Sentenza n. 6456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 1581 del 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Ravello che imponeva alla società proprietaria il monitoraggio, la verifica, la rimozione del materiale instabile e tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la strada
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza contingibile e urgente adottata dopo il crollo di massi e materiale roccioso sulla strada. Ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente considerazione degli elementi probatori e mancato esercizio dei poteri istruttori, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, sviamento e disparità di trattamento. Ha contestato in particolare l'attualità, imprevedibilità e urgenza del pericolo, sostenendo che la situazione fosse risalente e già conosciuta dal Comune; ha invocato la violazione delle garanzie partecipative, data la controversa titolarità del costone e i precedenti accordi con il Comune; ha sostenuto che gli interventi dovessero gravare sull'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice della strada, oppure sui proprietari degli immobili posti nell'aggrottamento. Ha inoltre dedotto l'estraneità della società alla parte del costone interessata dal pericolo e l'erronea individuazione della stessa quale soggetto obbligato. Nelle more del giudizio la società ha comunque eseguito, in via prudenziale, opere di messa in sicurezza, senza rinunciare alle contestazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'esecuzione sopravvenuta delle opere non ha determinato acquiescenza né carenza di interesse, poiché permanevano l'interesse a contestare la legittimità dell'ordinanza, la titolarità degli obblighi manutentivi e gli oneri economici sostenuti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la proprietà esclusiva della società sulla porzione di costone interessata, sulla base della documentazione catastale, dell'ispezione ipotecaria e di una precedente dichiarazione della stessa società. Ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere contingibile e urgente: il crollo di massi aveva determinato un pericolo attuale per la pubblica e privata incolumità, documentato dall'intervento della polizia locale e dalla relazione geologica attestante le fratture e l'instabilità del costone. La risalente conoscenza della situazione non esclude l'urgenza, essendo sufficiente la permanenza del pericolo al momento dell'adozione dell'ordinanza e potendo il protrarsi dell'inerzia aggravarne il rischio. Le garanzie partecipative ex art. 7 l. 241/1990 non erano necessarie, perché incompatibili con l'urgenza propria dell'ordinanza contingibile e urgente. Non è stata ravvisata carenza istruttoria, essendo presenti una relazione immediata della polizia locale e una specifica relazione geologica. È stato escluso l'art. 30 del Codice della strada, poiché l'ordinanza non imponeva interventi sulla sede viaria o opere destinate unicamente alla stabilità della strada, ma interventi sulle aree instabili di proprietà privata. È stato ritenuto applicabile l'art. 31 del Codice della strada, che pone sui proprietari delle ripe dei fondi laterali l'obbligo di conservarle in condizioni tali da prevenire franamenti, scoscendimenti e caduta di massi sulla strada, comprese le opere di messa in sicurezza. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato per fronteggiare una situazione attuale di pericolo per la pubblica e privata incolumità; la permanenza nel tempo della situazione pericolosa non esclude l'urgenza, se il pericolo persiste al momento dell'adozione.
art. 7 l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e la comunicazione di avvio del procedimento non si applicano, in quanto incompatibili con l'urgenza, alle ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare un pericolo attuale.
art. 30, comma 4, d.lgs. 285/1992
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
La disposizione non è applicabile quando gli interventi riguardano esclusivamente aree instabili private e non la sede stradale né opere destinate alla stabilità o conservazione della strada.
art. 31 d.lgs. 285/1992
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
L'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza delle ripe, intese come le zone immediatamente sovrastanti o sottostanti la scarpata del corpo stradale, grava sui proprietari dei fondi laterali e comprende le opere necessarie a prevenire frane, cedimenti e caduta di massi sulla strada.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta, in quanto l'appello è stato ritenuto infondato nel merito.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la pubblica incolumità è legittimo quando, al momento dell'adozione, sussiste una situazione di pericolo attuale adeguatamente accertata, anche se la situazione è risalente e conosciuta da tempo; il protrarsi del pericolo può anzi aggravarne l'urgenza.
- Nelle ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare un pericolo attuale per la pubblica incolumità, la comunicazione di avvio del procedimento e le altre garanzie partecipative possono essere omesse quando risultano incompatibili con l'urgenza di provvedere.
- L'istruttoria posta a fondamento di un'ordinanza contingibile e urgente è sufficiente quando documenta concretamente l'evento pericoloso e la sua attualità mediante accertamenti immediati dell'autorità pubblica e valutazioni tecniche specialistiche sulla stabilità dell'area.
- Ai sensi dell'art. 31 del Codice della strada, il proprietario della ripa di un fondo laterale alla strada deve provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle zone immediatamente sovrastanti o sottostanti la scarpata del corpo stradale, anche mediante la realizzazione delle opere necessarie a prevenire franamenti, scoscendimenti e caduta di massi sulla strada.
- L'art. 30, comma 4, del Codice della strada attribuisce all'ente proprietario della strada gli interventi sulle opere di sostegno soltanto quando esse abbiano lo scopo di assicurare la stabilità o conservazione della strada; la disposizione non si applica agli interventi prescritti esclusivamente sulle aree instabili di proprietà privata appartenenti alla ripa.
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