Cassazione Penale, Ordinanza n. 17149/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e uso indebito di carta di credito ai danni della persona offesa. Nel ricorso per cassazione l'imputata deduceva un unico motivo di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 601 c.p.p., sostenendo che la citazione per il giudizio di appello fosse stata notificata erroneamente presso il difensore, mentre ella non avrebbe eletto domicilio presso lo stesso ma avrebbe dichiarato domicilio presso la propria residenza. La doglianza veniva impostata come nullità della notificazione della citazione a giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, dall'esame degli atti consentito dalla deduzione di error in procedendo, che l'imputata risultava elettivamente domiciliata presso il difensore sia nel decreto che dispone il giudizio sia nella sentenza di primo grado, ed era anche comparsa al primo grado rendendo dichiarazioni spontanee. La ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso una dichiarazione di domicilio riferita al presente grado, senza però documentare in modo idoneo l'asserita diversa dichiarazione di domicilio risalente alla fase precedente. È stata quindi ritenuta non consentita la censura per difetto di specifica allegazione e prova. In conseguenza dell'inammissibilità non è stata esaminata l'eventuale estinzione per prescrizione, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione
art. 601 c.p.p.
norma evocata dalla ricorrente come base della censura sulla notificazione della citazione in appello
art. 129 c.p.p.
la Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata quale modifica dell'art. 616 c.p.p. in punto di sanzione economica conseguente all'inammissibilità
Sez. U. n. 39061 del 16/07/2009, De Brio
richiamata per il principio secondo cui chi deduce un vizio processuale deve indicarlo specificamente e produrre la documentazione pertinente
Sez. U. n. 119 del 27/10/2004, Palumbo
richiamata per il principio secondo cui la nullità della citazione o della notificazione non risultante dagli atti va dedotta allegando di non avere avuto cognizione dell'atto e indicando gli elementi utili all'accertamento officioso
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione
Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione
Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un error in procedendo relativo alla notificazione della citazione deve allegare e documentare specificamente il vizio processuale, indicando gli atti rilevanti e producendo la documentazione da cui il vizio risulti.
- La mera allegazione di una dichiarazione di domicilio non sufficiente o non riferibile alla fase processuale interessata non consente di superare le risultanze degli atti che attestino l'elezione di domicilio presso il difensore.
- La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare d'ufficio, in mancanza di specifiche deduzioni e produzioni, cause di nullità o inutilizzabilità non manifeste e dipendenti da dati fattuali non emergenti dagli atti.
- La nullità della citazione o della sua notificazione non risultante dal fascicolo non può essere fatta valere con una generica denuncia di violazione processuale: occorre allegare anche la mancata conoscenza dell'atto e gli elementi per consentire al giudice l'accertamento officioso.
- L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perché non si instaura un valido rapporto processuale di legittimità.
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