Sentenza n. 681/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, n. 1179/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla lavoratrice € 3.517,05 oltre interessi legali e rivalutazione e al procuratore distrattario € 1.030,00 per compensi, oltre spese documentate, IVA e CPA
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori in giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La lavoratrice ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, del 14 giugno 2023, n. 1179/2023, per il pagamento di € 3.517,05 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con separato ricorso, poi riunito, il procuratore distrattario ha chiesto l'ottemperanza del medesimo titolo per la liquidazione di € 1.030,00 per compensi professionali, oltre spese documentate, IVA e CPA. Il titolo era stato notificato via PEC all'ASP il 21 giugno 2023 ed era passato in giudicato, come da attestazione del 12 gennaio 2024. I ricorrenti hanno dedotto la persistente mancata esecuzione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L'ASP, regolarmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, poiché entrambi diretti all'esecuzione del medesimo giudicato, e li ha accolti: l'ASP deve pagare a ciascun ricorrente le somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, che dovrà compiere gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione. Il commissario dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio, al contributo unificato se versato e agli interessi maturati sino all'effettivo soddisfo, e riferire al TAR. L'ASP è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato ove versato, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
RITENUTO, pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, delle somme indicate nel titolo;
L'azione di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo giudiziale, fissando un termine per adempiere.
art. 114 c.p.a.
In caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza dei ricorrenti attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente;
Per assicurare l'esecuzione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dei creditori e dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
RILEVATO che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e che, l’A.S.P., benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la stessa abbia dato esecuzione al titolo giudiziale in esecuzione;
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di condanna nei confronti delle amministrazioni.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute, assegnando un termine per adempiere.
- Persistendo l'inadempimento oltre il termine fissato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, incaricato di compiere tutti gli atti contabili e materiali necessari al pagamento, anche mediante l'allocazione delle somme in bilancio.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittime cause di impedimento all'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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