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Legge

L.R. Veneto 23/2007

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione.

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 23/2007 aggiorna varie discipline su domiciliarità, scuole dell’infanzia non statali, IPAB, provvidenze sanitarie, cooperative sociali, farmacie in deroga, servizi SPISAL/SIAN/SISP/SVET e Agenzia socio-sanitaria. Introduce nuove regole di riparto, controlli e trasferimenti di funzioni, con diverse disposizioni riferite a periodi o annualità specifiche (dal 2005 al 2007) e un’abrogazione dal 1° gennaio 2007 per alcune norme sui proventi sanzionatori.

Riordino e semplificazione normativa in materia di sociale, sanità e prevenzione

Riordino e semplificazione normativa in materia di sociale, sanità e prevenzione

La legge regionale del Veneto n. 23 del 16 agosto 2007 interviene come provvedimento collegato alla finanziaria 2006, coordinando e aggiornando disposizioni in materia sociale, sanitaria e di prevenzione. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto e, in più punti, opera con effetti legati a specifiche annualità o a regimi transitori.

Fondo per la domiciliarità e modifiche alla finanziaria 2005

Vengono modificate le disposizioni sul fondo per la domiciliarità previste dalla legge finanziaria regionale 2005.

  • Il richiamo temporale ai contributi del comma 4 viene esteso agli anni 2005 e 2006.
  • Per gli atti della Giunta pubblicati successivamente, l’efficacia delle nuove regole decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.

La parte informativa allegata al testo chiarisce che il fondo è destinato a interventi a favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità grave, con finanziamento dei servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente a partire dal 2005.

Contributi per le scuole dell’infanzia non statali

La disciplina regionale sui contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali viene aggiornata anche nel titolo, che diventa riferito alle scuole dell’infanzia non statali.

I contributi sono concessi annualmente dalla Giunta regionale ai comuni e alle istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole dell’infanzia non statali, in base a criteri diversi secondo la dimensione demografica del comune:

  • nei comuni sopra i 3.000 abitanti, il contributo tiene conto delle sezioni funzionanti, dei bambini iscritti e frequentanti e degli alunni disabili certificati per i quali sia necessario l’insegnante di sostegno specializzato;
  • nei comuni sotto i 3.000 abitanti, il contributo è parametrato alle sezioni funzionanti e agli alunni disabili certificati per i quali sia indispensabile l’insegnante specializzato.

Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta, sullo stato dell’edificio e degli impianti e devono indicare sezioni, iscritti, frequentanti e alunni disabili certificati.

Vigilanza e controllo sulle IPAB

Nelle more della riforma regionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il controllo sugli organi delle IPAB è esercitato dalla Regione.

In caso di gravi violazioni di legge, statuto o regolamento, oppure di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, la struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a 15 giorni per chiarimenti o regolarizzazione.

Se il termine decorre inutilmente e non risultano soluzioni alternative, la Giunta regionale può:

  • sciogliere il consiglio di amministrazione;
  • nominare un commissario straordinario per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi consecutivi, prorogabile per altri 12 mesi al massimo.

Il commissario straordinario assume tutti i poteri dell’organo sostituito, deve promuovere la ricostituzione dell’organo e riferire periodicamente alla struttura regionale, oltre a redigere una relazione finale. È inoltre soggetto a controllo e monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale.

Provvidenze economiche per chi ha salvato vite umane

La legge estende il riconoscimento economico previsto dalla finanziaria regionale 2006 anche alle persone, o ai loro eredi, che abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto, a prezzo della vita o di un’invalidità permanente.

La disposizione amplia quindi il novero dei beneficiari della sovvenzione straordinaria già prevista per gli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco e polizia municipale caduti in servizio.

Trasferimento delle funzioni in materia di indennizzi sanitari alle ULSS

Le funzioni amministrative relative al riconoscimento ed erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nonché quelle previste dall’art. 3 della legge n. 362/1999, sono trasferite a una o più ULSS, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta deve determinare anche tempi e modalità del trasferimento e, annualmente, le risorse da trasferire alle ULSS interessate.

Fino all’adozione del provvedimento di individuazione, l’ULSS n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva i rapporti con l’utenza per le funzioni delegate.

Farmacie in deroga di Eraclea e Valeggio

Per le sedi farmaceutiche in deroga istituite nei comuni di Eraclea, località Ponte Crepaldo, e di Valeggio, località Salionze, viene stabilito che ad esse si applicano le norme del testo unico delle leggi sanitarie e della normativa regionale di attuazione del riordino del settore farmaceutico.

Resta salva la possibilità che la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che avevano legittimato l’istituzione della sede farmaceutica.

Destinazione di quote dei proventi sanzionatori ai servizi di prevenzione e sanità pubblica

A partire dall’anno 2007, una quota pari a un terzo degli introiti dell’anno precedente derivanti da specifiche sanzioni è destinata al miglioramento dei servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ULSS.

In particolare:

  • un terzo degli importi riscossi ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 è destinato allo sviluppo degli SPISAL;
  • un terzo degli importi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale è destinato a SISP, SIAN e SVET.

L’attribuzione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale di settore e segue criteri stabiliti dalla Giunta regionale. I comuni cui sono delegate le funzioni sanzionatorie versano le somme alla Regione, che le assegna alle aziende sociosanitarie da cui dipendono i servizi.

Dal 1° gennaio 2007 sono abrogati:

  • l’art. 39 della l.r. n. 2/2002;
  • l’art. 22 della l.r. n. 9/2005.

Cooperazione sociale: contributi, incentivi occupazionali e rappresentanza

La legge modifica la disciplina regionale sulla cooperazione sociale.

La Regione può concedere annualmente contributi alle cooperative sociali per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Gli interventi possono riguardare, tra l’altro:

  • ammodernamento funzionale e produttivo;
  • innovazioni tecnologiche;
  • riqualificazione del personale tramite progetti formativi con enti accreditati;
  • promozione commerciale, export e marketing;
  • sistemi di qualità;
  • integrazione consortile;
  • avvio delle cooperative;
  • mutui agevolati per investimenti e sviluppo.

La Regione può anche concedere agevolazioni fiscali regionali sui tributi di propria pertinenza.

Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo, la Regione può sostenere l’assunzione a tempo indeterminato con contributi pari al 50% degli oneri previdenziali versati:

  • per nuovi lavoratori appartenenti alle categorie di persone deboli individuate dalla legge regionale;
  • per lavoratori che abbiano perso la situazione di svantaggio riconosciuta, per un massimo di due anni, se assunti stabilmente.

È inoltre istituito l’Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo, con compiti e risorse definiti dalla Giunta regionale.

Vengono infine previsti contributi annuali per specifici progetti a favore delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale, a condizione che siano giuridicamente riconosciute, operino a livello nazionale e abbiano sede legale in Veneto.

Centro internazionale del Libro parlato di Feltre

Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre viene incluso tra i soggetti che partecipano al riparto della quota prevista dalla legge regionale sul piano sociale 1989-1991.

La domanda per il contributo deve essere presentata secondo le modalità già previste per quella quota.

Contributi per il metodo ABA nei trattamenti riabilitativi

La disciplina regionale sui contributi ai cittadini veneti con handicap psicofisici che applicano il metodo Doman, Vojta o Fay viene estesa anche al metodo ABA.

Le modifiche riguardano:

  • il titolo della legge;
  • l’articolazione del beneficio, ora riferito anche al metodo ABA;
  • la definizione del trattamento riabilitativo, che deve essere debitamente certificato.

La Giunta regionale deve integrare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il provvedimento attuativo originario, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti ABA.

Contributi comunali per le scuole materne non statali

Viene chiarito che i contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali possono essere concessi anche dal comune di residenza dei bambini che frequentano scuole localizzate in un comune diverso.

La finalità del contributo resta quella già prevista dalla disciplina vigente: conservazione, manutenzione ordinaria, funzionamento degli edifici e acquisto di materiale didattico e d’uso.

Autorizzazioni per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche

L’autorizzazione regionale per gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e per le spese di investimento destinate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche è rilasciata previo parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

Sono escluse le spese relative a manutenzione ordinaria e straordinaria.

Agenzia regionale socio-sanitaria: accesso ai dati

All’Agenzia regionale socio-sanitaria viene attribuita la possibilità di accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale per l’espletamento dei propri compiti.

La disciplina del 2007 si inserisce in un quadro già esistente di supporto tecnico, controllo di gestione, valutazione della qualità, proposta di parametri di finanziamento e analisi degli investimenti strutturali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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