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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione e chiusura partita IVA e inattività a carico della soc. Esclusive, mai comunicato e notificato, conosciuto per il tramite di interrogazione e accesso ai servizi telematici-informazioni anagrafe tributaria -in data 12.11.25- con la seguente iscrizione “stato cessata il 20.6-2025”; - di ogni altro atto preordinato e/o conseguente, compreso, ove occorra, atto del 20.06.2025 dell’Agenzia delle Entrate di Trento – Direzione Prov. notificato alla Esclusive con il quale è stata comunicata la cessazione della partita IVA, ai sensi dell’art. 35, co. 15-bis del DPR 633/1972, con contestuale esclusione dal VIES e irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ex art. 11, co. 7-quater, D.Lgs. 471/1997; - di ogni altro atto istruttorio e/o segnalazione e/o verbale di ispezione mai comunicato e/o notificato alla società ricorrente da cui ha tratto origine il suddetto provvedimento di cessazione partita IVA conosciuto solo in data 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202500174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione telematica della cessazione della partita IVA e, in sostanza, provvedimento del 20 giugno 2025 di cessazione della partita IVA, esclusione dal VIES e irrogazione di una sanzione amministrativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’annotazione risultante dai servizi telematici dell’Anagrafe tributaria, secondo cui la partita IVA risultava cessata dal 20 giugno 2025, sostenendo di avere conosciuto tale atto soltanto il 12 novembre 2025. Ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972, il difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, l’erroneità dei presupposti, la mancata comparazione degli interessi, la violazione del contraddittorio e la violazione degli artt. 40 del d.P.R. 633/1972 e 32 del d.P.R. 600/1973. La ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione, dopo la sospensione cautelare del provvedimento del 20 giugno 2025 da parte della Corte di Giustizia Tributaria, avrebbe adottato un nuovo e sostanzialmente identico provvedimento di chiusura della partita IVA. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità, poiché il provvedimento del 20 giugno 2025 era già impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Trento, nonché l’irricevibilità per tardività, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Ha ricostruito l’annotazione telematica non come un nuovo provvedimento amministrativo o come un atto di autotutela, ma come il risultato dell’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle ordinanze cautelari adottate nel giudizio tributario. In particolare, la sospensione iniziale aveva comportato la riapertura della partita IVA quale effetto interinale della sospensione; la successiva revoca della misura cautelare aveva determinato la rinnovata produzione degli effetti del provvedimento originario del 20 giugno 2025. Non risultava quindi adottato alcun nuovo provvedimento di chiusura né esercitato alcun potere di autotutela. L’unico atto sostanziale era il provvedimento del 20 giugno 2025, già impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, nella cui causa era stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La contemporanea proposizione di un nuovo giudizio amministrativo sul medesimo provvedimento è stata ritenuta inammissibile, poiché, finché il regolamento preventivo non viene deciso, occorre attendere l’individuazione del giudice munito di giurisdizione; ciò evita la contemporanea pendenza di processi sulla medesima controversia davanti a giudici diversi ed è coerente con il meccanismo della translatio iudicii. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri accessori, in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e la parte è stata previamente avvisata.

  • art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972

    È richiamato quale base normativa del provvedimento originario di cessazione della partita IVA; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 11, comma 7-quater, d.lgs. 471/1997

    È richiamato quale fondamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 collegata al provvedimento originario; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 41 c.p.c.

    Disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione, proponibile finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, per ottenere la risoluzione preventiva della questione relativa alla potestas iudicandi.

  • art. 11, commi 2, 3 e 4, c.p.a.

    Disciplina la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda e la translatio iudicii, presupponendo che la controversia sia trattata dal giudice individuato come munito di giurisdizione; in pendenza del regolamento preventivo non è possibile instaurare un autonomo giudizio davanti al giudice inizialmente non adito.

  • art. 367 c.p.c.

    È richiamato quale conferma della regola secondo cui, una volta proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, il giudizio deve essere sospeso in attesa dell’individuazione del giudice dotato di giurisdizione.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    La sospensione cautelare nel processo tributario inibisce temporaneamente gli effetti dell’atto impugnato, senza imporre all’Amministrazione l’adozione di un atto di autotutela o la rimozione dell’atto originario.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, anche nel processo tributario, produce di regola un effetto interinale di inibizione degli effetti dell’atto e non comporta né l’eliminazione dell’atto né l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento di autotutela.
  • La successiva revoca della sospensione cautelare determina la riespansione degli effetti del provvedimento originario e l’Amministrazione che vi dia esecuzione non adotta, per ciò solo, un nuovo provvedimento né esercita un potere di autotutela decisoria.
  • Quando un atto è già impugnato davanti a un giudice e, nel relativo giudizio, è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non è ammissibile instaurare un autonomo giudizio davanti a un diverso giudice per contestare il medesimo atto, dovendosi attendere la decisione sulla giurisdizione.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione mira a individuare in via preventiva e incontestabile il giudice munito della potestas iudicandi e impedisce, durante la sua pendenza, pronunce di merito o anche declinatorie del giudice adito; la regola tutela l’economia processuale ed evita la contemporanea pendenza di giudizi sulla medesima controversia davanti a giudici diversi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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