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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06074/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (licenziataria)

La controversia

La controversia riguardava un brevetto italiano per varietà vegetale relativo alla cultivar "Etna". La società ricorrente sosteneva che la sentenza d'appello avesse errato nell'interpretare l'art. 104 c.p.i., ritenendo che il requisito della distinzione di una nuova varietà vegetale debba essere rapportato solo al confronto con altre varietà diverse già notoriamente conosciute al momento del deposito, e non anche con la stessa varietà già esistente e già nota come tale nello stato della tecnica. Secondo la ricorrente, la nozione di distinzione dovrebbe invece implicare che la varietà sia diversa da ogni altra varietà nota, compresa l'identica varietà già brevettata altrove, in coerenza con i principi di durata limitata delle privative, priorità unionista e sistema nazionale delle invenzioni. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito. In prossimità della camera di consiglio le parti costituite hanno inoltre comunicato un accordo transattivo e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, ma ha comunque esaminato la questione di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c. e ha enunciato un principio nell'interesse della legge. Nel merito della questione interpretativa ha ritenuto infondata la tesi del ricorso, affermando che, ai fini dell'art. 104 c.p.i., la distinzione va valutata con riguardo al raffronto tra la varietà richiesta e "altra varietà" la cui esistenza sia notoriamente conosciuta alla data della domanda, non già con riferimento alla pretesa identità con la medesima varietà già nota o già brevettata. Il ricorso è quindi rimasto privo di accoglimento sul piano delle censure, mentre il giudizio si è chiuso per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c.

    Consente alla Corte di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge anche in caso di inammissibilità del ricorso e, secondo l'interpretazione seguita, anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia o di cessazione della materia del contendere, quando la questione sia di particolare importanza.

  • artt. 100 e ss. c.p.i.

    Richiamati come disciplina delle nuove varietà vegetali nell'ordinamento interno.

  • art. 102 c.p.i.

    Indicato come norma che collega il riconoscimento del diritto del costitutore alla varietà distinta e proteggibile.

  • art. 104 c.p.i.

    Il requisito della distinzione va inteso in relazione al confronto con un'altra varietà la cui esistenza sia notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda; non rileva la pretesa identità con la stessa varietà già nota o già brevettata.

  • Regolamento (CE) n. 2100/1994

    Assunto come modello sovranazionale coerente con l'art. 104 c.p.i.; definisce la varietà distinta come chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà la cui esistenza sia notoriamente conosciuta alla data della domanda.

  • convenzione UPOV

    Richiamata come fonte internazionale del sistema di protezione delle varietà vegetali e come conferma del criterio di apprezzamento della distinzione in rapporto ad "altre" varietà e ai caratteri espressi dal genotipo.

Massime di principio

  • Nel sistema di protezione delle varietà vegetali, il requisito della distinzione deve essere apprezzato mediante confronto con altre varietà vegetali notoriamente conosciute alla data della domanda, e non attraverso un astratto raffronto con la medesima varietà considerata in sé.
  • Per le nuove varietà vegetali il giudizio di distinzione non coincide con il concetto di attività inventiva proprio delle invenzioni, ma si fonda sul confronto tra anteriorità isolate e sulle differenze tra genotipi o combinazioni di genotipi e tra le espressioni fenotipiche dei caratteri.
  • Differenze genetiche anche minime possono integrare il requisito della distinzione se si traducono in differenze fenotipiche significative o in differenze di proprietà della pianta.
  • L'art. 363 c.p.c. consente alla Corte di cassazione di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge anche quando il giudizio si chiude senza decisione sul merito per cessazione della materia del contendere, se la questione presenti particolare importanza.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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