Sentenza del 29/04/2016 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Liberalità indiretta collegata ad atto traslativo di diritti immobiliari per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell' IVA. Non ulteriore imponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni a una liberalità indiretta collegata a un atto di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari, quando l'atto principale è già soggetto a imposta di registro proporzionale o a IVA. La liberalità può consistere, ad esempio, nella provvista finanziaria fornita da un soggetto diverso dall'acquirente mediante bonifico o assegno destinato al pagamento dell'immobile. Il collegamento deve essere dimostrato, mediante una dichiarazione espressa dell'acquirente oppure attraverso elementi oggettivi e documentali.
La decisione
La liberalità indiretta collegata all'acquisto di un immobile non è ulteriormente assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni quando l'atto traslativo è soggetto a imposta di registro proporzionale o a IVA. Il collegamento funzionale tra la liberalità e l'atto di acquisto costituisce il presupposto per l'esclusione dell'ulteriore imposizione. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi delle parti, il procedimento specifico o il dispositivo formale della sentenza; la regola enunciata è comunque favorevole al contribuente che dimostri tale collegamento.
Norme richiamate
Art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni)
L'imposta non si applica nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.
La norma esclude l'ulteriore applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle liberalità indirette funzionalmente collegate a determinati atti onerosi già soggetti a imposta proporzionale di registro o a IVA.
Art. 2, comma 50, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
La disposizione ha introdotto la disciplina che limita l'imposizione delle liberalità indirette collegate a trasferimenti immobiliari o di aziende già assoggettati a imposta di registro proporzionale o IVA.
Circolare Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2008, n. 3
Il collegamento tra liberalità e atto traslativo può risultare da una dichiarazione espressa dell'acquirente oppure da elementi oggettivi, quali un bonifico o un assegno effettuato con la finalità di fornire la provvista necessaria all'acquisto.
Massime di principio
- Quando una liberalità indiretta finanzia direttamente un acquisto immobiliare o il trasferimento di un'azienda, occorre verificare se l'atto principale è già soggetto a imposta di registro proporzionale o a IVA: in tal caso, di regola, la liberalità non è ulteriormente soggetta all'imposta sulle donazioni.
- Il collegamento tra il trasferimento di denaro e l'acquisto deve essere dimostrabile. Sono particolarmente rilevanti la causale del bonifico, la contestualità dei pagamenti, gli assegni, la documentazione bancaria e le dichiarazioni contenute nell'atto notarile.
- Non è sufficiente provare una generica elargizione di denaro: deve emergere che la liberalità era destinata proprio a finanziare l'acquisto o l'operazione traslativa.
- Se manca il collegamento funzionale con un atto immobiliare o aziendale soggetto a imposta proporzionale di registro o a IVA, l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 potrebbe non operare.
- La disciplina evita una doppia imposizione sulla medesima operazione economica, ma la sua applicazione dipende dalla corretta qualificazione della liberalità e dalla prova concreta della sua destinazione.
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