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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20068/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 02/05/2024. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) applicabilità dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 (valutazione degli indici per la non punibilità per particolare tenuità, in particolare l'adempimento del piano di rateizzazione); 2) applicabilità dell'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (circostanza attenuante speciale che prevede diminuzione della pena fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado); 3) omessa motivazione relativamente alla mancata contestazione agli emittenti delle fatture e mancata valutazione di alcune testimonianze; 4) illogicità della sentenza e travisamento della prova con riferimento a elementi ancora al vaglio in altro procedimento; 5) omessa motivazione su specifici punti di appello. Centrale nella difesa la circostanza che il debitore aveva estinto integralmente il debito tributario con F24 in data 31/05/2022, anteriore alla chiusura del dibattimento di primo grado (18/07/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (art. 13-bis, comma 1) e inammissibile nel resto. In particolare: - Ha ritenuto infondati i motivi 3, 4 e 5 relativi a presunte omissioni di motivazione, richiamando il principio della "doppia conforme" e confermando la correttezza della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito; - Ha respinto la doglianza relativa all'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo), sottolineando che non è possibile combinare parti di norme di epoche diverse e che, alla data dei fatti e per effetto di successive modifiche legislative, il reato contestato aveva un ambito edittale che escludeva la tenuità apply; - Ha accolto il secondo motivo riguardante l'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (novellato dal d.lgs. n. 87/2024), ritenendo la norma sostanziale più favorevole applicabile retroattivamente: la documentazione F24 allegata attesta l'estinzione di debiti tributari in data 31/05/2022, anteriore alla chiusura del dibattimento del 18/07/2022, sicché la circostanza attenuante speciale deve essere riesaminata. Conseguenze pratiche: la sentenza della Corte d'appello del 02/05/2024 è annullata senza rinvio quanto al reato relativo all'anno d'imposta 2013 perché estinto per prescrizione; è annullata con rinvio (ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze) limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 13-bis per gli anni d'imposta 2014 e 2015; per il resto il ricorso è inammissibile e l'accertamento di colpevolezza dell'imputato è dichiarato irrevocabile (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; i giudici di merito hanno ritenuto provato il dolo del ricorrente in relazione all'uso di fatture emesse da società cartiere.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; citata in relazione alla mancata parallela contestazione agli emittenti, questione ritenuta non necessaria per la decisione penale nel caso concreto.

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)

    Prevede che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari, il giudice valuti in modo prevalente specifici indici (tra cui l'adempimento integrale del piano di rateizzazione o l'entità del debito residuo). Il ricorrente chiedeva l'applicazione di tale parametro ma la Corte ha ritenuto la questione riconducibile ai limiti dell'art. 131-bis e alla successione di norme nel tempo.

  • art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (modificato dal d.lgs. n. 87/2024)

    «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto.»

    La Corte ha ritenuto la modifica normativa più favorevole e applicabile retroattivamente: l'estinzione del debito prima della chiusura del dibattimento può dar luogo alla speciale attenuante con riduzione della pena e non applicazione delle pene accessorie; ha disposto rinvio per valutare l'effettiva applicabilità per gli anni 2014 e 2015.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità. La Corte ha chiarito che non era applicabile alle fattispecie nei tempi rilevanti perché, alla data dei fatti e per effetto di successive modifiche edittali, il reato aveva un minimo edittale incompatibile con l'ambito di applicazione di tale istituto.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Modifica dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte ha ricordato che non può essere combinata parzialmente con la disciplina previgente in modo da creare una terza fattispecie intertemporale non prevista dal legislatore.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.l. n. 124 del 2019

    Norma che ha inciso sull'ampiezza edittale del reato tributario (aumenti del massimo/minimo), richiamata per spiegare l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis per il periodo considerato.

  • art. 624 c.p.p.

    Previsione procedurale richiamata: l'accertamento di colpevolezza divenuto irrevocabile deve essere dichiarato.

Massime di principio

  • Se l'imputato estingue integralmente il debito tributario (tributo + interessi + sanzioni) prima della chiusura del dibattimento di primo grado, può essere applicata la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (riduzione della pena fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie), purché la norma sia più favorevole e applicabile retroattivamente.
  • Non è consentito combinare frammenti di discipline penali di epoche diverse secondo il criterio del favor rei: occorre applicare integralmente la normativa complessivamente più favorevole scelta tra quelle applicabili.
  • L'istituto dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità) è subordinato ai limiti edittali vigenti al momento della commissione del reato; verificare sempre il quadro edittale storico per valutare l'ammissibilità.
  • In cassazione la valutazione documentale è ammessa quando riguarda l'applicazione di norme intervenute successivamente (ius superveniens), cause estintive o altre disposizioni più favorevoli; altrimenti la Corte non riesamina il merito probatorio.
  • Nel caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello sostanzialmente concordi), le censure sulla motivazione devono evidenziare vizi decisivi e specifici: mere critiche rivalutative o generiche non sono sufficienti all'annullamento.
  • Se, tra la presentazione del ricorso e la decisione, matura la prescrizione di un reato e sussiste una causa di non punibilità, la condanna relativa può essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.

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