Cassazione Penale, Sentenza n. 36894/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2024 che, in applicazione dell'ultimo decreto di cumulo del 14/01/2021, ha fissato: (1) il momento iniziale (dies a quo) dell'espiazione della pena complessiva (ergastolo con isolamento diurno) al 4/04/2012 anziché al 30/09/2008; (2) la durata della misura di sicurezza personale della libertà vigilata in anni venti. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che lo spostamento in avanti della decorrenza è ammissibile solo per reati commessi dopo l'inizio della detenzione e che la decisione violerebbe la regola di unitarietà della pena (artt. 657, 663 c.p.p. e relative norme cod. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in riferimento alla fissazione del dies a quo dell'espiazione della pena. Ha ritenuto che, essendo tutti i reati confluiti nel cumulo stati commessi prima dell'inizio della detenzione e non essendovi interruzione della custodia, si deve mantenere l'unitarietà del rapporto esecutivo: il momento iniziale della detenzione va computato dalla prima privazione della libertà (30/09/2008). La sentenza che aveva fissato il dies a quo al 4/04/2012 è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte di Assise di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Sulla durata della libertà vigilata la Corte ha ritenuto che non sussiste interesse attuale a decidere, essendo la questione rilevabile principalmente in sede di valutazione di eventuale domanda di liberazione condizionale.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Il computo della custodia subita per il medesimo o altro reato deve partire dalla prima privazione della libertà: il dies a quo è la prima data di detenzione quando tutti i reati confluiti nel cumulo sono anteriori all'inizio della detenzione.
art. 656 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra le disposizioni che regolano il cumulo e l'esecuzione in presenza di più sentenze/decreti contro la stessa persona; contribuisce al quadro normativo sull'esecuzione unitaria.
art. 663 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di unitarietà del cumulo e al conteggio della pena complessiva; la sua interpretazione è coerente con l'indirizzo che privilegia il mantenimento del dies a quo originario quando i fatti sono anteriori alla detenzione.
artt. 71-80 cod. pen. (capo III, libro I)
In particolare l'art. 78 (criterio moderatore) e l'art. 72 (assorbimento delle pene temporanee nell'isolamento diurno per l'ergastolo) si applicano nella formazione della pena unica legale risultante dal cumulo di più condanne. Queste norme giustificano l'unitarietà del rapporto esecutivo quando i reati sono antecedenti alla detenzione.
art. 80 cod. pen.
Ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche quando si devono eseguire più sentenze o decreti contro la stessa persona, confermando il fondamento normativo dell'unicità del trattamento sanzionatorio.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore che incide sulla determinazione della pena complessiva in caso di concorso di reati: trova piena applicazione quando le decisioni riguardano reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
art. 72 cod. pen.
Prevede l'assorbimento di pene temporanee nell'isolamento diurno nei casi di ergastolo; usata per argomentare che i vari fattori che compongono la condizione detentiva si unificano ex lege, con conseguente necessità di mantenere il dies a quo reale.
art. 176 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dei periodi minimi necessari per l'accesso alla liberazione condizionale; la determinazione del dies a quo incide sul calcolo dei termini rilevanti per la liberazione condizionale.
Massime di principio
- Quando più condanne, tutte relative a fatti commessi prima dell'inizio della detenzione, confluiscono in un decreto di cumulo, il rapporto esecutivo è unitario e il dies a quo della pena è la prima privazione della libertà: non è legittimo spostarlo in avanti senza soluzione di continuità della detenzione.
- Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e le regole di assorbimento dell'art. 72 si applicano pienamente se le condanne riguardano reati anteriori alla detenzione, con conseguente formazione di una pena "legale" unitaria (ergastolo con eventuale isolamento diurno).
- La fissazione del dies a quo posteriore può essere legittima solo se sussistono fatti nuovi commessi dopo l'inizio della detenzione o se vi è stata una effettiva interruzione della custodia; casi diversi richiedono l'adeguamento del titolo in esecuzione e non la creazione di un nuovo rapporto esecutivo.
- Questioni relative a misure di sicurezza personali (es. durata della libertà vigilata) possono essere dichiarate di non attuale interesse se non ricorrono condizioni concrete (per esempio una procedura per la liberazione condizionale) che rendano necessario il loro esame immediato.
- In sede di impugnazione di decreti di cumulo occorre verificare sia la continuità della detenzione, sia la data dei fatti: è consigliabile inoltrare ricorso quando il dies a quo è stato spostato in modo da aumentare ingiustificatamente il periodo di detenzione computabile ai fini dell'accesso ai benefici.
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