Ordinanza n. 66/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento, prot. n. 20250086130/N.060.100 del 28 ottobre 2025, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali richiesta dalla ricorrente relativamente ad un “Progetto di ristrutturazione per la riqualificazione e il recupero edilizio di un edificio diruto, da adibire ad affittacamere, in via Stazzone, nell'isola di Lampedusa, in catasto al foglio di mappa n. 18 part.lla 172”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto di ristrutturazione e recupero edilizio di un edificio diruto da destinare ad affittacamere a Lampedusa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Agrigento nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice dei beni culturali, relativo alla ristrutturazione e riqualificazione di un edificio diruto. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, rappresentando di avere fornito un principio di prova circa l'esistenza del primo piano dell'edificio e lamentando l'omessa motivazione sulla questione dell'applicabilità dell'art. 26 delle N.T.A. del piano paesistico. Ha inoltre evidenziato il rischio di subire un pregiudizio derivante dalla possibile perdita dell'accesso a finanziamenti pubblici destinati alla ristrutturazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistente, a un sommario esame, un sufficiente fumus boni iuris in ragione del principio di prova sull'esistenza del primo piano dell'edificio e dell'omessa motivazione circa l'applicabilità dell'art. 26 delle N.T.A. del piano paesistico. Ha ravvisato anche il periculum in mora nella possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per la ristrutturazione. La tutela è stata accordata non mediante sospensione tout court del parere, ma disponendo il riesame del provvedimento da parte dell'amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con comunicazione dell'esito alla ricorrente e al TAR tramite PAT. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 22 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione costituisce il fondamento del procedimento di autorizzazione paesaggistica nel quale è stato espresso il parere negativo impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ne ha applicato i presupposti, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora e disponendo una misura cautelare di riesame.
art. 26 delle N.T.A. del piano paesistico
La mancata motivazione sull'applicabilità della disposizione è stata valorizzata dal TAR, in sede cautelare, come profilo idoneo a fondare un sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ravvisare il fumus boni iuris quando l'amministrazione non abbia motivato sull'applicabilità di una specifica disposizione del piano paesistico rilevante per la decisione paesaggistica.
- Il principio di prova fornito dal privato sull'effettiva consistenza dell'immobile costituisce elemento valutabile ai fini del fumus cautelare quando tale consistenza incida sulla legittimità del parere paesaggistico.
- Quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora, la tutela cautelare può essere attuata disponendo il riesame del provvedimento impugnato entro un termine assegnato all'amministrazione, anziché mediante la sola sospensione dell'atto.
- La possibilità concreta di accedere a finanziamenti pubblici per l'intervento edilizio può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
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