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Legge

L.R. Veneto 20/2007

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente.

Normativa regionaleL.R. Veneto 20/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 20/2007 riordina e semplifica norme su acque, opere pubbliche e ambiente: disciplina stati di crisi per piena/siccità, servitù e indennizzi per casse di espansione, procedure su concessioni idriche, edilizia scolastica, locali storici, sismica, ARPAV, rifiuti e terre da scavo. Contiene molti termini attuativi immediati e alcune misure transitorie collegate al d.lgs. 152/2006 e al bollino blu.

Riordino e semplificazione in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente

Riordino e semplificazione normativa in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente

La legge regionale del Veneto n. 20 del 16 agosto 2007 interviene in modo organico su più testi regionali, aggiornando la disciplina in materia di risorse idriche, opere pubbliche, edilizia scolastica, tutela ambientale, rifiuti e organizzazione dell’ARPAV. Gran parte delle disposizioni ha natura modificativa o transitoria e si applica nel territorio della Regione Veneto.

Difesa del suolo e gestione delle derivazioni d’acqua

In caso di eventi alluvionali particolarmente intensi o di siccità eccezionale, il Presidente della Giunta regionale può dichiarare lo stato di crisi e darne comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate. Durante tali situazioni, tutte le derivazioni d’acqua, anche già in essere, possono essere regolate dall’autorità competente al rilascio della concessione per ridurre i colmi di piena o modulare al meglio la risorsa idrica. Per la riduzione dell’attività produttiva derivante da tali regolazioni non è dovuto alcun indennizzo, salvo eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione delle piene, quando non si proceda all’esproprio, i soggetti competenti devono costituire servitù sulle aree interessate dall’espansione delle acque. Le servitù vanno trascritte e ai proprietari spetta un’indennità non superiore a due terzi dell’indennità di esproprio della medesima area. La Giunta regionale deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge i criteri di calcolo dell’indennità, tenendo conto soprattutto della frequenza e durata delle piene e dei volumi d’acqua previsti.

Procedimenti sulle concessioni di derivazione e tutela idrica

Viene ampliato il perimetro delle ipotesi escluse dalla sospensione delle istruttorie sulle istanze relative alle derivazioni d’acqua, includendo anche l’uso igienico-sanitario, i riconoscimenti o le concessioni preferenziali, i rinnovi senza varianti, alcune derivazioni irrigue legate a miglioramenti fondiari finanziati dal piano di sviluppo rurale e le derivazioni per usi geotermici o di scambio termico con reimmissione nella medesima falda.

Nelle more dell’approvazione del Piano di tutela delle acque, la Giunta regionale deve stabilire le direttive per l’esame di tali istanze.

Riparto di funzioni in materia di acque e polizia idraulica

Sono ridefinite alcune competenze provinciali e comunali in materia di derivazioni e polizia idraulica. In caso di inerzia o inadempimento delle province che esponga a rischio persone, beni o infrastrutture, oppure pregiudichi la fruizione turistico-ricreativa degli specchi acquei, si applicano misure sostitutive: il Presidente della Giunta regionale può nominare commissario ad acta anche un sindaco dei comuni interessati.

Le funzioni in materia di acque lacuali possono essere attribuite al comune quando l’intero alveo, rive, sponde e spiagge interessino il territorio di un solo comune.

Valutazione ambientale e difesa del suolo

Viene inserita tra i progetti esclusi da valutazione di impatto ambientale, con parere tecnico della Commissione tecnica regionale decentrata, la progettazione delle opere di difesa del suolo non soggette a VIA, con esclusione degli interventi di manutenzione.

Lavori pubblici ed edilizia scolastica

I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione degli interventi di edilizia scolastica sono predisposti e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Per i contributi alle scuole materne non statali e per la manutenzione degli edifici finanziati, la norma aggiorna il testo previgente includendo anche la manutenzione straordinaria.

Locali storici e città murate

Per i contributi ai locali storici vengono introdotte soglie minime di spesa: 20.000 euro per gli interventi sugli immobili e 10.000 euro per quelli sui beni mobili. I comuni devono inviare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco delle domande presentate.

Per gli interventi di valorizzazione su beni immobili è rafforzata la disciplina sull’accessibilità al pubblico. Inoltre, per le città murate del Veneto, la percentuale prevista per il contributo è elevata dal 50% al 70%.

Costruzioni in zone sismiche e adempimenti del Genio civile

Il certificato che attesta la perfetta rispondenza dell’opera alle norme sismiche è rilasciato dall’ufficio del Genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico oppure, se il collaudo non è richiesto, del certificato di regolare esecuzione con visto comunale del deposito.

ARPAV: riorganizzazione interna e funzioni

L’ARPAV è ridefinita come ente strumentale della Regione Veneto con personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. La struttura passa a essere articolata in direzione generale, dipartimenti provinciali e regionali, con nuovi requisiti di età e professionalità per i direttori.

Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori. Il primo svolge anche funzioni di idrografia, idrologia, nivologia e pluviometria; il secondo gestisce le attività laboratoristiche chimiche, fisiche e biologiche dell’Agenzia.

La legge disciplina anche la composizione, il funzionamento e il regime transitorio della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, che dura per l’intera legislatura e viene ricostituita entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sanzioni sul bollino blu e incentivi ai comuni

La mancata osservanza del divieto di circolare con veicoli non conformi alle prescrizioni del bollino blu comporta la sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada. Ai fini del controllo, la conformità è provata dall’attestazione e dall’esposizione del bollino.

L’erogazione dei contributi regionali ai comuni per interventi del PRTRA è subordinata all’impiego del 30% dei proventi delle sanzioni in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare.

Risorse idriche e finanziamento degli interventi montani

Le Autorità d’ambito devono trasferire alla Regione del Veneto una quota di contribuzione non inferiore al 3% degli effettivi introiti tariffari dell’anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il fondo è ripartito entro il 30 giugno dalla Regione, secondo criteri stabiliti dalla Giunta, ed è destinato alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati per interventi di tutela idrogeologica del territorio montano.

Rifiuti, impianti mobili e terre e rocce da scavo

Nella disciplina regionale sui rifiuti viene prevista l’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e recupero. La Giunta regionale deve determinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, per le campagne di attività e per gli oneri istruttori.

Per le terre e rocce da scavo, la legge introduce una disciplina applicativa dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006: in varie ipotesi il riutilizzo è consentito senza verifica analitica, purché sia resa una dichiarazione sulla provenienza da aree non contaminate e sia conservata la documentazione di destinazione e quantità esportata. È prevista una cartografia regionale delle aree non interessate da potenziale contaminazione, da approvare entro 180 giorni. Fino a tale approvazione continua a valere il previgente provvedimento regionale, se compatibile. Per i progetti non soggetti a VIA, il parere ARPAV deve essere reso entro 30 giorni; in caso di inerzia si applica un meccanismo sostitutivo con termine assegnato e possibile commissario ad acta. Per i siti contaminati, l’escavazione e l’utilizzo dei materiali restano disciplinati dal progetto di bonifica.

Regime transitorio in materia ambientale

Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, Regione, province e comuni continuano a esercitare le competenze amministrative in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela dell’atmosfera e delle acque secondo la normativa regionale richiamata.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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