L.R. Veneto 25/2007
Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove il parto fisiologico e l’uso gratuito di tecniche antalgiche, soprattutto la partoanalgesia epidurale, nel rispetto della libera scelta della donna. Disciplina informazione, formazione del personale, orari minimi di erogazione e accordi con altre Regioni per le donne non residenti. Prevede oneri finanziari solo per il triennio 2007-2009.
Parto fisiologico indolore e partoanalgesia epidurale
Parto fisiologico indolore e partoanalgesia epidurale
La legge regionale del Veneto tutela il diritto della donna a scegliere le modalità del parto e a usufruire gratuitamente di tecniche efficaci e sicure per ridurre o evitare la sofferenza, in particolare della partoanalgesia epidurale. L’intervento regionale mira anche a favorire appropriatezza clinica e conoscenza delle pratiche di controllo del dolore nel travaglio-parto.
Finalità e diritti della partoriente
La disciplina riconosce a ogni donna in gravidanza il diritto a un parto fisiologico che limiti la sofferenza, nel rispetto della libera scelta sulle modalità e sullo svolgimento del parto. Il consenso alla partoanalgesia deve essere:
- libero;
- consapevole;
- sempre revocabile.
Le tecniche antalgiche possono essere praticate solo in assenza di accertate controindicazioni cliniche e su espressa richiesta della donna, che può chiederne la sospensione in qualsiasi momento.
Informazione e conoscenza delle tecniche antalgiche
Le aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite il personale dei consultori familiari, devono garantire un’informazione chiara, precisa e completa su:
- possibilità di ricorso alle tecniche antalgiche nel parto;
- limiti e rischi delle tecniche;
- strutture presso le quali le tecniche sono effettuate.
La Regione promuove inoltre la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie utili al controllo del dolore, comprese le tecniche farmacologiche e non farmacologiche e quelle con anestesie e analgesie locali ed epidurali.
Modalità di erogazione del servizio
La partoanalgesia epidurale, e le altre tecniche antalgiche se praticate, devono essere offerte almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere pubbliche e private provvisoriamente accreditate o pre-accreditate che garantiscono assistenza al parto.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve individuare, sulla base di parametri territoriali, demografici, di viabilità e del numero dei parti annui, le strutture che assicurano la partoanalgesia epidurale per l’intera giornata, in numero di almeno una per provincia.
Le aziende ULSS e ospedaliere devono organizzare l’offerta secondo criteri di sicurezza per madre e nascituro.
Formazione del personale
La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello operante nelle sale parto per garantire una pratica corretta e sicura della partoanalgesia. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire criteri e modalità per corsi specifici di formazione.
Rapporti con altre Regioni
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con altre Regioni per disciplinare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche quando siano erogate a donne non residenti nel territorio veneto.
Copertura finanziaria
Gli oneri di attuazione sono quantificati in:
- euro 417.000 per il 2007;
- euro 962.000 per il 2008;
- euro 1.096.000 per il 2009.
La copertura è prevista con le risorse allocate nell’UPB U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Portata temporale e attualità della disciplina
La legge non contiene un termine finale di efficacia, ma la parte finanziaria è espressamente riferita al triennio 2007-2009. Considerata l’anzianità del provvedimento e il riferimento a una programmazione economica ormai conclusa, l’atto ha oggi rilievo soprattutto storico e programmatorio, con utilità pratica limitata.
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