Sentenza n. 5087/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento della comunicazione - provvedimento del 30.4.2025, notificata in pari data a mezzo PEC, con il quale era rigettata dal Responsabile del Settore X - A.T. del Comune di Sessa Aurunca la SCIA in alternativa a permesso di costruire presentata da Di Tora Biagio e Marcello Angela in data 9.4.2025, prot. n. 13232 del 9.4.2025, pratica SCIA 30/2025, relativa alla sistemazione della corte esterna del fabbricato e realizzazione di una piscina interrata su terreno censito in catasto al foglio 111, mappale 314 sub 1 e 2 sul presupposto che “l'area di intervento risulta ancora interessata da opere abusive, non essendo stato ottemperato all'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA in alternativa a permesso di costruire per la sistemazione della corte esterna e la realizzazione di una piscina interrata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 30 aprile 2025 con cui è stata respinta la SCIA relativa alla sistemazione della corte esterna del fabbricato e alla realizzazione di una piscina interrata. Il diniego era motivato dalla presenza sull'area di opere abusive non ancora demolite e dalla mancata ottemperanza alle ordinanze comunali di demolizione e rimessione in pristino del 2023. Con il primo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe individuato con sufficiente precisione le opere abusive ostative. Con il secondo motivo è stata contestata l'irrilevanza degli abusi preesistenti, sostenendo che il muro abusivo fosse autonomo, distaccato e indipendente dalla piscina progettata. Con il terzo motivo sono stati dedotti nuovamente il difetto di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il diniego indicava la presenza di opere abusive non demolite e richiamava la precedente comunicazione di avvio del procedimento, nella quale erano state specificamente menzionate le ordinanze di demolizione e rimessione in pristino n. 11/2023 e n. 16/2023. Secondo il Collegio, tali elementi rendevano adeguatamente comprensibile il presupposto del diniego. Anche il secondo motivo è stato respinto: non è possibile eseguire nuovi interventi edilizi su un terreno interessato dalla preesistenza di abusi, indipendentemente dal fatto che l'opera abusiva, nella specie un muro non demolito, sia fisicamente distante e autonoma rispetto alla piscina progettata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, non ravvisandosi violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità né carenza motivazionale. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive compiutamente le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate. Le spese, pari a 4.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA, anche nella forma alternativa al permesso di costruire, non consente la realizzazione di nuovi interventi edilizi su aree interessate dalla permanenza di opere abusive non demolite.
d.P.R. 380/2001
Il quadro normativo edilizio, letto dal giudice in relazione agli abusi preesistenti e alle ordinanze di demolizione, impedisce la realizzazione di nuovi interventi edilizi sul medesimo terreno finché gli abusi non siano rimossi.
Massime di principio
- La permanenza di opere edilizie abusive non demolite sull'area interessata costituisce, di per sé, ragione ostativa alla realizzazione di nuovi interventi edilizi, anche quando questi siano autonomi, fisicamente distanti o strutturalmente indipendenti rispetto all'abuso preesistente.
- Il diniego di una SCIA edilizia è sufficientemente motivato quando indica la presenza di opere abusive non demolite, richiama le precedenti ordinanze di demolizione e rimessione in pristino e consente di individuare il presupposto concreto dell'ostacolo all'intervento.
- Ai fini della legittimità del diniego di un nuovo intervento edilizio, non è decisivo che l'opera abusiva preesistente sia autonoma rispetto a quella progettata: rileva la permanenza dell'abuso sul terreno interessato dall'intervento.
- L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando contiene la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa dell'opera abusiva, con puntuale indicazione dei dati catastali, e individua le violazioni accertate.
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