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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17149/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione e uso indebito di carta di credito ai danni della persona offesa. Nel ricorso per cassazione l'imputata deduceva un unico motivo di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 601 c.p.p., sostenendo che la citazione per il giudizio di appello fosse stata notificata erroneamente presso il difensore, mentre ella non avrebbe eletto domicilio presso lo stesso ma avrebbe dichiarato domicilio presso la propria residenza. La doglianza veniva impostata come nullità della notificazione della citazione a giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, dall'esame degli atti consentito dalla deduzione di error in procedendo, che l'imputata risultava elettivamente domiciliata presso il difensore sia nel decreto che dispone il giudizio sia nella sentenza di primo grado, ed era anche comparsa al primo grado rendendo dichiarazioni spontanee. La ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso una dichiarazione di domicilio riferita al presente grado, senza però documentare in modo idoneo l'asserita diversa dichiarazione di domicilio risalente alla fase precedente. È stata quindi ritenuta non consentita la censura per difetto di specifica allegazione e prova. In conseguenza dell'inammissibilità non è stata esaminata l'eventuale estinzione per prescrizione, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione

  • art. 601 c.p.p.

    norma evocata dalla ricorrente come base della censura sulla notificazione della citazione in appello

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale modifica dell'art. 616 c.p.p. in punto di sanzione economica conseguente all'inammissibilità

  • Sez. U. n. 39061 del 16/07/2009, De Brio

    richiamata per il principio secondo cui chi deduce un vizio processuale deve indicarlo specificamente e produrre la documentazione pertinente

  • Sez. U. n. 119 del 27/10/2004, Palumbo

    richiamata per il principio secondo cui la nullità della citazione o della notificazione non risultante dagli atti va dedotta allegando di non avere avuto cognizione dell'atto e indicando gli elementi utili all'accertamento officioso

  • Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione

  • Sez. U. n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera

    richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione

  • Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci

    richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione

  • Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello

    richiamata sul medesimo principio in tema di inammissibilità e prescrizione

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo relativo alla notificazione della citazione deve allegare e documentare specificamente il vizio processuale, indicando gli atti rilevanti e producendo la documentazione da cui il vizio risulti.
  • La mera allegazione di una dichiarazione di domicilio non sufficiente o non riferibile alla fase processuale interessata non consente di superare le risultanze degli atti che attestino l'elezione di domicilio presso il difensore.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare d'ufficio, in mancanza di specifiche deduzioni e produzioni, cause di nullità o inutilizzabilità non manifeste e dipendenti da dati fattuali non emergenti dagli atti.
  • La nullità della citazione o della sua notificazione non risultante dal fascicolo non può essere fatta valere con una generica denuncia di violazione processuale: occorre allegare anche la mancata conoscenza dell'atto e gli elementi per consentire al giudice l'accertamento officioso.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perché non si instaura un valido rapporto processuale di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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