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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30332/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda una sanzione disciplinare irrogata a un detenuto, consistente nell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché ritenuto non specifico: secondo il provvedimento impugnato, il reclamante si era limitato a contestare genericamente la decisione senza confrontarsi con le valutazioni svolte nella statuizione disciplinare. Con il ricorso per cassazione, trasmesso dal Tribunale di sorveglianza e qualificato come tale ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la difesa ha sostenuto che il detenuto aveva invece chiesto una compiuta ricostruzione dei fatti, dichiarandosi totalmente estraneo all'addebito, e che tale richiesta era ammissibile perché la sanzione applicata rientrava tra quelle per cui il controllo del giudice di sorveglianza si estende al merito. Si è quindi lamentata l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità per asserita genericità dei motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti nella motivazione, ritenendo illegittima la declaratoria di inammissibilità del reclamo. Ha affermato che, poiché la sanzione disciplinare irrogata era quella di cui all'art. 39, comma 1, n. 5, ord. pen. e il sindacato del magistrato di sorveglianza si estendeva al merito ai sensi dell'art. 69, comma 6, ord. pen., il reclamo poteva legittimamente contenere una richiesta di ricostruzione del fatto e di contestazione del suo fondamento fattuale, senza che potesse pretendersi un onere di specificità nei termini richiesti per ipotesi di controllo giurisdizionale più limitato. Ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Cosenza per nuovo giudizio, alla luce del principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    norma richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento disciplinare; il reclamo era stato dichiarato inammissibile per asserita genericità dei motivi

  • art. 39, comma 1, n. 5, ord. pen.

    individua la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni, oggetto del caso

  • art. 69, comma 6, ord. pen.

    attribuisce al magistrato di sorveglianza un sindacato che si estende anche al merito dei provvedimenti disciplinari indicati

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato per la qualificazione del reclamo come ricorso per cassazione e per la trasmissione degli atti alla Corte

  • art. 69, comma 6, stesso ordinamento

    il sindacato giurisdizionale, nel caso di specie, comprende anche la ricostruzione del fatto e non si esaurisce nel controllo formale di specificità dei motivi

Massime di principio

  • Quando il controllo giurisdizionale sul provvedimento disciplinare è esteso anche al merito, il reclamo del detenuto può limitarsi a contestare la ricostruzione in fatto posta a base della sanzione, chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di sorveglianza.
  • L'onere di specificità dei motivi del reclamo va calibrato sulla natura del sindacato esercitabile: esso è richiesto per denunciare un profilo specifico di illegittimità dell'atto, ma non può essere applicato in modo rigido quando la legge consente al giudice di rivalutare il fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità per genericità è illegittima se il reclamo, in relazione al tipo di sanzione disciplinare, contiene una contestazione del fondamento fattuale del provvedimento e sollecita il giudice a esercitare i poteri di ricostruzione del fatto riconosciutigli dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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