Cassazione Penale, Sentenza n. 11639/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado sostenendo che i giudici avrebbero erroneamente valutato gli esiti peritali relativi alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, chiedendo il riconoscimento dell'inimputabilità. Il motivo unico del ricorso chiede una riconsiderazione degli esiti peritali e della loro incidenza sull'imputabilità, senza proporre una critica puntuale e specifica all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo costituisse una richiesta di diversa valutazione delle prove peritali priva di critica motivazionale specifica, e ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il profilo relativo all'inimputabilità. La Corte ha confermato che i giudici del merito hanno adeguatamente esaminato le perizie nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie (comportamenti ante, durante e post factum, pianificazione, comprensione del disvalore e reattività). Perciò non sussisteva un disturbo di tale intensità da escludere radicalmente la capacità di intendere e volere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decisione Sez. Un. "Raso"
"ne consegue che, per converso, non possono avere rilievo a fini di imputabilita' altre 'anomalie caratteriali', disarmonie della personalita', alterazioni di tipo caratteriale'..."
Il principio richiamato stabilisce che solo condizioni psichiche di particolare serieta' e intensita', che incidono significativamente sui processi cognitivi e volitivi, possono escludere l'imputabilita'. Anomalie caratteriali o deviazioni del carattere, se non caratterizzate da tale gravita', non sono idonee a escludere la responsabilita' penale.
Principio sulla valutazione delle perizie
il giudice di merito è tenuto a compiere un ragionevole 'affidamento' alla bontà degli esiti peritali, salva l'emersione di elementi di 'seria confutazione' provenienti da soggetti dotati di analoghe competenze
Le perizie non vincolano il giudice: questi deve integrare l'apporto tecnico con l'analisi complessiva delle risultanze processuali. Il giudice puo' discostarsene solo se emergono contestazioni tecnicamente fondate, provenienti da altre perizie o elementi di pari competenza che confutino i risultati.
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle perizie, senza formulare critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, rischia l'inammissibilità.
- Per ottenere il riconoscimento dell'inimputabilità è necessario dimostrare un disturbo psichico di particolare serietà e gravita' che abbia inciso in modo rilevante sui processi cognitivi e volitivi; semplici anomalie caratteriali non sono sufficienti.
- Il giudice di merito deve valutare le perizie nel contesto complessivo delle prove (comportamenti ante/post factum, pianificazione, comprensione del disvalore, reattività) e non si limita a recepire passivamente il contenuto tecnico.
- Per contestare efficacemente una perizia occorre proporre elementi di confutazione tecnica (es. una controperizia o osservazioni metodologiche fondate) capaci di incidere sulla plausibilità dei risultati peritali.
- La presenza di indici di pianificazione, fermezza del proposito e consapevolezza del disvalore del fatto tende a smentire la tesi dell'esclusione radicale della imputabilità, anche quando la perizia rilevi una incapacità solo parziale.
- In sede di impugnazione la critica deve essere mirata a punti concreti della motivazione (incoerenze logiche, violazioni di diritto, omissioni rilevanti) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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