Cassazione Penale, Sentenza n. 30966/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo. Il ricorso svolto dal difensore articolava tre motivi: (i) violazione di norme processuali e dei principi richiamati dalle Sezioni Unite "Gubert" con riferimento all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e mancata valutazione della contestazione che la LRI fosse una "società schermo" e della mancata prova della rottura del rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e la società; (ii) violazione dell'art. 322-ter c.p.p. per difetto di motivazione della richiesta del Pubblico Ministero e mancata correlazione tra il chiesto e il pronunciato; (iii) ulteriore violazione dell'art. 322-ter c.p.p. per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite atto del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza. Si è rilevato che non è stata fornita alcuna giustificazione della rinuncia, pertanto non si può escludere la responsabilità del ricorrente nella presentazione del ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il merito delle censure sostanziali non è stato esaminato in quanto il giudizio si è risolto sull'inammissibilità per rinuncia.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
La norma viene richiamata nella censura relativa alla responsabilità tributaria e all'individuazione della società come "schermo"; il ricorrente lamentava che non vi è stata valutazione probatoria della rottura dell'immedesimazione organica tra persona fisica e società. La Corte non si pronuncia sul merito per inammissibilità.
art. 322-ter cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione nella richiesta del PM, mancata correlazione tra chiesto e pronunciato e omissione di motivazione sul periculum in mora. Anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che il ricorso doveva essere trattato de plano; la Corte fa riferimento alla procedura sommaria applicabile, ma il provvedimento si basa sull'inammissibilità per rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della rinuncia intervenuta prima dell'udienza tramite atto del difensore munito di procura speciale.
Sezioni Unite ("Gubert")
Giurisprudenza di riferimento citata dal ricorrente per i principi applicabili alla identificazione fra persona fisica e società ai fini dei provvedimenti cautelari; la Corte non ha esaminato se quei principi fossero stati violati per effetto dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Se il difensore rinuncia al ricorso con atto munito di procura speciale prima dell'udienza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice può non esaminare il merito delle censure.
- La mancata giustificazione della rinuncia può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione in favore della Cassa delle Ammende), poiché non è possibile escludere la responsabilità dell'imputato nella presentazione del ricorso.
- Le censure relative alla qualificazione della società come "società schermo" e alla rottura dell'immedesimazione organica richiedono un'adeguata allegazione e prova; senza esame di ammissibilità il giudice di legittimità non decide sul merito.
- Le doglianze sul difetto di motivazione del Pubblico Ministero (art. 322-ter c.p.p.) e sul periculum in mora devono essere formulate in modo circostanziato: il ricorso deve indicare punti specifici della motivazione e la mancata correlazione tra chiesto e pronunciato.
- In situazioni analoghe, prima di rinunciare a un ricorso il difensore dovrebbe acquisire istruzioni scritte dal cliente e, se opportuno, depositare una breve giustificazione per evitare l'addebito delle spese e delle ammende.
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