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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1182

Regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime speciale per i medicinali per uso umano destinati al mercato dell'Irlanda del Nord, al fine di tenere conto della sua situazione specifica nel quadro dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Esso deroga, per tali medicinali, ad alcune regole della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, in particolare su caratteristiche di sicurezza, etichettatura e immissione sul mercato di talune categorie di medicinali innovativi. Il testo prevede inoltre garanzie scritte del Regno Unito, un meccanismo di monitoraggio e un sistema di sospensione tramite atti delegati in caso di violazioni gravi o ripetute. Sono disciplinati anche un divieto di spostamento verso gli Stati membri, una disciplina transitoria per i prodotti già sul mercato e la modifica della direttiva 2001/83/CE.

Norme speciali per l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di medicinali per uso umano e modifica della direttiva 2001/83/CE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE. Opera nel contesto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso, richiamando le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo, salvo deroga per le norme specifiche introdotte dal regolamento. Contiene anche regole sulla sospensione delle norme specifiche e disposizioni transitorie per i medicinali già immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione. Si applica direttamente negli Stati membri, ma disciplina in modo specifico la circolazione e l'immissione in Irlanda del Nord, con effetti anche sui rapporti con il Regno Unito e con gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2023/1182 sui medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord

Il regolamento nasce per adattare il quadro farmaceutico dell'Unione alla particolare situazione dell'Irlanda del Nord nel contesto dell'accordo di recesso con il Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Il legislatore unionale chiarisce che, per questi medicinali, continuano ad applicarsi le regole del diritto UE richiamate dal protocollo, salvo le deroghe specifiche introdotte dal regolamento stesso.

Ambito di applicazione e rapporto con il diritto UE preesistente

L'articolo 1 delimita l'oggetto ai medicinali per uso umano destinati al mercato nordirlandese e stabilisce anche una disciplina sulla possibile sospensione delle norme speciali. Le disposizioni dell'allegato 2 del protocollo restano applicabili, ma cedono il passo ove il regolamento contenga regole speciali o incompatibili. Le definizioni applicabili sono quelle del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE, tramite rinvio espresso dell'articolo 2.

Regime speciale per importazione, sicurezza e distribuzione

L'articolo 3 introduce una serie di semplificazioni e deroghe rispetto alla disciplina generale dei medicinali. In particolare, le autorità del Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono consentire l'importazione da altre parti del Regno Unito da parte di grossisti anche senza autorizzazione di fabbricazione, purché siano rispettate le condizioni della direttiva 2001/83/CE richiamate dal regolamento. Contestualmente, vengono esclusi gli obblighi relativi alle caratteristiche di sicurezza previsti dalla direttiva: tali elementi non devono figurare sull'imballaggio, oppure devono essere rimossi o coperti se già presenti. Il persona qualificata deve garantire che le caratteristiche di sicurezza non siano apposte. Inoltre, i grossisti sono esonerati da specifiche verifiche e adempimenti documentali, compreso l'obbligo di accompagnare le forniture con il documento recante il numero di lotto.

Medicinali autorizzati centralmente e divieto generale, con eccezione condizionata

L'articolo 4 contiene una regola particolarmente rilevante per i medicinali innovativi rientranti nelle categorie dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004. In via generale, i medicinali che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento non possono essere immessi sul mercato in Irlanda del Nord. Tuttavia, il divieto è derogato se ricorrono tre condizioni cumulative: autorizzazione da parte delle autorità competenti del Regno Unito secondo il diritto interno e nei termini dell'autorizzazione; etichettatura conforme all'articolo 5; rilascio delle garanzie scritte alla Commissione di cui all'articolo 8.

Etichettatura specifica

L'articolo 5 impone una prescrizione semplice ma vincolante: i medicinali assoggettati al regime devono recare un'etichetta individuale, apposta in posizione evidente, visibile, leggibile e indelebile, con la dicitura obbligatoria "UK only". La regola si affianca alla disciplina di sicurezza, sostituendone in parte gli effetti sul piano operativo per il mercato nordirlandese.

Monitoraggio, salvaguardie e divieto di esportazione verso l'Unione

Il regolamento affida all'autorità competente del Regno Unito un monitoraggio costante dell'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e dell'applicazione delle norme speciali. Parallelamente, l'articolo 7 vieta lo spostamento di tali medicinali dall'Irlanda del Nord verso uno Stato membro e ne vieta l'immissione sul mercato in uno Stato membro. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.

Garanzie richieste al Regno Unito

L'articolo 8 subordina il funzionamento del regime alla presentazione di garanzie scritte del Regno Unito alla Commissione. Tali garanzie devono assicurare che l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord non aumenti il rischio per la sanità pubblica nel mercato interno e che i medicinali non siano trasferiti in uno Stato membro. Devono inoltre attestare il rispetto dell'etichettatura "UK only" e l'effettività di monitoraggio, applicazione e controlli, anche attraverso ispezioni e audit.

Meccanismo di sospensione e atti delegati

L'articolo 9 istituisce un meccanismo di reazione in caso di infrazioni gravi o ripetute non adeguatamente affrontate dal Regno Unito. La Commissione, dopo la notifica scritta e un periodo di consultazione di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi in casi giustificati, può adottare un atto delegato per sospendere temporaneamente o permanentemente alcune o tutte le norme specifiche degli articoli 3, 4 e 5. Se la situazione viene sanata, un ulteriore atto delegato può ripristinare le norme sospese. Gli effetti della sospensione o del ripristino decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato.

Deleghe, controllo istituzionale e procedura d'urgenza

L'articolo 10 disciplina la delega di potere alla Commissione per cinque anni dalla data di applicazione del regolamento, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio. È prevista la revoca della delega, la consultazione degli esperti degli Stati membri e il controllo mediante obiezione entro due mesi, prorogabili di altri due mesi. L'articolo 11 prevede una procedura d'urgenza per atti delegati immediatamente efficaci, soggetti a possibili obiezioni; in caso di obiezione, la Commissione deve abrogare l'atto senza ritardo.

Disposizioni transitorie e modifica della direttiva 2001/83/CE

L'articolo 12 tutela i medicinali già legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione, consentendone la ulteriore messa a disposizione fino alla scadenza, purché non siano stati riconfezionati o rietichettati dopo tale data. L'articolo 13 sopprime l'articolo 5 bis della direttiva 2001/83/CE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2025, subordinatamente alla previa fornitura delle garanzie scritte del Regno Unito e alla pubblicazione del relativo avviso da parte della Commissione. Se le garanzie sono rese prima o dopo tale data, l'applicazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla loro fornitura. La Commissione deve inoltre presentare entro un mese una relazione di valutazione e pubblicare l'avviso ufficiale della data di applicazione.

Disposizioni principali

Oggetto, prevalenza delle norme UE e ambito materiale

L'articolo 1 stabilisce norme specifiche per i medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e disciplina anche la sospensione dell'applicazione di tali norme. Le disposizioni dell'allegato 2 del protocollo si applicano salvo che il regolamento contenga norme specifiche; in caso di conflitto, prevalgono queste ultime.

Definizioni richiamate

L'articolo 2 rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 726/2004 e all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE.

Deroghe su importazione, sicurezza e obblighi dei grossisti

L'articolo 3 consente alle autorità competenti del Regno Unito per l'Irlanda del Nord di autorizzare l'importazione da altre parti del Regno Unito da parte di titolari di autorizzazione di distribuzione all'ingrosso privi di autorizzazione di fabbricazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 40, paragrafo 1 bis, lettere da a) a d), della direttiva 2001/83/CE. È vietata l'apposizione delle caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE; se presenti, devono essere rimosse o coperte. Il QP di cui all'articolo 48 della direttiva deve garantire che tali caratteristiche non siano apposte. I grossisti non devono effettuare la verifica prevista dall'articolo 80, primo comma, lettera c bis), né conservare la documentazione di cui all'articolo 80, primo comma, lettera e), ultimo trattino; inoltre, per le forniture ai soggetti di cui all'articolo 82, non devono allegare il documento con il numero di lotto.

Divieto per i medicinali autorizzati centralmente e deroga condizionata

L'articolo 4 vieta, per i medicinali rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord. In deroga, tali medicinali possono essere immessi sul mercato in Irlanda del Nord solo se: l'autorità competente del Regno Unito li ha autorizzati secondo il diritto del Regno Unito e nei termini dell'autorizzazione, sono etichettati conformemente all'articolo 5 del regolamento e il Regno Unito fornisce le garanzie scritte previste dall'articolo 8.

Etichettatura obbligatoria "UK only"

L'articolo 5 impone che i medicinali destinatari del regime speciale rechino un'etichetta individuale applicata in posizione evidente, facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, con la dicitura obbligatoria "UK only".

Monitoraggio da parte del Regno Unito

L'articolo 6 prevede un controllo costante da parte dell'autorità competente del Regno Unito sull'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e sull'efficace applicazione delle norme specifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Divieto di circolazione verso gli Stati membri e sanzioni

L'articolo 7 vieta lo spostamento dall'Irlanda del Nord a uno Stato membro e l'immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali soggetti al regolamento. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme specifiche.

Garanzie scritte del Regno Unito

L'articolo 8 richiede che il Regno Unito fornisca alla Commissione garanzie scritte che l'immissione sul mercato dei medicinali in Irlanda del Nord non aumenti il rischio per la sanità pubblica nel mercato interno e che tali medicinali non saranno spostati in uno Stato membro. Le garanzie devono coprire anche il rispetto dell'etichettatura e l'effettività di monitoraggio, applicazione e controlli, anche mediante ispezioni e audit.

Sospensione delle norme specifiche e atti delegati

L'articolo 9 attribuisce alla Commissione un potere di monitoraggio continuo e, in caso di violazioni gravi o ripetute non affrontate adeguatamente dal Regno Unito, prevede una notifica scritta e una fase di consultazione di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi. Se la situazione non è sanata, la Commissione può adottare un atto delegato per sospendere temporaneamente o permanentemente alcune o tutte le norme specifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5. Se la situazione è sanata, la Commissione può adottare un ulteriore atto delegato per ripristinare l'applicazione delle norme sospese. La sospensione o il ripristino operano dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato.

Durata della delega e procedura di controllo

L'articolo 10 conferisce alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9 per cinque anni dalla data di applicazione del regolamento, con proroghe tacite quinquennali salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. È prevista la possibilità di revoca da parte di Parlamento o Consiglio, la consultazione degli esperti degli Stati membri e il regime di obiezione entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.

Procedura d'urgenza

L'articolo 11 consente l'adozione di atti delegati con efficacia immediata in urgenza, con applicazione fino a eventuali obiezioni di Parlamento europeo o Consiglio; in caso di obiezione, la Commissione deve abrogare immediatamente l'atto.

Disposizioni transitorie

L'articolo 12 consente ai medicinali legalmente immessi sul mercato in Irlanda del Nord prima della data di applicazione e non riconfezionati o rietichettati dopo tale data di continuare a essere messi a disposizione fino alla scadenza senza essere soggetti alle nuove norme specifiche.

Modifica della direttiva 2001/83/CE

L'articolo 13 sopprime l'articolo 5 bis della direttiva 2001/83/CE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e data di applicazione

L'articolo 14 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2025, a condizione che il Regno Unito abbia fornito le garanzie scritte di cui all'articolo 8 e che la Commissione abbia pubblicato l'avviso previsto. Se le garanzie sono fornite prima o dopo il 1° gennaio 2025, il regolamento si applica dal primo giorno del mese successivo alla loro fornitura. La Commissione deve presentare entro un mese una relazione di valutazione e pubblicare l'avviso nella Gazzetta ufficiale.

Come è indicizzato

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