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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1321

Regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

Normativa europea32023R1321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione per chiarire il trattamento di alcuni prodotti siderurgici originari del Regno Unito trasferiti in Irlanda del Nord. L’intervento risponde alle specificità giuridiche e commerciali derivanti dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e mira a evitare perturbazioni nei flussi di merci, limitando al contempo il rischio di elusione dei contingenti. È inoltre prevista una delega alla Commissione per aggiornare l’elenco dei prodotti ammissibili, in funzione dell’evoluzione delle necessità economiche. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per estendere, a determinate condizioni, l’accesso ai contingenti tariffari dell’Unione a specifici prodotti di acciaio originari del Regno Unito trasferiti e immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord, con delega alla Commissione per aggiornare l’elenco dei prodotti interessati.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti di acciaio originari del Regno Unito elencati nell’allegato e soggetti a misure di salvaguardia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, quando sono trasportati direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e immessi in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord. L’ambito è collegato al regime del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso e, in virtù di tale protocollo, il regolamento si applica anche nel e al Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord. Restano fuori dall’ambito le merci non elencate nell’allegato, non originarie del Regno Unito o non trasportate direttamente da altre parti del Regno Unito, nonché i casi diversi da quelli espressamente previsti dal regolamento modificato.

Modifica del regime dei contingenti per taluni prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

Il regolamento (UE) 2023/1321 modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per chiarire e ampliare il trattamento, ai fini dei contingenti tariffari dell’Unione, di specifici prodotti di acciaio originari del Regno Unito. L’intervento si colloca nel quadro peculiare del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e tiene conto dei flussi di merci tra le altre parti del Regno Unito e l’Irlanda del Nord, nonché dell’esigenza di prevenire fenomeni di elusione dei contingenti.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il regolamento (UE) 2020/2170 limita l’accesso ai contingenti alle merci immesse in libera circolazione nei territori ivi elencati, che non comprendevano l’Irlanda del Nord. Tuttavia, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione e Regno Unito e il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord rendono necessario precisare il trattamento delle merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord. In particolare, il Regno Unito ha dimostrato trasferimenti significativi di determinati prodotti di acciaio soggetti a salvaguardia, il che giustifica una soluzione specifica per garantirne la sostenibilità economica.

Ambito materiale e soggettivo

L’intervento riguarda esclusivamente i prodotti di acciaio originari del Regno Unito e soggetti alle misure di salvaguardia previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. L’ammissibilità ai contingenti tariffari dell’Unione è subordinata a due condizioni centrali:

  • trasporto diretto da altre parti del Regno Unito verso l’Irlanda del Nord;
  • immissione in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.

L’allegato al regolamento elenca i codici NC delle categorie di prodotti interessate, in particolare la categoria 7 e la categoria 17 dei prodotti di acciaio.

Modifica dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170

La principale modifica consiste nell’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170. In base a tale previsione, i prodotti elencati nell’allegato, se originari del Regno Unito, soggetti a misure di salvaguardia e trasportati direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, possono beneficiare del trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell’Unione quando sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Delega alla Commissione e aggiornamento dell’elenco

Il regolamento introduce un meccanismo di flessibilità attraverso l’articolo 1 bis, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere nuove categorie di merci all’allegato. La condizione sostanziale è che il Regno Unito abbia fornito all’Unione prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord. La delega dura cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2023 ed è tacitamente prorogata per periodi identici salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.

Garanzie procedurali sulla delega

L’articolo 1 ter disciplina anche i controlli istituzionali sulla delega. La Commissione deve elaborare una relazione almeno nove mesi prima della scadenza del periodo iniziale; Parlamento europeo e Consiglio possono opporsi alla proroga tacita con preavviso di almeno tre mesi, oppure revocare la delega in qualsiasi momento. Prima dell’adozione degli atti delegati, la Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri in conformità all’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Ogni atto delegato deve essere notificato simultaneamente a Parlamento e Consiglio e entra in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, termine prorogabile di ulteriori due mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.

Contenuto dell’allegato

L’allegato aggiunto dal regolamento contiene i codici NC dei prodotti di acciaio interessati. Le categorie elencate sono:

  • categoria 7 dei prodotti di acciaio, con i codici NC indicati nel testo;
  • categoria 17 dei prodotti di acciaio, con i corrispondenti codici NC indicati nel testo.

Il richiamo al regolamento (CEE) n. 2658/87 serve a identificare la nomenclatura tariffaria applicabile.

Entrata in vigore e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, esso si applica anche nel e al Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Estensione dell’ammissibilità ai contingenti per alcuni prodotti di acciaio

Inserisce nell’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170 un nuovo comma secondo cui le merci elencate nell’allegato, originarie del Regno Unito e soggette a misure di salvaguardia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell’Unione se trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.

Delega alla Commissione per aggiornare l’allegato

Introducendo l’articolo 1 bis, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiungere all’elenco dell’allegato ulteriori categorie di merci originarie del Regno Unito e soggette a salvaguardia, trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, purché il Regno Unito fornisca all’Unione prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Durata, revoca e controllo della delega

L’articolo 1 ter disciplina la delega: durata di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2023, relazione della Commissione almeno nove mesi prima della scadenza, proroga tacita per periodi di identica durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza, facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte di Parlamento o Consiglio, efficacia della revoca dal giorno successivo alla pubblicazione o da data successiva indicata, senza pregiudizio per gli atti delegati già in vigore.

Consultazione degli esperti e notifica degli atti delegati

Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Inoltre, la Commissione deve notificare contestualmente l’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entrata in vigore degli atti delegati

L’atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica, oppure se entrambi informano la Commissione, prima della scadenza, di non avere obiezioni. Il termine è prorogabile di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Allegato con i codici NC dei prodotti di acciaio interessati

Aggiunge un allegato che elenca le categorie di prodotti di acciaio ammesse: categoria 7 e categoria 17, con i relativi codici della nomenclatura combinata (NC) indicati nel testo. L’allegato richiama la definizione dei codici NC nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalimisure di salvaguardiaaccumulazione/contingenti di importazionerelazioni con il regno unito e irlanda del nord

Testo integrale

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