Cassazione Penale, Sentenza n. 30284/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: 1) errore di diritto nella determinazione della pena per aver il Tribunale implicitamente riqualificato il fatto come reato ai sensi dell'art. 497-bis, comma 1, c.p. o, alternativamente, per aver considerato la fattispecie autonoma del comma 2 come mera aggravante, con conseguente errata determinazione del trattamento sanzionatorio; 2) violazione di norme processuali e contrasto tra motivazione e dispositivo, con specifico riferimento alla persistenza del richiamo all'art. 592 c.p.p. nel dispositivo nonostante la motivazione avesse riconosciuto l'appello e la Corte d'appello avesse poi emanato ordinanza per correggere un errore materiale eliminando la condanna alle spese dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato in diritto la fattispecie: la condotta rientrava nel primo comma dell'art. 497-bis (possesso di documento di identificazione falso per uso personale) e non nel comma 2, essendo mancata la richiesta del Ministro (art. 10 c.p.) che renderebbe perseguibile la fattispecie aggravata; il Tribunale aveva effettivamente applicato la pena base prevista per il comma 1 (due anni) e, pur avendo errato nel definire il comma 2 come aggravante, tale errore non ha inciso sulla determinazione della pena, poiché erano state concesse ampie attenuanti. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse efficacemente rimosso la condanna alle spese mediante ordinanza di correzione di errore materiale; il residuo richiamo all'art. 592 c.p.p. nel testo è un refuso privo di effetti sfavorevoli per l'imputata. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali di Cassazione (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Il comma 1 sanziona il mero possesso di documento di identificazione falso per uso personale; il comma 2 contempla una fattispecie più grave (connessa a previa contraffazione/concorrente contraffazione). La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 quando manca la richiesta del Ministro prevista dall'art. 10 c.p., e ha escluso che la comma 2 potesse essere trattata come semplice circostanza aggravante.
art. 10 cod. pen.
Secondo la Corte, in assenza della richiesta del Ministro della Giustizia prevista dall'art. 10, non è procedibile la fattispecie aggravata prevista dal comma 2 dell'art. 497-bis; pertanto resta applicabile il comma 1.
art. 592 cod. proc. pen.
richiamato nel dispositivo
Articolo relativo alla condanna alle spese del grado in presenza di rigetto d'impugnazione. La Corte ha rilevato che il richiamo residuo all'art. 592 era un refuso dopo che la Corte d'appello aveva effettivamente eliminato la condanna alle spese con ordinanza, quindi la presenza materiale del richiamo non ha avuto effetti sfavorevoli.
art. 605 cod. proc. pen.
Citazione procedurale apposta nel dispositivo; la Corte non ha ritenuto che la presenza del richiamo impedisse la correzione dell'errore materiale operata dalla Corte d'appello.
art. 611 cod. proc. pen.
applicazione dopo le modifiche
Norma sul procedimento di cassazione dopo le modifiche legislative: il ricorso è stato trattato senza udienza orale secondo la disciplina aggiornata (d.lgs. 10.10.2022 n.150 e successive integrazioni).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 24808 del 18/01/2023
Precedente richiamato che afferma che il possesso di documento di identificazione valido per l'espatrio falso integra il delitto di cui al comma 1 dell'art. 497-bis quando la contestazione di concorso nella previa contraffazione non sia procedibile per mancanza della richiesta del Ministro (art. 10). La Corte di Cassazione lo ha fatto proprio nel caso in esame.
Massime di principio
- Se manca la richiesta ministeriale prevista dall'art. 10 c.p., la fattispecie aggravata dell'art. 497-bis comma 2 non può essere ritenuta procedibile e la condotta andrà normalmente sussunta nel comma 1 (possesso del documento falso per uso personale).
- Un errore di qualificazione giuridica del fatto non determina automaticamente l'annullamento della sentenza: è necessario valutare se l'errore abbia inciso in modo determinante sulla determinazione della pena o sul dispositivo; se la pena applicata corrisponde a quella che sarebbe stata prevista dalla corretta qualificazione e le attenuanti sono state già riconosciute, la sentenza può essere confermata.
- Nel contrasto tra dispositivo e motivazione la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta: il giudice di merito e la Cassazione verificano se la motivazione contenga elementi tali da correggere il dispositivo. Tuttavia i semplici refusi o errori materiali nel testo del dispositivo, se rettificati e se non arrecano pregiudizio, non giustificano l'annullamento.
- La correzione di un errore materiale operata dalla Corte d'appello con ordinanza può rimuovere vizi formali (es. condanna alle spese erronea) e, se tale correzione produce un vantaggio per l'imputato, il vizio è in concreto sanato e non sussiste interesse alla declaratoria di nullità in Cassazione.
- In difesa contro accuse connesse a documenti stranieri falsi è cruciale dedurre l'assenza di elementi che rendano procedibile la fattispecie aggravata (es. richiesta ministeriale), perché ciò può ridurre la qualificazione al reato meno grave e incidere sulla pena.
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