Cassazione Civile, Ordinanza n. 23215/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assistito)
La controversia
Nel giudizio instaurato per la liquidazione dei compensi professionali relativi ad attività difensiva svolta in più gradi, l'avvocato aveva adito il giudice competente ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per asserita responsabilità professionale del difensore. Il Tribunale di Forlì aveva ritenuto competente la Corte d'appello di Bologna per la domanda di compenso, ma aveva sollevato conflitto di competenza sulla riconvenzionale, ritenendo competente il Tribunale. La questione sottoposta alla Cassazione era se la competenza del giudice della liquidazione dei compensi attragga anche la riconvenzionale risarcitoria proposta dall'assistito oppure se questa debba essere separata e devoluta al giudice di primo grado competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Forlì sulla sola domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale. Ha quindi disposto la rimessione delle parti al Tribunale e assegnato il termine di legge per la riassunzione decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che nel regolamento di competenza d'ufficio non sia configurabile soccombenza delle parti nella fase incidentale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
attribuisce al giudice che ha conosciuto per ultimo dell'attività professionale la competenza sulla domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato; tale competenza riguarda la domanda del professionista, ma non necessariamente la riconvenzionale risarcitoria dell'assistito.
art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza d'ufficio è attivabile dal giudice che rilevi la propria incompetenza; nel procedimento incidentale le parti non assumono una vera posizione di soccombenti, con esclusione della liquidazione delle spese.
art. 40, comma 3, c.p.c.
non si applica alla vera domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di liquidazione dei compensi, dovendosi invece verificare la compatibilità con il rito speciale e, se del caso, separare le cause.
art. 3 d.lgs. 150/2011
richiamato per affermare che la riconvenzionale, se autonoma domanda di primo grado, va valutata secondo il rito sommario del procedimento speciale, con eventuale necessità di separazione se non compatibile con tale rito.
art. 295 c.p.c.
richiamato per le possibili conseguenze di sospensione del giudizio sul compenso qualora la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante.
legge n. 69/2009
richiamata come fonte della delega legislativa che ha introdotto la semplificazione dei riti civili mantenendo fermi i precedenti criteri di competenza.
Corte cost. 65/2014
richiamata a sostegno della lettura secondo cui la rimessione della riconvenzionale al giudice di primo grado preserva i criteri di competenza e il doppio grado di giudizio.
Massime di principio
- Quando il difensore agisce per la liquidazione dei compensi relativi a patrocinio svolto in più gradi, la competenza spetta al giudice che ha conosciuto per ultimo dell'attività professionale.
- La competenza del giudice della liquidazione dei compensi copre le questioni che incidono sull'an o sul quantum del compenso solo se introdotte come eccezioni o mere difese; se viene proposta una vera domanda riconvenzionale autonoma, occorre verificare la sua compatibilità con il rito speciale.
- Se la domanda riconvenzionale autonoma è proposta dinanzi alla corte d'appello quale giudice competente per la liquidazione dei compensi, essa non può essere attratta in quel grado e deve essere rimessa al tribunale competente in primo grado.
- Il sistema processuale va interpretato in modo da evitare che la parte che propone la riconvenzionale sia privata del doppio grado di giudizio per effetto della competenza speciale attribuita al giudice della liquidazione dei compensi.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio non vi è soccombenza tra le parti e non possono essere liquidate le spese della fase incidentale.
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