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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. P-AP/L/Q/2025/100434 emesso in data 10.12.2025 dalla Prefettura di Ascoli Piceno - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente e del provvedimento della Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. n. 0008062 del 05.02.2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro richiamato nei provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202600205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell'istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, adottata dalla Prefettura di Ascoli Piceno sulla base di ragioni ostative richiamate nel provvedimento, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame in autotutela e, ove occorrente, il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. A fronte delle ragioni ostative evidenziate nella motivazione del provvedimento impugnato, non sono stati ravvisati elementi tali da far prevedere il buon esito dell'istanza del ricorrente o di un eventuale riesame. In particolare, il ricorrente non ha provato la certezza di una situazione lavorativa alternativa: la mera presenza di un'offerta di lavoro è stata ritenuta insufficiente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mera allegazione di un'offerta di lavoro non dimostra la certezza di una situazione lavorativa alternativa e non è sufficiente, da sola, a sostenere la concessione della sospensione dell'atto amministrativo che incide sul titolo al lavoro dello straniero.
  • La tutela cautelare può essere negata quando, a fronte delle ragioni ostative indicate nel provvedimento impugnato, non emergano elementi favorevoli idonei a rendere plausibile il buon esito della domanda amministrativa o del suo eventuale riesame.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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