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Legge

L.R. Veneto 22/2007

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina interventi su personale regionale e sanitario, controlli sulle società partecipate, referendum regionali, collaborazioni con le Università, contributi per eventi di servizio e rapporti con gli enti locali. Prevede alcune misure con termini specifici (ad es. istanza per l’inquadramento entro 60 giorni) e modifiche economiche efficaci dall’1 gennaio 2008.

Riordino e semplificazione normativa in materia di personale, affari istituzionali e rapporti con gli enti locali (Regione Veneto)

Riordino e semplificazione normativa in materia di personale, affari istituzionali e rapporti con gli enti locali

La legge regionale del Veneto interviene su diversi settori ordinamentali e procedurali, coordinando e aggiornando discipline esistenti in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali e controllo sugli enti amministrativi regionali. Diverse previsioni hanno efficacia immediata o decorrenze specifiche, mentre alcune misure hanno natura puntuale e riferita a procedure o esercizi già determinati.

Disposizioni in materia di personale

La legge tutela, in specifiche ipotesi di comando presso la Regione, il trattamento economico del personale sanitario regionale e disciplina una possibile stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

Per il personale dell’area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, se più favorevole, comprensivo delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento. Gli oneri per tali indennità restano a carico dell’amministrazione di provenienza.

Alla cessazione del comando, il personale al quale siano stati conferiti nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa o di coordinamento rientra presso la stessa azienda per proseguire gli incarichi fino a compimento. Il dirigente regionale della struttura di assegnazione trasmette all’azienda di provenienza una relazione sul servizio prestato.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione, a domanda e con gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, compreso il personale medico e veterinario, in attuazione della normativa statale richiamata.

La legge prevede anche un canale di inquadramento nel ruolo regionale per il personale già in servizio presso la Regione del Veneto, non inquadrato nel ruolo dirigenziale, che si trovi in posizione di comando da enti o aziende non soggetti al decreto legislativo n. 165 del 2001. L’istanza va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con il nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza. L’inquadramento avviene comparando le funzioni effettivamente svolte con le declaratorie delle categorie funzionali regionali e garantendo il mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.

Infine, è aggiornata con decorrenza dall’1 gennaio 2008 la misura dell’indennità per la partecipazione alle commissioni regionali, espressa in euro anziché in lire, con importo variabile da 75,00 a 130,00 euro.

Affari istituzionali e società partecipate

Le strutture regionali competenti sono chiamate a vigilare sull’attività delle società partecipate dalla Regione con cui siano stati stipulati convenzioni o contratti di servizio, mediante attività di controllo e monitoraggio.

La Giunta regionale deve individuare con proprio provvedimento:

  • le strutture regionali competenti;
  • i criteri e le modalità della vigilanza e del controllo.

Le convenzioni e i contratti di servizio devono adeguarsi a tali criteri entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge.

La disciplina regionale sull’iniziativa popolare, il referendum abrogativo e i referendum consultivi è modificata in relazione alla verbalizzazione e alla trasmissione degli atti dell’ufficio provinciale e dell’ufficio centrale per il referendum. In particolare, è previsto che dei verbali siano redatti tre esemplari destinati rispettivamente al tribunale, all’ufficio centrale per il referendum e alla Giunta regionale; inoltre, vengono soppresse alcune espressioni relative ad allegati e atti nei testi degli articoli modificati.

È inoltre previsto che la Giunta regionale possa stipulare convenzioni con le Università per studi, indagini, ricerche, progetti e servizi qualificati in campo scientifico, economico e amministrativo, quando risulti eccessivamente oneroso provvedervi internamente.

La legge modifica anche la disciplina già prevista dalla legge finanziaria regionale 2006, autorizzando la Giunta a concedere agli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco, forze di polizia locale, operatori della protezione civile e amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario fino a 50.000 euro. I criteri e le modalità di attribuzione sono rimessi a un provvedimento della Giunta.

Rapporti con gli enti locali

La legge sostituisce integralmente la disciplina delle finalità e delle tipologie di intervento della legge regionale n. 30 del 1991, aggiornandola rispetto al Testo unico degli enti locali.

La Regione del Veneto disciplina gli interventi per rispondere alle problematiche connesse al Testo unico degli enti locali e, in armonia con lo Statuto, può:

  • promuovere seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori degli enti locali, aperti anche al personale regionale interessato;
  • promuovere interventi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale, oltre a studi e ricerche su temi di interesse locale;
  • favorire progetti di competenza comunale di particolare rilevanza economica, sociale, culturale o ambientale, anche mediante contributi concessi previa pubblicazione di un bando.

Per i contributi è previsto che la Giunta determini le procedure di concessione ed erogazione, previo parere della competente commissione consiliare, e che i contributi non siano cumulabili con altri contributi regionali.

Controllo sugli enti amministrativi regionali

È modificato il procedimento di controllo sugli atti degli enti amministrativi regionali.

Restano previsti l’invio degli atti alla Giunta regionale entro termini ordinari, il parere istruttorio dei dipartimenti competenti e il controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta. Per statuti, bilanci preventivi, assestamenti e conti consuntivi, il termine per il controllo è elevato a 40 giorni.

Se la Giunta non interrompe il termine chiedendo chiarimenti o elementi integrativi, né adotta un provvedimento di annullamento, l’atto diventa esecutivo per effetto dell’approvazione o del decorso del termine. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine si interrompe e ricomincia dalla ricezione della documentazione; l’ente deve fornire gli elementi richiesti entro 90 giorni, o entro 30 giorni se l’atto è dichiarato immediatamente eseguibile o se si tratta di bilanci preventivi e conti consuntivi. Per gli atti soggetti a controllo di merito, la Giunta può invitare l’ente ad apportare modifiche o integrazioni anche per la conformità alla programmazione regionale.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Alcune disposizioni hanno decorrenza specifica, come l’aggiornamento dell’indennità per le commissioni regionali, efficace dall’1 gennaio 2008. Altre previsioni sono collegate a termini puntuali, come l’istanza di inquadramento nel ruolo regionale da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore e l’adeguamento di convenzioni e contratti di servizio entro 180 giorni dalla pubblicazione.

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