzione presso l'ARES 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria di Roma, di complessive n. 126 unità con profilo professionale di Operatore Tecnico - Barelliere Autista - Area del personale di supporto - con contratto di lavoro a Tempo Pieno e Indeterminato", pubblicato con Determina Dirigenziale n. G13661 del17.10.2024.

Giustizia amministrativa202509276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa di accesso era stata soddisfatta nel corso del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, con condanna della Regione Lazio al rimborso del solo contributo unificato versato dal ricorrente. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti e ai documenti prodromici all'approvazione della graduatoria definitiva della selezione per 126 operatori tecnici barellieri autisti presso ARES 118

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (interessato all'accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata respinta la sua istanza di accesso agli atti e ai documenti prodromici all'approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione mediante avviamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso ARES 118. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere e il rimborso del solo contributo unificato. La Regione Lazio non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.

  • art. 16 legge n. 56/1987

    La norma è richiamata quale base normativa della procedura di selezione mediante avviamento oggetto della richiesta di accesso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta e non residua un interesse alla decisione sull'impugnazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere compensate, disponendo contestualmente il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente quando la sua pretesa sia stata soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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