Cassazione Penale, Ordinanza n. 08459/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per ritenere che la parte avesse proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato connesso all'espulsione, deducendo in sostanza censure di fatto: sosteneva che non fosse consapevole del contenuto del decreto prefettizio di espulsione e contestava la ricostruzione operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. In particolare, la Corte di appello aveva evidenziato che il decreto del Prefetto del 14 ottobre 2022 risultava regolarmente tradotto in lingua rumena, rendendo non credibile la tesi difensiva dell'ignoranza del contenuto dell'atto. La censura è stata quindi ritenuta meramente fattuale e priva di specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 593 c.p.p.
richiamato implicitamente nel contesto del giudizio di legittimità, ma non oggetto di specifica applicazione nel testo
decreto del Prefetto del 14 ottobre 2022
considerato regolarmente tradotto in lingua rumena; tale dato è valorizzato per escludere la non consapevolezza dell'imputata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
- Le censure che si risolvono in una contestazione meramente fattuale, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quanto alla valutazione di attendibilità delle prove e alla scelta tra versioni contrapposte, salvo il controllo sulla congruità e logicità dell'argomentazione.
- La regolare traduzione in lingua comprensibile di un decreto amministrativo rilevante può essere valorizzata per escludere l'ignoranza del suo contenuto e sostenere la consapevolezza richiesta per la responsabilità penale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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