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Legge

L.R. Veneto 21/2007

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 21/2007 aggiorna numerose discipline settoriali: sostegni all’imprenditoria e ai giovani, agevolazioni per i Veneti nel mondo, norme su miniere e acque minerali/termali, commercio, carburanti, parchi commerciali, artigianato, estetica e industria. Contiene anche abrogazioni e modifiche operative. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (21 agosto 2007).

Riordino e semplificazione normativa in materia di imprenditoria, migrazione, estrattive, commercio, artigianato e industria

Riordino e semplificazione normativa in materia economica e produttiva

La legge regionale del Veneto n. 21 del 16 agosto 2007 interviene in modo trasversale su imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria. La disciplina risultante è di aggiornamento e coordinamento di settori economici regionali, con alcune previsioni puntuali anche di carattere transitorio e con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Imprenditoria e sostegno alle imprese

La legge rafforza il quadro degli interventi regionali a favore delle imprese, soprattutto tramite Veneto Sviluppo S.p.A. e i fondi di rotazione regionali. La Giunta regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente per consentire che risorse raccolte da Veneto Sviluppo presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate al cofinanziamento di operazioni di credito agevolato, possano essere impiegate dalla società a tasso ridotto.

Viene inoltre destinata la somma di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi tra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie, così da rendere utilizzabili le risorse in forma di finanziamento agevolato e per gli interventi connessi al nuovo comma 2 bis. Di tale importo, euro 45.000,00 sono riservati all’attivazione del fondo di rotazione richiamato dal comma 3.

Imprenditoria giovanile

Per l’imprenditoria giovanile veneta la legge ridefinisce la tipologia delle agevolazioni. Gli interventi consistono in:

  • contributi per spese di investimento fino al 70% della spesa ammissibile, con tetto massimo di 25.000 euro;
  • finanziamenti a tasso agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.

Le iniziative finanziabili con i contributi devono essere individuate in modo espresso con riferimento ai contributi in conto investimento, mentre le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati sono demandate a un provvedimento della Giunta regionale.

Veneti nel mondo e rientro

La disciplina sulle agevolazioni per i Veneti nel mondo viene resa più rigorosa e completa.

Per i contributi legati alla costruzione o all’acquisto di alloggi, il richiedente e il nucleo familiare non devono possedere, in Italia o all’estero, diritti reali su altro alloggio adeguato alle esigenze familiari e non devono aver già ottenuto l’assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito con contributo pubblico.

È inoltre previsto che il coniuge possa riunirsi al nucleo entro un massimo di sei mesi in relazione alla specifica agevolazione richiamata dalla legge.

Quanto alla Consulta, viene stabilito che essa sia convocata almeno una volta all’anno e che formuli proposte per il piano triennale e il programma annuale previsti dalla normativa di settore.

Per i circoli e le federazioni di circoli dei Veneti nel mondo, la legge richiede che i soggetti beneficiari svolgano attività da almeno tre anni; inoltre, i comitati e le federazioni di circoli all’estero possono essere sostenuti anche con contributi per spese di gestione, assegnati sulla base dei bilanci consuntivi presentati.

Attività estrattive, miniere e ripristino ambientale

In materia mineraria, la legge estende e precisa la disciplina del 2005 su permessi di ricerca, concessioni e provvedimenti relativi alle attività minerarie, includendo espressamente anche la ricerca oltre alla coltivazione.

Le principali innovazioni sono:

  • attribuzione al comune competente per territorio, d’intesa con la provincia, delle funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e coltivazione di minerali solidi;
  • potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia del comune, previa diffida;
  • obbligo del concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale nei casi di decadenza previsti dal R.D. n. 1443/1927 e nei casi di danno ambientale;
  • facoltà della provincia di dettare prescrizioni per il ripristino, di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia e di rivalersi delle spese sul trasgressore;
  • nelle aree vincolate paesaggisticamente, la provincia determina anche l’eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio;
  • alla scadenza della concessione mineraria, la ditta concessionaria deve ripristinare i luoghi a proprie spese, con intervento sostitutivo della provincia e recupero delle spese in caso di inerzia.

Acque minerali, termali e geotermia

Per gli stabilimenti di una stessa società di imbottigliamento di acque minerali e bibite presenti sul territorio regionale, gli accertamenti previsti dalla normativa sono validi per tutti gli stabilimenti della società.

In materia geotermica, dal 1° marzo 2007, fatti salvi i procedimenti già presentati, non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche a distanza inferiore a 10 chilometri dal Bacino Termale Euganeo, come definito dal PURT, e dagli eventuali altri bacini termali riconosciuti.

Commercio: mercati all’ingrosso, aree pubbliche e carburanti

La Commissione regionale per i mercati viene soppressa. Le funzioni prima attribuitele dalla legge sui mercati all’ingrosso sono trasferite alla struttura regionale competente in materia di commercio, che può operare anche attraverso forme partecipative previste dalla legge n. 241/1990. Ogni richiamo normativo alla Commissione deve intendersi riferito a tale struttura regionale.

Per il commercio su aree pubbliche, i comuni possono rilasciare nulla osta in deroga solo per particolari manifestazioni o eventi.

In materia di carburanti, la legge amplia i compiti regionali includendo il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali. Vengono inoltre aggiornate le competenze e le previsioni applicabili ai nuovi impianti e agli impianti trasferiti. La disciplina si estende anche agli impianti ad uso degli imprenditori ittici, oltre a quelli agricoli, secondo la definizione del d.lgs. n. 226/2001.

Parchi commerciali e programmazione della rete distributiva

La legge introduce una disciplina dettagliata per i parchi commerciali e modifica in modo significativo la programmazione commerciale regionale.

Per gli esercizi ubicati nei parchi commerciali, sono previste autorizzazioni comunali in deroga alla programmazione regionale e alla conferenza di servizi, purché siano rispettati i vincoli urbanistici, edilizi e ambientali. In particolare:

  • apertura, trasferimento di sede, cambio di settore merceologico e ampliamento di esercizi di vicinato sono autorizzabili se l’incremento della superficie originaria non supera il limite delle medie strutture e comunque il 10%, senza aumenti volumetrici;
  • il trasferimento di una grande struttura di vendita all’interno del parco è consentito se la nuova struttura assorbe una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate; la struttura dismessa non può più essere utilizzata a fini commerciali;
  • il comune può disciplinare l’area della struttura dismessa tramite variante allo strumento urbanistico generale con procedure semplificate;
  • gli esercizi di vicinato nel parco devono mantenere i limiti dimensionali previsti;
  • la cessazione o il trasferimento di un esercizio di vicinato all’esterno comporta la corrispondente riduzione della superficie del parco;
  • il comune deve trasmettere copia delle autorizzazioni e delle relative prese d’atto a provincia e Regione entro 30 giorni.

La legge chiarisce inoltre che, per i parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004, si intendono aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali già autorizzati in base a norme precedenti, a prescindere dalla data di effettiva apertura.

Viene soppressa la distanza minima di 100 chilometri tra outlet. Sono inoltre abrogati il comma 12 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15/2004 e l’articolo 11 della legge regionale n. 7/2005.

Le grandi strutture di vendita possono essere ampliate, in deroga alla regola generale, mediante accorpamento con medie strutture di vendita superiori a 1.000 mq autorizzate al 1° marzo 2007, fino a una superficie massima complessiva di 5.000 mq, nel rispetto dei vincoli urbanistici, edilizi e ambientali.

Per le grandi strutture superiori a 8.000 mq è consentita l’integrazione con attività di somministrazione di alimenti e bevande, fino al 2% della superficie di vendita, e, per il settore non alimentare, con vendita di prodotti alimentari fino all’1% della superficie autorizzata. Tali attività devono essere comunicate al comune almeno 30 giorni prima dell’avvio, restano in capo al titolare dell’autorizzazione principale, non sono cedibili autonomamente e devono rispettare gli stessi orari della struttura principale.

Sono infine abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 37 della legge regionale n. 15/2004.

Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione

La disciplina regionale sulla promozione economica viene ampliata per ricomprendere espressamente la promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti produttivi, dal primario al secondario, nonché commercio, infrastrutture e servizi.

In sede di prima applicazione, le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuite alla Regione sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale con decreto, in deroga alle procedure ordinarie sulle nomine e designazioni pubbliche.

Artigianato: barbiere, acconciatore ed estetista

Per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all’attività di acconciatore, i soggetti interessati devono documentare l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna secondo la classificazione richiamata dalla normativa regionale. La conversione può essere concessa anche in deroga ai regolamenti comunali sulle distanze minime tra esercizi, se l’attività resta nei medesimi locali. L’assegnazione della nuova tipologia avviene con provvedimento comunale, previo parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato, su istanza da presentare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Per l’attività di estetista, l’esercizio è subordinato ai requisiti della legge n. 1/1990, al regolamento comunale adottato ai sensi di quella legge e alla dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico comunale, ove esistente, o al comune competente. È inoltre espressamente previsto che la decorazione e ricostruzione delle unghie possa essere svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti professionali della legge n. 1/1990.

La normativa regionale precedente viene in parte abrogata e sostituita: il comune sospende l’attività previa diffida in caso di inosservanza del regolamento e ne dispone la cessazione quando vengano meno i requisiti originari, quando le prescrizioni della sospensione non siano rispettate entro 180 giorni, quando l’attività sia svolta in violazione della disciplina vigente o quando vi sia inattività per oltre tre mesi, salvo ipotesi particolari di sospensione consentita dal comune (gravi indisponibilità fisiche, demolizione o sinistro dell’immobile, lavori di ristrutturazione richiesti dall’ULSS).

Le sanzioni amministrative previste dalla legge statale sono irrogate dai comuni nel cui territorio vengono accertate le violazioni.

Industria e programmi di sviluppo

In materia industriale la legge introduce strumenti di valutazione e promozione più articolati.

La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un nucleo di valutazione per i progetti che siano stati ritenuti ricevibili, ammissibili e abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando annuale.

Inoltre, la Giunta può promuovere programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico e soggetti privati senza fini di lucro operanti nel territorio veneto.

Entrata in vigore e regime temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune disposizioni contengono limiti temporali specifici, tra cui:

  • presentazione dell’istanza per la conversione da barbiere ad acconciatore entro 3 mesi dall’entrata in vigore;
  • riunione del coniuge al nucleo familiare entro un massimo di 6 mesi per una delle agevolazioni sui Veneti nel mondo;
  • divieto, dal 1° marzo 2007, di nuove concessioni geotermiche entro 10 km dai bacini termali indicati, salvo domande già presentate;
  • comunicazione al comune almeno 30 giorni prima dell’avvio delle attività integrative nelle grandi strutture di vendita.

Abrogazioni e soppressioni rilevanti

La legge sopprime la Commissione regionale per i mercati e abroga specifiche disposizioni in materia di commercio e commercio su aree pubbliche, nonché alcune norme della disciplina delle grandi strutture di vendita e della normativa artigiana precedente. Il testo consolidato va quindi letto come disciplina coordinata e sostitutiva delle norme richiamate, nei limiti delle espresshe abrogazioni e modifiche disposte.

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