Sentenza del 28/01/2020 n. 1849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica dell'accertamento n. 25615 del 9 giugno 2009 relativo alla dichiarazione di importazione IMZ 29642/G di calzature importate dalla Cina: la Dogana aveva ritenuto la merce sottofatturata (valore reale superiore a quello dichiarato) e, a seguito di interlocuzioni con autorità cinesi e indagini penali che hanno evidenziato falsità documentale, ha emesso rettifica ai sensi del codice doganale comunitario contestando a CDC, in qualità di rappresentante indiretto, la responsabilità per la mancata riscossione dei dazi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CDC confermando la sussunzione della fattispecie nell'art. 201 del Codice doganale comunitario: essendo stata presentata e accettata una dichiarazione doganale che conteneva indicazioni (prezzo) tali da determinare una mancata o parziale riscossione dei dazi, l'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'art. 201 e grava sul dichiarante (e, nel caso di rappresentanza indiretta, sul rappresentante). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 202 e 203 (riservati alle ipotesi di introduzione irregolare o sottrazione al controllo), ha ritenuto che la buona fede della CDC non fosse provata e che a un operatore professionale fosse richiesto un grado di diligenza e verifica dei prezzi e dei documenti presentati. CDC è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato previsto; deposito in cancelleria 28/01/2020.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) art. 201
L'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa a merci introdotte regolarmente; grava sul dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, sul soggetto per conto del quale è presentata la dichiarazione; chi fornisce dati inesatti e doveva ragionevolmente conoscere l'errore può essere considerato debitore.
Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) art. 202
Disciplina il caso in cui l'obbligazione doganale sorga per l'introduzione irregolare della merce (violazione degli artt. 38-41 e 177); presuppone assenza o inapplicabilità della dichiarazione per i beni effettivamente introdotti e richiede la prova dello specifico comportamento irregolare.
Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) art. 203
Collega l'obbligazione doganale alla sottrazione della merce al controllo doganale; disciplina fattispecie differenti rispetto all'art. 201.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Norma interna analoga richiamata quale disciplina generale sul controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali; conferma l'applicabilità di regole nazionali in materia di responsabilità del rappresentante.
Regolamento CEE n. 2454/93 (D.A.C.) art. 199
Stabilisce che la presentazione in dogana di una dichiarazione firmata impegna il dichiarante sull'esattezza delle indicazioni, l'autenticità dei documenti allegati e l'osservanza degli obblighi relativi al regime doganale.
Codice Civile art. 2697
Norma sulla prova dei fatti in giudizio; nel caso la Corte ha ritenuto che l'amministrazione avesse fornito elementi sufficienti e che la CDC, quale operatore professionale, aveva l'onere (anche di diligenza) di verificare la veridicità dei documenti.
Codice Civile art. 1176
Richiama il criterio della diligenza del buon padre di famiglia calibrata sulla natura dell'attività professionale: il rappresentante indiretto deve esercitare una diligenza qualificata, informarsi e verificare i prezzi di mercato e la genuinità dei documenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Norme procedurali sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale duplicazione del contributo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Se una dichiarazione doganale viene presentata e accettata, la fattispecie rientra generalmente nell'art. 201: l'obbligazione doganale sorge anche se, successivamente, emerge che la documentazione era falsa o il valore dichiarato era inferiore.
- L'art. 202 si applica solo alle ipotesi di introduzione irregolare delle merci (violazione delle norme sull'introduzione e presentazione agli uffici doganali); non è sufficiente che la documentazione sia poi risultata falsa per ricondurre la fattispecie all'art. 202.
- Il rappresentante indiretto è considerato autore della dichiarazione e può essere ritenuto debitore se ha presentato dati che hanno determinato la mancata riscossione dei dazi, soprattutto se, in ragione della sua professionalità, avrebbe dovuto verificare l'esattezza dei dati.
- La sola assenza di coinvolgimento penale o la mancata partecipazione al reato da parte del rappresentante non prova automaticamente la sua buona fede: è richiesto che il professionista dimostri di aver adottato la diligenza professionale necessaria per verificare documenti e prezzi.
- A fini probatori, l'amministrazione doganale può avvalersi di accertamenti (es. interpelli a autorità straniere) che dimostrano la falsità o l'inesattezza della documentazione; l'operatore deve pertanto mantenere controlli preventivi adeguati su fatture, origine e prezzi.
- Prassi consigliata: chi opera come rappresentante indiretto dovrebbe implementare procedure di due diligence (verifica fornitori, controllo congruità prezzi di mercato, controllo autenticità documenti) per limitare il rischio di essere ritenuto responsabile per dichiarazioni inesatte.
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