Regolamento (UE) 2023/1231
Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime speciale per facilitare, con condizioni e salvaguardie, l’ingresso in Irlanda del Nord di talune merci e di animali da compagnia provenienti da altre parti del Regno Unito. La disciplina deroga in parte al diritto dell’Unione applicabile in virtù del protocollo, ma solo entro limiti rigorosi: preimballaggio, marcatura, certificazione generale, controlli ufficiali, monitoraggio, elenchi di stabilimenti e garanzie scritte del Regno Unito. Il sistema è accompagnato da poteri di esecuzione e delega della Commissione, nonché da una clausola di sospensione in caso di inosservanza sistematica o di aumento dei rischi SPS o per i consumatori. Sono previste anche regole transitorie per la marcatura e un divieto di trasferimento verso gli Stati membri delle merci e degli animali coperti.
Norme specifiche per l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci al dettaglio, piante da impianto, tuberi-seme di patate, macchinari agricoli/forestali e animali da compagnia, con regole su marcatura, controlli, monitoraggio e sospensione.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di: determinate partite di merci al dettaglio destinate al consumatore finale; piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate; macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali; tuberi-seme di patate; movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia. Stabilisce inoltre deroghe rispetto ad alcuni atti UE elencati nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e disciplina condizioni per l’eventuale applicazione di categorie di merci al dettaglio provenienti dal resto del mondo. Non disciplina l’ingresso diretto in Irlanda del Nord da paesi terzi diversi dal Regno Unito, né la produzione/trasformazione in Irlanda del Nord di merci che restano fuori dal suo ambito specifico; prevede inoltre divieti di spostamento dall’Irlanda del Nord verso uno Stato membro per merci e animali coperti.
Regolamento (UE) 2023/1231 – norme specifiche per l’ingresso in Irlanda del Nord
Il regolamento istituisce un regime speciale per alcune categorie di merci e per i movimenti non commerciali di animali da compagnia dall’Inghilterra, Scozia e Galles verso l’Irlanda del Nord, in attuazione della particolare disciplina derivante dall’accordo di recesso e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. La logica di fondo è consentire la circolazione nel mercato nordirlandese attenuando gli oneri rispetto al diritto UE ordinario, ma solo con robuste salvaguardie sanitarie, fitosanitarie, di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regime deroga ad alcune disposizioni UE applicabili in virtù del protocollo, ma solo per merci destinate esclusivamente al mercato nordirlandese e con rischio controllato di reintroduzione nel mercato interno dell’Unione. Il legislatore insiste sulla necessità di evitare aumenti di rischio per la sanità animale, la sanità delle piante, la sanità pubblica, la pesca INN e la protezione dei consumatori, prevedendo per questo garanzie scritte del Regno Unito, controlli ufficiali mirati, monitoraggio continuo e possibilità di sospensione del regime.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’articolo 1 circoscrive il regolamento a:
- partite di merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato per il consumatore finale in Irlanda del Nord;
- partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate;
- macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali;
- tuberi-seme di patate;
- movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da compagnia.
Il regolamento opera sui movimenti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e, per alcune merci al dettaglio, anche per categorie provenienti da uno Stato membro o dal resto del mondo, purché ricorrano condizioni ulteriori. Non si tratta di un regime generale per tutte le importazioni nell’Irlanda del Nord: le merci importate direttamente da paesi terzi restano soggette al diritto UE ordinario, salvo le specifiche ipotesi disciplinate dal regolamento.
Merci al dettaglio: struttura del regime
Per le merci al dettaglio di cui all’articolo 3, lettere a) e b) (prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse dalle piante destinate all’impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani, e prodotti composti), l’ingresso e l’immissione sul mercato in Irlanda del Nord sono ammessi solo se sussistono cumulativamente numerose condizioni: preimballaggio, marcatura ove necessaria, origine o provenienza ammessa, conformità ai regolamenti UE settoriali richiamati, destinazione esclusiva al mercato nordirlandese, spedizione e ricezione tramite stabilimenti elencati, presentazione alle strutture ispettive SPS di primo arrivo, garanzie scritte del Regno Unito e adozione degli atti di esecuzione della Commissione.
Per gli alimenti diversi da quelli di origine animale o vegetale o dai prodotti composti e per i materiali a contatto con gli alimenti, l’articolo 5 prevede un regime analogo ma meno articolato sotto il profilo sanitario-veterinario; resta centrale la destinazione al solo mercato dell’Irlanda del Nord, il transito tramite stabilimenti elencati e il rilascio del certificato generale.
Certificato generale, controlli e monitoraggio
Le partite interessate devono essere accompagnate da un certificato generale rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito. La Commissione può fissare con atti di esecuzione i tassi speciali dei controlli ufficiali e il modello del certificato generale, una volta ricevute le garanzie scritte del Regno Unito e verificata la conformità delle strutture ispettive SPS.
Il sistema di controlli è graduato: i controlli di identità possono essere ridotti all’8% o al 5% delle partite se sono rispettate le prescrizioni di marcatura più evolute. Le autorità del Regno Unito devono inoltre monitorare i movimenti delle partite dalla struttura ispettiva SPS allo stabilimento di destinazione, sigillarle e garantire che restino intatte fino all’arrivo. Il regolamento prevede relazioni periodiche e controlli a campione basati sul rischio sugli stabilimenti di spedizione e ricezione.
Marcatura: dicitura “Not for EU” e scadenze
Uno degli elementi più rilevanti del testo è il sistema di marcatura. L’articolo 6 prevede una transizione in tre fasi:
- dal 1o ottobre 2023, tutte le merci al dettaglio devono recare una marcatura secondo l’allegato IV, con eccezioni limitate per alcune categorie con marcatura individuale;
- dal 1o ottobre 2024, tutto il latte e i prodotti lattiero-caseari devono recare marcatura individuale;
- dal 1o luglio 2025, tutte le merci al dettaglio devono recare marcatura individuale, salvo quelle indicate nell’allegato V, parte 2.
La marcatura deve riportare la dicitura esatta “Not for EU” e può essere apposta a livello di imballaggio individuale, di scatola o di scaffale, a seconda della categoria e della fase applicativa. Sono previste deroghe per le merci vendute sfuse o su richiesta del consumatore e per le merci servite per consumo diretto sul posto.
Merci del resto del mondo e prodotti della pesca
L’articolo 9 introduce un meccanismo specifico per alcune merci al dettaglio del resto del mondo, purché il Regno Unito decida di applicare nel proprio diritto nazionale le corrispondenti condizioni di importazione e controlli ufficiali previsti dal diritto UE e lo dimostri per iscritto. La Commissione può allora includere tali prodotti in appositi elenchi mediante atti di esecuzione.
Per i prodotti della pesca provenienti da navi battenti bandiera di paesi terzi diversi dal Regno Unito, il regime è ulteriormente condizionato all’esistenza di regole nazionali del Regno Unito idonee a prevenire l’importazione di prodotti da pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. La Commissione può svolgere audit, verifiche in loco e controlli documentali; se il Regno Unito non attua efficacemente le misure o non applica il proprio diritto nazionale, la Commissione può sopprimere prodotti o Stati di bandiera dagli elenchi autorizzativi.
Piante da impianto, macchinari agricoli/forestali e tuberi-seme di patate
Per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e per i macchinari/veicoli agricoli o forestali, l’articolo 10 richiede:
- spedizione da operatori professionali autorizzati e registrati;
- etichetta fitosanitaria sotto controllo ufficiale;
- conformità alle norme UE di ingresso;
- destinazione esclusiva al mercato del Regno Unito, senza successivo spostamento in uno Stato membro;
- presentazione alle strutture ispettive SPS di primo arrivo;
- registrazione degli operatori riceventi in Irlanda del Nord;
- garanzie scritte del Regno Unito su autorizzazione, controlli e sorveglianza.
I tuberi-seme di patate sono disciplinati dall’articolo 11 con un regime simile ma più rigoroso: etichetta fitosanitaria rilasciata dopo ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, conformità ad un atto di esecuzione della Commissione e controlli/sorveglianza sui movimenti successivi. In entrambi i casi, la Commissione può adottare atti di esecuzione sul contenuto e sul modello dell’etichetta fitosanitaria.
Animali da compagnia
L’articolo 12 consente l’ingresso in Irlanda del Nord di cani, gatti e furetti da compagnia provenienti da altre parti del Regno Unito soltanto a condizioni molto stringenti: garanzie scritte del Regno Unito, identificazione mediante trasponditore, documento di viaggio specifico, dichiarazione del proprietario di non successivo spostamento verso uno Stato membro, controlli documentali e di identità, nonché sistemi di sorveglianza per rabbia ed Echinococcus multilocularis.
Per gli animali che partono dall’Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito e rientrano direttamente, il regime è alleggerito: è richiesta solo l’identificazione mediante trasponditore, mentre non si applicano alcune ulteriori prescrizioni. La Commissione può adottare, con atti di esecuzione, il contenuto del documento di viaggio e della dichiarazione del proprietario.
Divieti e regime sanzionatorio
L’articolo 13 introduce un divieto chiaro: le merci rientranti nel regolamento non possono essere spostate dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro né immesse sul mercato di uno Stato membro; lo stesso vale per gli animali da compagnia coperti. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione.
Sospensione delle norme specifiche
L’articolo 14 costituisce la principale clausola di salvaguardia. La Commissione monitora il rispetto delle norme, il funzionamento delle strutture SPS, l’accesso alle banche dati e l’uso di Traces. Se constata un’inosservanza sistematica o il mancato rispetto di condizioni essenziali, notifica per iscritto il Regno Unito entro sette giorni e apre una fase di consultazione di quattro settimane. In mancanza di rimedio, può adottare un atto delegato che sospende una parte o tutte le norme speciali; in caso di mancato rispetto delle condizioni su controlli e strutture SPS, la sospensione può riguardare gli articoli 4, 5, 6 e da 9 a 12. Se la situazione viene sanata, la Commissione può riattivare le norme sospese.
Poteri della Commissione e procedure
Il regolamento conferisce alla Commissione numerosi poteri di esecuzione e di delega. Gli atti delegati possono aggiornare allegati, requisiti tecnici e operativi, elenchi di merci e regole di marcatura; la delega dura cinque anni dal 2 luglio 2023 ed è rinnovabile tacitamente. È prevista anche una procedura d’urgenza per gli atti delegati, immediatamente efficaci fino all’eventuale opposizione di Parlamento o Consiglio.
Gli atti di esecuzione seguono la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011, con assistenza del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; per talune questioni della pesca interviene il comitato competente in materia di pesca e acquacoltura.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Le disposizioni transitorie dell’articolo 19 attenuano l’impatto della nuova disciplina di marcatura per le merci già immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord prima delle rispettive date di applicazione: 31 ottobre 2023, 31 ottobre 2024 e 31 luglio 2025. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Profili pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento impone di verificare attentamente:
- la qualificazione della merce come “merci al dettaglio”, prodotto composto, alimento, materiale a contatto, prodotto della pesca, pianta da impianto o tubero-seme di patate;
- la corretta filiera di spedizione e ricezione tramite stabilimenti elencati;
- la presenza di marcatura conforme e, dal 2025, dell’eventuale marcatura individuale;
- l’esistenza di certificato generale, etichetta fitosanitaria o documento di viaggio per animali da compagnia;
- il rispetto delle condizioni di destinazione esclusiva al mercato nordirlandese e del divieto di spostamento verso uno Stato membro;
- l’eventuale impatto di atti di esecuzione o delegati della Commissione, che possono modificare in modo rilevante i requisiti operativi.
Il regolamento è quindi un testo tecnico-operativo, con forte incidenza su supply chain, compliance sanitaria e fitosanitaria, gestione documentale, etichettatura, audit e risk management contrattuale lungo la filiera Regno Unito/Irlanda del Nord.
Disposizioni principali
Oggetto, deroghe e definizioni
L’articolo 1 individua le categorie interessate e stabilisce che, per le merci al dettaglio rientranti nel capo 2, alcune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 2 del protocollo e nell’allegato I non si applicano agli ingressi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito; le altre disposizioni del protocollo restano applicabili salvo norme più specifiche del regolamento. L’articolo 2 definisce concetti chiave quali partita, merci al dettaglio, merci al dettaglio del resto del mondo, prodotti di origine animale e vegetale, prodotti composti, certificato generale, marcatura, stabilimento elencato, struttura ispettiva SPS, stato SPS, etichetta fitosanitaria, tuberi-seme di patate e documento di viaggio per animali da compagnia.
Merci al dettaglio: condizioni generali di ingresso e immissione sul mercato
Gli articoli 4 e 5 subordinano l’applicazione del regime speciale per le merci al dettaglio a condizioni cumulative: merci preimballate e, ove richiesto, marcate; origine da altre parti del Regno Unito, da uno Stato membro o, per talune categorie, dal resto del mondo; conformità ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, nonché, per i prodotti della pesca, al concetto di pesca INN; destinazione esclusiva al mercato dell’Irlanda del Nord per il consumatore finale; spedizione e ricezione tramite stabilimenti elencati; presentazione presso strutture ispettive SPS di primo arrivo; garanzie scritte del Regno Unito su controlli efficaci e monitoraggio del movimento fino allo stabilimento di destinazione. Per le merci di cui all’articolo 3, lettere a) e b), il certificato generale accompagna la partita e, una volta soddisfatte le garanzie scritte, la Commissione può fissare con atti di esecuzione i tassi speciali dei controlli e il modello del certificato; per le merci di cui all’articolo 3, lettere c) e d), il certificato generale è richiesto in termini analoghi, ma con esclusione delle norme sui prodotti della pesca e con focus sulla sanità pubblica e la protezione dei consumatori.
Marcatura, monitoraggio ed elenchi degli stabilimenti
L’articolo 6 introduce un sistema di marcatura progressiva delle merci al dettaglio con la dicitura "Not for EU": dal 1o ottobre 2023 per tutte le merci al dettaglio, salvo alcune categorie con marcatura individuale; dal 1o ottobre 2024 per tutto il latte e i prodotti lattiero-caseari con marcatura individuale; dal 1o luglio 2025 per tutte le merci al dettaglio con marcatura individuale, salvo quelle elencate nell’allegato V, parte 2. Sono previste deroghe per singole merci vendute sfuse o su richiesta e per le merci servite per consumo diretto sul posto. La Commissione può modificare gli allegati IV e V con atti delegati e, in caso di non conformità o presenza di merci sul mercato di uno Stato membro, può rivedere gli elenchi; può anche aggiungere categorie all’allegato V se il diritto nazionale del Regno Unito applica le pertinenti norme UE di sanità pubblica e informazione dei consumatori. L’articolo 7 impone alle autorità del Regno Unito il monitoraggio delle partite secondo l’allegato III, parte 1; l’articolo 8 richiede che spedizione e ricezione avvengano tramite stabilimenti elencati conformemente all’allegato III, parte 2.
Merci al dettaglio del resto del mondo
L’articolo 9 consente, a condizioni strette, che merci al dettaglio del resto del mondo di origine animale o vegetale e prodotti composti entrino in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e siano trattati come merci ai sensi dell’articolo 4 solo se il Regno Unito decide di applicare nel proprio diritto nazionale le condizioni di importazione e i controlli ufficiali previsti dal diritto UE e ne fornisce prova scritta, e se le categorie sono incluse in un atto di esecuzione della Commissione. Per i prodotti della pesca provenienti da navi battenti bandiera di paesi terzi diversi dal Regno Unito, la possibilità è subordinata alla decisione del Regno Unito di applicare regole nazionali equivalenti per impedire l’importazione di prodotti da pesca INN e alla presenza dello Stato di bandiera in un elenco di esecuzione. La Commissione può svolgere audit e verifiche nel Regno Unito, adottare elenchi di prodotti e Stati di bandiera e, in caso di mancata applicazione nazionale o controlli inefficaci, sopprimere prodotti o Stati di bandiera dagli elenchi con atti di esecuzione immediatamente applicabili.
Piante da impianto, macchinari/veicoli agricoli o forestali e tuberi-seme di patate
L’articolo 10 disciplina l’ingresso di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e di macchinari/veicoli agricoli o forestali, imponendo autorizzazione e registrazione degli operatori professionali, etichetta fitosanitaria, conformità alle norme di ingresso nell’Unione, destinazione esclusiva nel Regno Unito, presentazione alla prima struttura ispettiva SPS, registrazione degli operatori riceventi e garanzie scritte del Regno Unito sui controlli e sulla sorveglianza. L’articolo 11 prevede un regime analogo per i tuberi-seme di patate, con etichetta fitosanitaria rilasciata dopo ispezioni ufficiali sistematiche e fisiche, conformità a un atto di esecuzione della Commissione, destinazione esclusiva nel Regno Unito, presentazione alla prima struttura ispettiva SPS, registrazione/autorizzazione degli operatori e garanzie scritte sul controllo dei movimenti successivi. In entrambi i casi la Commissione può adottare atti di esecuzione su contenuto e modello dell’etichetta e, in caso di violazioni gravi o ripetute, imporre misure speciali o restrizioni temporanee/permanenti.
Animali da compagnia e movimenti non commerciali
L’articolo 12 stabilisce condizioni specifiche per cani, gatti e furetti da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito: garanzie scritte del Regno Unito sulla neutralità del rischio sanitario, misure efficaci per ridurre i successivi spostamenti verso Stati membri, applicazione delle prescrizioni sanitarie nazionali, controlli documentali e di identità, sorveglianza su Echinococcus multilocularis e rabbia, identificazione mediante trasponditore, documento di viaggio specifico e dichiarazione del proprietario che esclude ulteriori spostamenti verso uno Stato membro. Per i movimenti di animali originari dell’Irlanda del Nord che rientrano direttamente dopo un viaggio nel resto del Regno Unito, è sufficiente il trasponditore e non si applicano alcune prescrizioni. La Commissione può fissare, con atti di esecuzione, le informazioni del documento di viaggio e il contenuto della dichiarazione, e può adottare misure speciali in caso di violazioni gravi o ripetute.
Divieti, sanzioni e sospensione del regime
L’articolo 13 vieta lo spostamento dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro e l’immissione sul mercato in uno Stato membro delle merci coperte, nonché lo spostamento verso uno Stato membro degli animali da compagnia coperti; impone inoltre agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 14 prevede una clausola di salvaguardia: la Commissione monitora controlli, monitoraggio, integrità delle strutture SPS e accesso alle banche dati/uso di Traces; in caso di inosservanza sistematica o mancato rispetto di condizioni essenziali, notifica il Regno Unito, avvia consultazioni per quattro settimane e può, entro ulteriori quattro settimane, sospendere con atto delegato l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e da 9 a 12. Se il Regno Unito rimedia, la Commissione può ripristinare le norme sospese.
Poteri delegati ed esecutivi della Commissione
Gli articoli 15, 16 e 17 conferiscono alla Commissione poteri delegati per modificare gli allegati I, II, III, IV e V, adattare requisiti tecnici/operativi, aggiornare gli elenchi e, in caso di urgenza, adottare atti delegati immediatamente efficaci. La delega dura cinque anni dal 2 luglio 2023, è prorogabile tacitamente e può essere revocata da Parlamento o Consiglio. L’articolo 18 disciplina la procedura di comitato, con il comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi e, per talune materie della pesca, il comitato per la pesca e l’acquacoltura; si applicano le procedure del regolamento (UE) n. 182/2011.
Disposizioni transitorie, allegati e applicazione temporale
L’articolo 19 introduce periodi transitori per la marcatura: le merci immesse sul mercato in Irlanda del Nord prima del 1o ottobre 2023, 1o ottobre 2024 e 1o luglio 2025 possono essere commercializzate rispettivamente fino al 31 ottobre 2023, 31 ottobre 2024 e 31 luglio 2025 senza adeguarsi alle nuove prescrizioni di marcatura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Gli allegati specificano: i requisiti delle strutture ispettive SPS e le relative scadenze (1 ottobre 2023 per le strutture temporanee e 1 luglio 2025 per le definitive, con relazioni trimestrali del Regno Unito fino al completamento); le prescrizioni di monitoraggio e di elenchi degli stabilimenti; il contenuto delle marcature "Not for EU"; e gli elenchi delle merci che richiedono o non richiedono marcatura individuale.
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