Regolamento (UE) 2023/1642
Regolamento delegato (UE) 2023/1642 della Commissione del 14 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda la modernizzazione del funzionamento del registro dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del registro dell’Unione per l’EU ETS, sostituendo progressivamente i riferimenti all’EUTL e adeguando le procedure interne alla centralizzazione del sistema. Introduce misure di sicurezza più robuste per i trasferimenti di valore elevato, obblighi informativi sulla struttura del gruppo e un nuovo obbligo di indicare se un trasferimento avviene tra conti appartenenti allo stesso gruppo. Estende inoltre l’elenco dei soggetti che possono accedere ai dati del registro includendo espressamente la Procura europea (EPPO) e aggiorna il modello di richiesta dati.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per aggiornare e modernizzare il funzionamento del registro dell’Unione nell’ambito dell’EU ETS, rafforzando controlli, sicurezza delle operazioni e accessi ai dati.
Ambito di applicazione
Si applica al funzionamento del registro dell’Unione previsto dalla direttiva 2003/87/CE per il sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS), quindi a quote, conti, operazioni di trasferimento/cancellazione e procedure connesse gestite nel registro. Incide sugli operatori e titolari di conti nel registro dell’Unione, sugli amministratori nazionali e sull’amministratore centrale; rileva anche per le autorità di contrasto, fiscali, giudiziarie e per la Procura europea (EPPO) quanto all’accesso ai dati. Le modifiche riguardano il funzionamento del registro e i relativi allegati tecnici, senza creare un nuovo regime materiale delle emissioni; si applicano direttamente negli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Modernizzazione del registro dell’Unione per l’EU ETS
Il regolamento delegato (UE) 2023/1642 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/1122 per aggiornare il funzionamento del registro dell’Unione, nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE. L’intervento si inserisce nel processo di centralizzazione e modernizzazione dell’infrastruttura informatica del registro, con l’obiettivo di eliminare ridondanze tecniche, mantenere elevati livelli di sicurezza e preservare i controlli automatizzati contro irregolarità e anomalie.
Inquadramento normativo e finalità
I considerando ricostruiscono l’evoluzione dal sistema originario di registri nazionali e catalogo comunitario delle operazioni (CITL), passando per l’EUTL, fino al registro dell’Unione come infrastruttura unica. La Commissione evidenzia che la modernizzazione non deve ridurre la funzionalità del sistema né compromettere i controlli prescritti dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
Integrazione dell’EUTL nel registro dell’Unione
Una parte rilevante delle modifiche consiste nella soppressione o sostituzione dei riferimenti all’EUTL, ormai integrato nel registro dell’Unione. L’articolo 5 chiarisce espressamente che l’EUTL fa parte del registro, mentre varie disposizioni tecniche vengono aggiornate per riferirsi unicamente al registro dell’Unione o alla sua banca dati elettronica standardizzata.
Sicurezza delle operazioni e conti di fiducia
Il regolamento rafforza i presidi di sicurezza per le operazioni, in particolare quelle di valore elevato. L’articolo 23 prevede un elenco dei conti di fiducia e consente all’amministratore centrale di fissare una soglia oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo verso conti inseriti in tale elenco; i rappresentanti dei conti possono a loro volta stabilire soglie operative, purché approvate da un secondo rappresentante o da un amministratore nazionale.
Trasferimenti infragruppo e informazioni sulla struttura del gruppo
Per esigenze di monitoraggio del mercato e di maggiore trasparenza, il regolamento introduce l’obbligo, all’avvio di ogni trasferimento, di indicare se l’operazione avviene tra titolari di conti appartenenti allo stesso gruppo. Inoltre, l’allegato IV richiede ai titolari di conto che fanno parte di un gruppo di fornire un documento che identifichi chiaramente la struttura del gruppo, con regole specifiche sulla conformità delle copie, sulla certificazione notarile e sulla validità temporale della certificazione/autenticazione, che non può essere anteriore di oltre tre mesi rispetto alla domanda.
Controlli automatizzati, difformità e verifica di concordanza
Le nuove disposizioni sugli articoli 71, 73 e 74 disciplinano in modo più puntuale i casi di difformità e incongruenze rilevate dal registro. Se i controlli automatizzati rilevano una difformità, il registro interrompe la procedura e ne dà immediata comunicazione agli amministratori e ai titolari interessati; se emerge un’incongruenza nella verifica periodica della concordanza dei dati, il sistema non consente la conclusione di ulteriori procedure sui conti o quote interessati fino alla risoluzione del problema. Le operazioni e le altre procedure si considerano completate solo dopo l’esecuzione di tutti i controlli automatizzati; se non concluse entro 24 ore dalla comunicazione, la conclusione viene interrotta automaticamente.
Requisiti tecnici, resilienza e recupero dei dati
Il capo 1 del titolo III è ribattezzato "Requisiti tecnici del registro dell’Unione". L’articolo 60 è aggiornato per imporre che il registro disponga di sistemi e procedure efficaci per proteggere tutti i dati rilevanti e per recuperarli rapidamente in caso di guasti o incidenti gravi. Le modifiche accompagnano la modernizzazione dell’architettura informatica, senza alterare il principio di continuità operativa del sistema.
Accesso ai dati e rafforzamento della cooperazione investigativa
L’articolo 80 amplia e precisa i soggetti legittimati all’accesso ai dati del registro, includendo espressamente la Procura europea (EPPO) accanto a forze di polizia, autorità di contrasto, organi giudiziari e autorità fiscali degli Stati membri. Le richieste devono essere presentate all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale utilizzando il modello dell’allegato XIV. È inoltre confermato che i soggetti che ottengono l’accesso possono condividere con l’amministratore centrale conclusioni generali sulle implicazioni giuridiche o tecniche delle operazioni, purché prive di riferimenti a singoli conti o operazioni.
Pubblicità delle informazioni e aggiornamento degli allegati
Gli allegati III, IV, VI, VII, VIII e XIII sono adeguati ai nuovi riferimenti al registro dell’Unione e alle nuove modalità di visualizzazione delle informazioni nell’area pubblica del sito web. L’allegato XIII ridisegna le tempistiche di pubblicazione: alcune informazioni generali sono aggiornate ogni 24 ore, altre sono pubblicate al 30 aprile o al 1° maggio, e in un caso il registro visualizza dati generali su ogni operazione conclusa il 1° maggio del terzo anno successivo a quello in cui sono state registrate, entro il 30 aprile, le operazioni completate. Viene inoltre introdotto l’allegato XIV con il modello formale per la richiesta di dati conservati nel registro.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Integrazione dell’EUTL nel registro dell’Unione
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è modificato per chiarire che l’EUTL fa parte del registro dell’Unione. Numerosi riferimenti all’EUTL sono sostituiti da "registro dell’Unione" o dalla nuova formula "banca dati elettronica standardizzata", così da rispecchiare la centralizzazione e l’integrazione funzionale del vecchio catalogo delle operazioni nel registro unico.
Verifiche automatizzate e collegamenti con paesi terzi
L’articolo 6 è riscritto per precisare che l’amministratore centrale deve assicurare che il registro verifichi e registri le operazioni relative alle quote e alle procedure di gestione dei conti. È anche previsto che l’amministratore centrale possa stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra il registro dell’Unione e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato di adesione all’Unione.
Conti di fiducia e soglie di sicurezza
L’articolo 23 stabilisce che i conti nel registro dell’Unione dispongono di un elenco dei conti di fiducia. L’amministratore centrale può fissare una soglia oltre la quale le operazioni possono essere eseguite solo su conti inclusi in tale elenco; inoltre i rappresentanti dei conti possono fissare soglie per le operazioni nei propri conti, che devono essere approvate da un secondo rappresentante del conto o da un amministratore nazionale.
Indicazione delle operazioni infragruppo
All’avvio di un trasferimento, il rappresentante autorizzato deve indicare se il trasferimento è effettuato tra titolari di conti appartenenti allo stesso gruppo. In allegato IV viene inoltre richiesto che i titolari di conto appartenenti a un gruppo forniscano un documento che identifichi chiaramente la struttura del gruppo, con regole su certificazione e autenticazione della copia.
Controlli automatizzati, difformità e incongruenze
Gli articoli 71, 73 e 74 sono sostituiti per disciplinare le ipotesi di difformità e incongruenza rilevate dai controlli automatizzati o dalla verifica periodica della concordanza dei dati. In caso di difformità, il registro interrompe la procedura e informa immediatamente gli amministratori e i titolari interessati; in caso di incongruenze, impedisce la conclusione di ulteriori procedure sui conti o quote interessati finché il problema non sia risolto. Le operazioni comunicate al registro si considerano completate dopo tutti i controlli automatizzati, con arresto automatico se non concluse entro 24 ore.
Requisiti tecnici e continuità operativa del registro
La sezione tecnica del titolo III è rinominata "Requisiti tecnici del registro dell’Unione". L’articolo 60 impone sistemi e procedure efficaci per proteggere i dati e consentire il rapido recupero di dati e operazioni in caso di guasti o incidenti gravi; sono inoltre adeguati vari rinvii tecnici per eliminare i riferimenti all’EUTL.
Accesso ai dati e inclusione della EPPO
L’articolo 80 è modificato per aggiornare l’elenco dei soggetti che possono accedere ai dati del registro, includendo espressamente le forze di polizia, le autorità di contrasto, gli organi giudiziari, le autorità fiscali di uno Stato membro e la Procura europea (EPPO). Le richieste devono essere presentate all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale usando il modello dell’allegato XIV. È inoltre precisato che i soggetti che accedono ai dati possono condividere con l’amministratore centrale, se lo ritengono necessario, conclusioni generali sulle implicazioni giuridiche o tecniche delle operazioni, senza riferimenti a singoli conti o operazioni.
Modifiche agli allegati e pubblicazione delle informazioni
Gli allegati III, IV, VI, VII, VIII e XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sono modificati per sostituire i riferimenti all’EUTL con il registro dell’Unione e per aggiornare le informazioni pubbliche del sito web del registro. L’allegato XIII ridefinisce le scadenze di pubblicazione di informazioni generali e di informazioni sulle operazioni concluse, inclusi aggiornamenti al 30 aprile e pubblicazioni annuali al 1° maggio in specifiche ipotesi. Viene aggiunto l’allegato XIV con il modello standard di richiesta dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1163
- Regolamento · 14 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1182
- Regolamento · 14 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1230
- Regolamento · 14 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1231
- Regolamento · 14 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1321
- Regolamento · 13 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1159
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →