Cassazione Penale, Sentenza n. 30332/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda una sanzione disciplinare irrogata a un detenuto, consistente nell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché ritenuto non specifico: secondo il provvedimento impugnato, il reclamante si era limitato a contestare genericamente la decisione senza confrontarsi con le valutazioni svolte nella statuizione disciplinare. Con il ricorso per cassazione, trasmesso dal Tribunale di sorveglianza e qualificato come tale ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la difesa ha sostenuto che il detenuto aveva invece chiesto una compiuta ricostruzione dei fatti, dichiarandosi totalmente estraneo all'addebito, e che tale richiesta era ammissibile perché la sanzione applicata rientrava tra quelle per cui il controllo del giudice di sorveglianza si estende al merito. Si è quindi lamentata l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità per asserita genericità dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti nella motivazione, ritenendo illegittima la declaratoria di inammissibilità del reclamo. Ha affermato che, poiché la sanzione disciplinare irrogata era quella di cui all'art. 39, comma 1, n. 5, ord. pen. e il sindacato del magistrato di sorveglianza si estendeva al merito ai sensi dell'art. 69, comma 6, ord. pen., il reclamo poteva legittimamente contenere una richiesta di ricostruzione del fatto e di contestazione del suo fondamento fattuale, senza che potesse pretendersi un onere di specificità nei termini richiesti per ipotesi di controllo giurisdizionale più limitato. Ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Cosenza per nuovo giudizio, alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
norma richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento disciplinare; il reclamo era stato dichiarato inammissibile per asserita genericità dei motivi
art. 39, comma 1, n. 5, ord. pen.
individua la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni, oggetto del caso
art. 69, comma 6, ord. pen.
attribuisce al magistrato di sorveglianza un sindacato che si estende anche al merito dei provvedimenti disciplinari indicati
art. 666, comma 2, c.p.p.
richiamato per la qualificazione del reclamo come ricorso per cassazione e per la trasmissione degli atti alla Corte
art. 69, comma 6, stesso ordinamento
il sindacato giurisdizionale, nel caso di specie, comprende anche la ricostruzione del fatto e non si esaurisce nel controllo formale di specificità dei motivi
Massime di principio
- Quando il controllo giurisdizionale sul provvedimento disciplinare è esteso anche al merito, il reclamo del detenuto può limitarsi a contestare la ricostruzione in fatto posta a base della sanzione, chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti da parte del giudice di sorveglianza.
- L'onere di specificità dei motivi del reclamo va calibrato sulla natura del sindacato esercitabile: esso è richiesto per denunciare un profilo specifico di illegittimità dell'atto, ma non può essere applicato in modo rigido quando la legge consente al giudice di rivalutare il fatto.
- La declaratoria di inammissibilità per genericità è illegittima se il reclamo, in relazione al tipo di sanzione disciplinare, contiene una contestazione del fondamento fattuale del provvedimento e sollecita il giudice a esercitare i poteri di ricostruzione del fatto riconosciutigli dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →