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Sentenza

Sentenza n. 3018/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Diagnostico Vesuviano S.r.l. il 2/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0131738 del 03.07.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2021 per RTU”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0117127 del 13.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2021 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202300758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione sulla regressione tariffaria unica relativa all’anno 2021 e successivi atti di chiusura del procedimento e recupero delle somme ritenute dovute

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un laboratorio di analisi accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione dell’ASL relativa alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021, nonché, con motivi aggiunti, la nota di chiusura del procedimento amministrativo volto al recupero delle somme ritenute dovute e la relativa comunicazione di avvio. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la debenza e il recupero di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata. La ricorrente ha successivamente aderito all’eccezione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui le controversie sulla regressione tariffaria, quando non investono gli atti di programmazione sanitaria e la determinazione autoritativa dei tetti di spesa, appartengono alla giurisdizione ordinaria. Dal testo emerge che le censure riguardavano le modalità e i tempi di applicazione della regressione tariffaria e il recupero delle somme, non la legittimità dei provvedimenti a monte di determinazione dei tetti di spesa o dei criteri di programmazione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha distinto le controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa esclusiva, relative all’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria, alla determinazione dei tetti di spesa, alla capacità operativa massima e alla suddivisione della spesa, da quelle aventi contenuto meramente patrimoniale concernenti l’effettiva debenza dei corrispettivi e l’applicazione della regressione tariffaria. Nel caso concreto, la contestazione riguardava soltanto il come e il quando della regressione e il recupero di somme derivanti dal rapporto contrattuale; gli atti dell’ASL erano quindi qualificabili come atti privatistici e paritetici, non espressione di potere autoritativo. Il giudice ordinario potrà conoscere direttamente delle singole componenti del credito, prendendo gli atti amministrativi a monte come mero fatto, senza doverne scrutinare la legittimità. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, da riproporre davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    «quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di concessione di pubblico servizio non comprende le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non riguardino l’esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 59 l. 69/2009

    Il giudice amministrativo ha fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, consentendo la riproposizione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione è stata assunta all’esito di un’udienza straordinaria di smaltimento celebrata da remoto.

Massime di principio

  • Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi di applicazione o il recupero delle somme, senza contestare l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria.
  • Rientrano invece nella giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie che investono la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la suddivisione della spesa tra attività assistenziali o, più in generale, l’esercizio del potere di programmazione sanitaria; in tali casi la questione patrimoniale è consequenziale allo scrutinio del potere amministrativo.
  • Gli atti con cui l’azienda sanitaria applica i meccanismi contrattuali di regressione tariffaria e procede al recupero delle somme ritenute dovute hanno natura paritetica e privatistica, non costituiscono espressione di potere autoritativo e possono essere sindacati dal giudice ordinario anche nelle singole voci costitutive del credito.
  • Quando la controversia sulla regressione tariffaria non riguarda la legittimità degli atti amministrativi a monte, il giudice ordinario considera tali atti come meri fatti e non come provvedimenti dei quali verificare la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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