L.R. Veneto 26/2007
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquina...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la normativa veneta sulla tutela dell’ambiente per attuare il d.lgs. 59/2005 sull’IPPC/AIA. Definisce competenze di Regione e Province per rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione, elenca gli impianti soggetti tramite allegati e demanda alla Giunta modulistica, calendario domande, procedure di verifica e tariffario per le istruttorie. Ha rilievo per gli impianti in Veneto soggetti ad AIA.
Disciplina regionale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in Veneto
Disciplina regionale dell’autorizzazione integrata ambientale in Veneto
La legge regionale del Veneto n. 26 del 2007 interviene sulla legge regionale n. 33 del 1985 per dare attuazione al d.lgs. n. 59/2005 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e ridefinisce competenze, procedura e supporto istruttorio per gli impianti nuovi ed esistenti soggetti ad AIA.
Finalità e ambito di applicazione
La normativa regionale richiama l’obiettivo della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: evitare, o almeno ridurre, emissioni in aria, acqua e suolo, rifiuti e consumo di risorse, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
La legge si applica agli impianti:
- nuovi ed esistenti definiti dal d.lgs. n. 59/2005;
- appartenenti alle categorie di attività industriali indicate nell’Allegato I del d.lgs. n. 59/2005;
- con esclusione delle attività ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto, riservate alla competenza statale.
Riparto delle competenze tra Regione e Province
La Regione individua le autorità competenti al rilascio, rinnovo e riesame dell’AIA, con l’obiettivo di mantenere un procedimento unico di autorizzazione.
Le competenze sono ripartite come segue:
- Regione: per gli impianti esistenti e nuovi indicati nell’Allegato A della legge regionale, denominato “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale”;
- Province: per gli impianti esistenti e nuovi indicati nell’Allegato B, denominato “Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale”.
Procedura di rilascio, rinnovo e riesame dell’AIA
La Regione e le Province applicano, per il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’AIA, la procedura prevista dal d.lgs. n. 59/2005, compresi i contenuti della domanda e le modalità di presentazione.
La Giunta regionale deve:
- definire e approvare la modulistica per la predisposizione uniforme delle domande da parte dei gestori;
- approvare il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande, in coerenza con il d.lgs. n. 59/2005.
Verifiche, controlli e supporto tecnico per gli impianti di rifiuti
Le Province competenti per territorio svolgono le funzioni di verifica e controllo preventivo necessarie all’istruttoria delle domande di AIA per gli impianti di gestione dei rifiuti ricompresi negli allegati A e B.
Tali attività comprendono:
- rilievi;
- accertamenti;
- sopralluoghi.
Le stesse funzioni riguardano:
- l’avvio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti;
- la modifica sostanziale degli impianti esistenti;
- l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del d.lgs. n. 59/2005.
Per queste attività le Province si avvalgono dell’ARPAV, secondo procedure e criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
Funzioni ulteriori delle Province in materia di rifiuti
Le Province competenti per territorio esercitano anche le funzioni previste dal d.lgs. n. 59/2005 in tema di:
- diffida, sospensione e revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- comunicazioni al sindaco quando l’inosservanza comporti pericolo o danno per la salute;
- sanzioni amministrative per gli impianti di competenza non statale.
Anche per tali attività le Province possono avvalersi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi.
Allegati regionali sugli impianti soggetti ad AIA
La legge integra la legge regionale n. 33 del 1985 con due allegati:
- Allegato A: impianti soggetti ad AIA di competenza regionale;
- Allegato B: impianti soggetti ad AIA di competenza provinciale.
Gli allegati servono a delimitare in concreto la ripartizione delle competenze amministrative sul territorio veneto.
Adempimenti della Giunta regionale e termini
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un provvedimento che definisca:
- la procedura e i criteri per l’attività di verifica e controllo preventivo delle Province;
- i criteri per i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari all’esercizio delle funzioni provinciali previste dal d.lgs. n. 59/2005;
- un apposito tariffario per determinare le somme dovute dai gestori degli impianti per l’istruttoria delle domande di AIA, in attesa del decreto ministeriale previsto dal d.lgs. n. 59/2005;
- le modalità di versamento di tali somme.
Regime economico e tariffe istruttorie
In attesa del decreto ministeriale statale sulle tariffe, la Giunta regionale approva un tariffario regionale per le istruttorie delle domande di AIA e disciplina le modalità di pagamento a carico dei gestori degli impianti.
Le somme sono dovute per le attività istruttorie relative alle domande di autorizzazione integrata ambientale previste dal d.lgs. n. 59/2005.
Utilità attuale della disciplina
La legge ha natura organizzativa e attuativa di una disciplina ambientale di settore, ma è strettamente collegata alla fase di recepimento del d.lgs. n. 59/2005 e a scadenze amministrative specifiche. In quanto normativa di riparto competenziale e di supporto procedurale per l’AIA, resta rilevante solo per la ricostruzione del quadro storico e per i procedimenti ancora regolati dalla disciplina regionale richiamata; nella prassi attuale il suo impiego è comunque limitato e fortemente assorbito dall’evoluzione della normativa ambientale successiva.
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