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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1230

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE con una disciplina direttamente applicabile, aggiornata per tenere conto di digitalizzazione, software, apprendimento automatico e nuove forme di rischio. Stabilisce requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, regole sulla valutazione della conformità e sulla marcatura CE, obblighi dettagliati per fabbricanti, importatori e distributori, nonché procedure di vigilanza del mercato e di salvaguardia dell’Unione. È inoltre previsto un sistema di specifiche comuni in supplenza delle norme armonizzate e un rafforzamento dei controlli per le categorie di prodotti a rischio più elevato.

Disciplina armonizzata dei requisiti di sicurezza, valutazione della conformità, marcatura CE e vigilanza di mercato per macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, con abrogazione della direttiva 2006/42/CE e della direttiva 73/361/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle macchine e ai prodotti correlati elencati all’articolo 2, paragrafo 1, ossia attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, nonché alle quasi-macchine. Opera nell’intero mercato dell’Unione e riguarda sia l’immissione sul mercato sia la messa in servizio, incluse le vendite a distanza e le esposizioni in fiere/dimostrazioni con apposita informativa di non conformità. Sono previste numerose esclusioni, tra cui armi e armi da fuoco, specifiche categorie di mezzi di trasporto già coperte da normativa settoriale UE (aviazione, navigabile, ferroviaria, veicoli stradali, motocicli/quadricicli, trattori agricoli e forestali), prodotti disciplinati dalle direttive 2014/35/UE e 2014/53/UE in quanto tal quali, macchine per impieghi militari, di ordine pubblico, per ricerca temporanea in laboratorio, ascensori nei pozzi di miniera e macchine per lo spostamento di artisti.

Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine

Il regolamento sostituisce integralmente il precedente quadro della direttiva 2006/42/CE, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute nel mercato interno. Il legislatore richiama espressamente la necessità di colmare le lacune emerse con l’evoluzione tecnologica, in particolare per software, sistemi autoevolutivi, connettività e nuove forme di rischio digitale. Il testo è costruito come armonizzazione “di prodotto”, con regole vincolanti su progettazione, immissione sul mercato, valutazione della conformità, marcatura CE e vigilanza.

Ambito di applicazione e prodotti esclusi

Il regolamento si applica a macchine, prodotti correlati e quasi-macchine. Tra i prodotti correlati rientrano, in particolare, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Sono invece esclusi numerosi settori coperti da normative settoriali dell’Unione: armi e armi da fuoco, varie categorie di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario, stradale già omologate), veicoli agricoli, motocicli/quadricicli, prodotti aeronautici, alcuni prodotti elettrici ed elettronici già soggetti alla direttiva bassa tensione o alla direttiva apparecchiature radio, nonché macchine per uso militare, per ordine pubblico o per specifiche attività di ricerca. Il regolamento chiarisce anche che, in presenza di una normativa UE più specifica che disciplini i medesimi rischi, quest’ultima prevale.

Concetti essenziali

Le definizioni dell’articolo 3 sono centrali per l’operatività del sistema: “macchina” comprende anche insiemi pronti per essere installati, insiemi di macchine coordinate e macchine che mancano solo del caricamento del software specifico; “componente di sicurezza” include componenti fisici o digitali, anche software, se svolgono una funzione di sicurezza; “quasi-macchina” è un insieme non ancora idoneo a svolgere autonomamente una funzione specifica e destinato a essere incorporato in altra macchina. Rilevanti anche le nozioni di “modifica sostanziale”, che fa scattare nuovi obblighi di conformità, di “messa a disposizione sul mercato”, “immissione sul mercato” e “messa in servizio”, nonché la definizione di “ciclo di vita” e di “codice sorgente”.

Requisiti di sicurezza e libera circolazione

L’articolo 4 consacra la libera circolazione dei prodotti conformi e consente l’esposizione di prodotti non conformi in fiere o dimostrazioni solo con informativa visibile e misure di protezione adeguate. L’articolo 8 subordina l’immissione sul mercato e la messa in servizio alla conformità ai requisiti essenziali dell’allegato III, mentre l’articolo 9 delimita l’area di applicazione del regolamento rispetto alle norme settoriali più specifiche. L’allegato III contiene un corpo molto ampio di requisiti tecnici, con regole generali di analisi del rischio, integrazione della sicurezza nella progettazione, protezione contro rischi meccanici, elettrici, termici, chimici, rumoristici, di vibrazione, radiazione, incendio, esplosione e, soprattutto, requisiti mirati per categorie sensibili come macchine alimentari, portatili a mano, per lavorazione del legno, per applicazione di fitosanitari, per movimentazione e sollevamento, per lavori sotterranei e per sollevamento di persone.

Obblighi degli operatori economici

Il regolamento ripartisce gli obblighi lungo la catena di approvvigionamento. Il fabbricante resta il soggetto principale responsabile della conformità: deve progettare e costruire il prodotto conforme, predisporre documentazione tecnica, svolgere la valutazione della conformità, emettere la dichiarazione UE e apporre la marcatura CE. Deve inoltre assicurare tracciabilità, identificazione del prodotto e del fabbricante, istruzioni e informazioni comprensibili, disponibilità della documentazione per 10 anni e azioni correttive immediate in caso di non conformità o rischio. Gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia assolto i propri obblighi e che il prodotto sia conforme prima dell’immissione sul mercato; i distributori devono esercitare dovuta diligenza e non mettere a disposizione prodotti non conformi. In caso di modifica sostanziale o commercializzazione con proprio nome/marchio, l’importatore o il distributore è trattato come fabbricante. Per le quasi-macchine valgono obblighi speculari con dichiarazione di incorporazione UE e istruzioni di assemblaggio.

Valutazione della conformità, presunzione di conformità e organismi notificati

L’articolo 25 introduce un sistema graduato di procedure di valutazione della conformità, modulato in base al rischio della categoria di prodotto. Le categorie più rischiose dell’allegato I, parte A, richiedono l’intervento di un organismo notificato; quelle dell’allegato I, parte B, possono in alcuni casi seguire il controllo interno della produzione se il prodotto è conforme a norme armonizzate o specifiche comuni. La conformità alle norme armonizzate pubblicate conferisce presunzione di conformità; in mancanza di norme adeguate la Commissione può adottare specifiche comuni come soluzione sussidiaria. Il sistema è poi integrato da una disciplina molto dettagliata sulla notifica, sui requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza degli organismi notificati, sul loro coordinamento e sulla sorveglianza da parte delle autorità nazionali.

Vigilanza del mercato e salvaguardia

Gli articoli 43-45 stabiliscono il meccanismo di vigilanza del mercato e di salvaguardia. Le autorità nazionali devono valutare i prodotti che presentano un rischio, richiedere misure correttive proporzionate e, se necessario, ritiro, richiamo o limitazione della commercializzazione. Le misure nazionali sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri; se vengono contestate, la Commissione adotta una decisione di giustificazione o ingiustificazione. L’articolo 46 interviene sulla non conformità formale, coprendo le ipotesi di marcatura CE irregolare o assente, dichiarazione UE mancante o errata, documentazione tecnica incompleta, informazioni obbligatorie assenti o altre prescrizioni amministrative violate.

Riservatezza, sanzioni e tempistica

Il regolamento tutela la riservatezza delle informazioni commerciali, dei dati personali e dei segreti industriali, pur consentendo gli scambi necessari tra autorità e con paesi terzi in presenza di adeguate intese di riservatezza. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni penali per le violazioni gravi, e notificarle alla Commissione entro il 14 ottobre 2026. L’abrogazione della direttiva 2006/42/CE è differita al 14 gennaio 2027; fino ad allora restano validi i certificati e le decisioni rilasciati in base alla direttiva, mentre alcune disposizioni del nuovo regolamento si applicano anticipatamente, in particolare quelle su notifica degli organismi, deleghe, comitato, sanzioni e raccolta dati.

Implicazioni operative per professionisti e imprese

Per gli avvocati e i consulenti aziendali il regolamento impone una revisione dei processi di compliance lungo tutta la supply chain: classificazione del prodotto, verifica delle esclusioni settoriali, gestione della documentazione tecnica, policy su software e aggiornamenti, tracciabilità dei fornitori, contrattualistica con mandatari e subfornitori, procedure di richiamo e comunicazione alle autorità. Per i commercialisti e i responsabili amministrativi assume rilievo la tenuta documentale decennale, l’organizzazione delle evidenze di conformità, la pianificazione dei costi di valutazione e certificazione, nonché l’impatto delle eventuali sanzioni e delle misure di salvaguardia sul ciclo commerciale dei prodotti.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per progettazione e costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, al fine di consentirne la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio e garantire un elevato livello di protezione di persone, consumatori, utilizzatori professionali, animali domestici, beni e, se del caso, ambiente. Il regolamento disciplina anche la libera circolazione nell’Unione.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 include nella disciplina le categorie di prodotti elencate e le quasi-macchine. Sono escluse, tra l’altro, le macchine già coperte da normativa settoriale UE, le armi, i mezzi di trasporto aerei/navigabili/ferroviari salvo le macchine installate su di essi, i prodotti aeronautici disciplinati dal regolamento (UE) 2018/1139 nella misura in cui tale regolamento copre i medesimi rischi, i veicoli a motore e rimorchi disciplinati dal regolamento (UE) 2018/858, i veicoli a due o tre ruote e quadricicli del regolamento (UE) n. 168/2013, i trattori agricoli e forestali del regolamento (UE) n. 167/2013, i prodotti elettrici coperti dalle direttive 2014/35/UE e 2014/53/UE e i prodotti elettrici ad alta tensione indicati dal regolamento.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, macchina, attrezzatura intercambiabile, componente di sicurezza, funzione di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie, dispositivo amovibile di trasmissione meccanica, quasi-macchina, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, modifica sostanziale, fabbricante, importatore, distributore, valutazione della conformità, organismo notificato, richiamo, ritiro, ciclo di vita, codice sorgente e utilizzatore professionale.

Libera circolazione e esposizioni

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di ostacolare la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi. In fiere ed eventi analoghi possono essere esposti prodotti non conformi solo se è chiaramente indicata la non conformità e se sono adottate precauzioni adeguate durante le dimostrazioni.

Requisiti essenziali di sicurezza e divieto di commercializzazione di prodotti non conformi

L’articolo 8 dispone che macchine e prodotti correlati possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se, installati e usati correttamente, rispettano i requisiti essenziali dell’allegato III. Le quasi-macchine possono essere messe a disposizione sul mercato solo se rispettano i requisiti essenziali pertinenti. L’articolo 9 esclude l’applicazione del regolamento nei casi in cui i rischi siano interamente o parzialmente disciplinati da una normativa UE più specifica.

Obblighi dei fabbricanti

L’articolo 10 impone ai fabbricanti di progettare e costruire i prodotti conformemente all’allegato III, redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, effettuare la valutazione della conformità di cui all’articolo 25, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. La documentazione tecnica e la dichiarazione devono essere conservate per almeno 10 anni; il codice sorgente o la logica di programmazione devono essere messi a disposizione su richiesta motivata se necessari per verificare la conformità. Sono previsti obblighi di tracciabilità, identificazione del prodotto e del fabbricante, istruzioni per l’uso anche in formato digitale, disponibilità online per il ciclo di vita previsto e per almeno 10 anni, nonché obbligo di azioni correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità o rischio.

Obblighi per le quasi-macchine

L’articolo 11 disciplina gli obblighi analoghi per le quasi-macchine: progettazione e fabbricazione conformi ai requisiti pertinenti, documentazione tecnica dell’allegato IV, parte B, dichiarazione di incorporazione UE, conservazione per almeno 10 anni, istruzioni per l’assemblaggio anche in formato digitale, indicazione del fabbricante e misure correttive in caso di non conformità o rischio.

Mandatari e importatori

L’articolo 12 consente al fabbricante di nominare un mandatario, con esclusione degli obblighi sostanziali di progettazione e della redazione della documentazione tecnica. Gli articoli 13 e 14 impongono agli importatori di immettere sul mercato solo prodotti conformi, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e fornito i documenti richiesti; impongono inoltre identificazione dell’importatore, conservazione della dichiarazione per 10 anni, controlli a campione ove necessario, corrette condizioni di trasporto e obbligo di informazione e cooperazione con le autorità in caso di rischio.

Distributori e soggetti assimilati al fabbricante

Gli articoli 15 e 16 richiedono ai distributori di agire con dovuta diligenza, verificare presenza di marcatura CE, dichiarazioni, istruzioni e informazioni, nonché l’adempimento degli obblighi di identificazione di fabbricante e importatore. In caso di non conformità o rischio devono sospendere la messa a disposizione, informare gli operatori a monte e le autorità e cooperare alle azioni correttive. Gli articoli 17 e 18 prevedono che l’importatore o il distributore che commercializzi con il proprio nome/marchio o modifichi in modo rilevante il prodotto sia considerato fabbricante; la stessa qualificazione si applica a chi effettua una modifica sostanziale, con obbligo di nuova valutazione della conformità, salvo il caso dell’utilizzatore non professionale che modifica il bene per uso proprio.

Identificazione degli operatori economici

L’articolo 19 obbliga gli operatori economici a indicare alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, chi ha fornito loro il prodotto e a chi lo hanno fornito, conservando tali informazioni per almeno 10 anni.

Presunzione di conformità, norme armonizzate e specifiche comuni

L’articolo 20 prevede la presunzione di conformità per i prodotti conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Se mancano norme armonizzate o non sono disponibili in termini ragionevoli, la Commissione può adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione. È inoltre previsto il riconoscimento di sistemi di certificazione della cibersicurezza ai fini della presunzione di conformità per taluni requisiti di sicurezza informatica.

Dichiarazioni UE e marcatura CE

Gli articoli 21 e 22 disciplinano, rispettivamente, la dichiarazione di conformità UE per macchine e prodotti correlati e la dichiarazione di incorporazione UE per le quasi-macchine, imponendo contenuti standardizzati, aggiornamento continuo, traduzione nella lingua richiesta dallo Stato membro di destinazione e responsabilità del fabbricante. Gli articoli 23 e 24 richiamano i principi generali della marcatura CE e stabiliscono che essa deve essere visibile, leggibile e indelebile, apposta prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, con il numero dell’organismo notificato nei casi previsti.

Procedure di valutazione della conformità

L’articolo 25 distingue le procedure in funzione della categoria di prodotto: per le categorie dell’allegato I, parte A, si applicano esame UE del tipo con conformità al tipo, garanzia qualità totale o verifica dell’unità; per le categorie dell’allegato I, parte B, si aggiunge il controllo interno della produzione se il prodotto è conforme a norme armonizzate o specifiche comuni. Per i prodotti non elencati nell’allegato I si applica il controllo interno della produzione. Gli organismi notificati devono tenere conto delle esigenze delle PMI anche nella determinazione delle tariffe.

Notifica e requisiti degli organismi notificati

Gli articoli 26-42 regolano la notifica degli organismi di valutazione della conformità, l’autorità di notifica nazionale, i requisiti di indipendenza, imparzialità, competenza, riservatezza, copertura assicurativa e partecipazione al coordinamento settoriale. Sono disciplinati domanda di notifica, procedura di notifica, numeri identificativi, modifiche e revoca della notifica, contestazione della competenza, obblighi operativi, ricorsi, flussi informativi e gruppo di coordinamento degli organismi notificati.

Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

Gli articoli 43-46 istituiscono la procedura nazionale in caso di prodotti che presentano rischi o non conformità, con valutazione del prodotto, richieste di misure correttive, informazione alla Commissione e agli altri Stati membri e, in caso di persistenza del rischio, ritiro, richiamo o limitazione del prodotto. È prevista una procedura di salvaguardia dell’Unione per le misure nazionali contestate o ritenute ingiustificate. L’articolo 46 disciplina la non conformità formale, ad esempio assenza o errata apposizione della marcatura CE, della dichiarazione UE o della documentazione tecnica.

Poteri delegati, comitato, riservatezza e sanzioni

L’articolo 47 conferisce alla Commissione poteri delegati, in particolare per aggiornare gli allegati I e II e integrare gli obblighi di raccolta dati; l’articolo 48 disciplina la procedura di comitato. L’articolo 49 tutela la riservatezza e l’articolo 50 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi, da notificare alla Commissione entro il 14 ottobre 2026.

Abrogazioni, transizione e applicazione

L’articolo 51 abroga la direttiva 73/361/CEE e la direttiva 2006/42/CE con effetto dal 14 gennaio 2027. L’articolo 52 salva la commercializzazione dei prodotti immessi conformemente alla direttiva 2006/42/CE prima di tale data e mantiene validi fino alla scadenza i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione emessi ai sensi di quella direttiva. L’articolo 54 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 14 gennaio 2027, con anticipazioni per le disposizioni su notifica organismi, sanzioni, deleghe, procedura di comitato e raccolta dati.

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