Cassazione Penale, Sentenza n. 20068/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 02/05/2024. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) applicabilità dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 (valutazione degli indici per la non punibilità per particolare tenuità, in particolare l'adempimento del piano di rateizzazione); 2) applicabilità dell'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (circostanza attenuante speciale che prevede diminuzione della pena fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado); 3) omessa motivazione relativamente alla mancata contestazione agli emittenti delle fatture e mancata valutazione di alcune testimonianze; 4) illogicità della sentenza e travisamento della prova con riferimento a elementi ancora al vaglio in altro procedimento; 5) omessa motivazione su specifici punti di appello. Centrale nella difesa la circostanza che il debitore aveva estinto integralmente il debito tributario con F24 in data 31/05/2022, anteriore alla chiusura del dibattimento di primo grado (18/07/2022).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (art. 13-bis, comma 1) e inammissibile nel resto. In particolare: - Ha ritenuto infondati i motivi 3, 4 e 5 relativi a presunte omissioni di motivazione, richiamando il principio della "doppia conforme" e confermando la correttezza della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito; - Ha respinto la doglianza relativa all'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo), sottolineando che non è possibile combinare parti di norme di epoche diverse e che, alla data dei fatti e per effetto di successive modifiche legislative, il reato contestato aveva un ambito edittale che escludeva la tenuità apply; - Ha accolto il secondo motivo riguardante l'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (novellato dal d.lgs. n. 87/2024), ritenendo la norma sostanziale più favorevole applicabile retroattivamente: la documentazione F24 allegata attesta l'estinzione di debiti tributari in data 31/05/2022, anteriore alla chiusura del dibattimento del 18/07/2022, sicché la circostanza attenuante speciale deve essere riesaminata. Conseguenze pratiche: la sentenza della Corte d'appello del 02/05/2024 è annullata senza rinvio quanto al reato relativo all'anno d'imposta 2013 perché estinto per prescrizione; è annullata con rinvio (ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze) limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 13-bis per gli anni d'imposta 2014 e 2015; per il resto il ricorso è inammissibile e l'accertamento di colpevolezza dell'imputato è dichiarato irrevocabile (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; i giudici di merito hanno ritenuto provato il dolo del ricorrente in relazione all'uso di fatture emesse da società cartiere.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; citata in relazione alla mancata parallela contestazione agli emittenti, questione ritenuta non necessaria per la decisione penale nel caso concreto.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. n. 87/2024)
Prevede che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari, il giudice valuti in modo prevalente specifici indici (tra cui l'adempimento integrale del piano di rateizzazione o l'entità del debito residuo). Il ricorrente chiedeva l'applicazione di tale parametro ma la Corte ha ritenuto la questione riconducibile ai limiti dell'art. 131-bis e alla successione di norme nel tempo.
art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (modificato dal d.lgs. n. 87/2024)
«Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto.»
La Corte ha ritenuto la modifica normativa più favorevole e applicabile retroattivamente: l'estinzione del debito prima della chiusura del dibattimento può dar luogo alla speciale attenuante con riduzione della pena e non applicazione delle pene accessorie; ha disposto rinvio per valutare l'effettiva applicabilità per gli anni 2014 e 2015.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità. La Corte ha chiarito che non era applicabile alle fattispecie nei tempi rilevanti perché, alla data dei fatti e per effetto di successive modifiche edittali, il reato aveva un minimo edittale incompatibile con l'ambito di applicazione di tale istituto.
d.lgs. n. 150 del 2022
Modifica dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte ha ricordato che non può essere combinata parzialmente con la disciplina previgente in modo da creare una terza fattispecie intertemporale non prevista dal legislatore.
art. 39, comma 1, lett. a), d.l. n. 124 del 2019
Norma che ha inciso sull'ampiezza edittale del reato tributario (aumenti del massimo/minimo), richiamata per spiegare l'impossibilità di applicare l'art. 131-bis per il periodo considerato.
art. 624 c.p.p.
Previsione procedurale richiamata: l'accertamento di colpevolezza divenuto irrevocabile deve essere dichiarato.
Massime di principio
- Se l'imputato estingue integralmente il debito tributario (tributo + interessi + sanzioni) prima della chiusura del dibattimento di primo grado, può essere applicata la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (riduzione della pena fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie), purché la norma sia più favorevole e applicabile retroattivamente.
- Non è consentito combinare frammenti di discipline penali di epoche diverse secondo il criterio del favor rei: occorre applicare integralmente la normativa complessivamente più favorevole scelta tra quelle applicabili.
- L'istituto dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità) è subordinato ai limiti edittali vigenti al momento della commissione del reato; verificare sempre il quadro edittale storico per valutare l'ammissibilità.
- In cassazione la valutazione documentale è ammessa quando riguarda l'applicazione di norme intervenute successivamente (ius superveniens), cause estintive o altre disposizioni più favorevoli; altrimenti la Corte non riesamina il merito probatorio.
- Nel caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello sostanzialmente concordi), le censure sulla motivazione devono evidenziare vizi decisivi e specifici: mere critiche rivalutative o generiche non sono sufficienti all'annullamento.
- Se, tra la presentazione del ricorso e la decisione, matura la prescrizione di un reato e sussiste una causa di non punibilità, la condanna relativa può essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.
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