L.R. Veneto 24/2007
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta dei prelievi venatori in deroga per gli uccelli selvatici, adeguandola alla direttiva 79/409/CEE: amplia le finalità ammesse, introduce procedura e motivazione delle deroghe, monitoraggio tramite schede, controlli e sanzioni, e fissa per la stagione 2007-2008 specie, carnieri e periodi di prelievo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al regime di deroga per il prelievo venatorio nella Regione Veneto
Modifiche alla disciplina del regime di deroga per il prelievo venatorio nel Veneto
La legge regionale del Veneto interviene sulla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, che disciplina i prelievi in deroga di specie di avifauna selvatica ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della normativa statale di recepimento. Il provvedimento rafforza il carattere procedurale e controllato del regime di deroga, adegua le finalità ammesse e definisce una disciplina specifica per la stagione venatoria 2007-2008.
Finalità e ambito della deroga
La disciplina regionale consente prelievi in deroga nel corso della stagione venatoria, nell’ambito delle condizioni previste dalla normativa europea, statale e regionale richiamata dalla legge. Le finalità per cui la Giunta regionale può adottare deroghe comprendono:
- interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- sicurezza aerea;
- prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca, insegnamento, ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
- cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
Le deroghe sono adottabili solo quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e devono essere motivate in modo adeguato.
Procedura di adozione delle deroghe
La Giunta regionale è l’organo competente ad adottare le deroghe, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro trenta giorni; decorso il termine, il parere si intende superato.
Prima dell’adozione, la Giunta deve sentire l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale. Nel provvedimento di deroga devono essere indicati:
- le specie interessate;
- il numero complessivo dei capi prelevabili nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni, per le deroghe fondate sulle lettere e) ed f) della disciplina richiamata;
- i controlli e le forme di vigilanza;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o abbattimento autorizzati, nonché i soggetti autorizzati, salvo la disciplina specifica dei prelievi venatori in deroga.
Le deroghe non possono essere attivate per specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
Regole per i prelievi venatori in deroga
I prelievi venatori in deroga sono riservati ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto, oppure a coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Occorre inoltre il possesso del tesserino venatorio e delle schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.
I prelievi possono svolgersi:
- da appostamento fisso;
- da appostamento temporaneo;
- in forma vagante,
salvo eventuali limitazioni introdotte dalla Giunta nel provvedimento di deroga.
Sono consentiti nelle giornate di caccia previste dalla normativa regionale sul prelievo venatorio e nell’orario fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio del prelievo sono utilizzabili i mezzi previsti dalla legislazione statale e regionale in materia venatoria.
Monitoraggio, restituzione delle schede e flussi informativi
Il numero dei capi prelevati deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio devono essere riconsegnate dal cacciatore alla provincia competente, che estrae i dati di prelievo e li trasmette alla Giunta regionale.
Le modalità e i termini di restituzione delle schede e di trasmissione dei dati sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Modifica o sospensione dei prelievi
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS o l’istituto regionale riconosciuto, può adottare provvedimenti di modifica o sospensione dei prelievi in deroga autorizzati quando emergano variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto di prelievo. Per le deroghe finalizzate alla cattura in piccole quantità, la modifica o sospensione tiene conto anche dell’entità dei prelievi monitorati rispetto alla soglia di “piccola quantità” prevista dalla direttiva europea e dalla relativa guida interpretativa della Commissione.
Controlli e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai soggetti indicati dalla normativa statale sulla caccia.
La mancata restituzione delle schede di monitoraggio entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale veneta sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.
Disposizioni per la stagione venatoria 2007-2008
Per la stagione venatoria 2007-2008 la legge stabilisce in modo specifico le specie ammesse al prelievo in deroga, con relativi carnieri massimi giornalieri e stagionali per cacciatore e con archi temporali di applicazione. Le specie indicate sono passero, passera mattugia, storno, tortora dal collare, cormorano, fringuello e peppola, con limiti differenziati; per quasi tutte il periodo va dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, mentre per la peppola dal primo domenica di ottobre al 31 dicembre.
Modifica della disciplina sugli allevamenti di richiami vivi
La legge modifica anche l’allegato sulla disciplina degli allevamenti di uccelli da usare come richiami vivi. Se l’allevatore è iscritto alla FOI o alla FIMOV, l’anello inamovibile può coincidere con quello previsto dalla federazione e il numero progressivo del soggetto allevato corrisponde a quello assegnato dalla stessa federazione.
Abrogazioni e assetto risultante
È abrogato l’allegato A della legge regionale n. 13 del 2005. Nel complesso, la legge trasforma la disciplina delle deroghe in un modello più marcatamente procedurale, con verifiche annuali, monitoraggio dei prelievi e potere di intervento restrittivo della Giunta e del Presidente in presenza di criticità faunistiche.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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