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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento parziale fondato su un verbale di accertamento di altro ente pubblico con un contenzioso ancora aperto e quindi non definitivo - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Un verbale emesso da un altro ente pubblico, se non definitivo e ancora oggetto di controversia, non può costituire da solo il fondamento sostanziale di un accertamento fiscale a carico del contribuente. L’Amministrazione finanziaria non può quindi basare l’accertamento esclusivamente su tale atto, senza ulteriori elementi autonomi idonei a dimostrare la pretesa tributaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fiscale fondato esclusivamente su un verbale di accertamento emesso dall’INPS, quando tale verbale non era ancora definitivo perché impugnato dal contribuente e oggetto di un contenzioso ancora pendente. Il ricorrente sosteneva che un atto non definitivo e contestato non potesse costituire, da solo, il presupposto sostanziale per determinare maggiori imposte.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo proveniente da un altro ente pubblico non è automaticamente utilizzabile come prova definitiva in ambito fiscale se è ancora impugnabile o contestato.
  • Un accertamento fiscale non può fondarsi esclusivamente su un verbale non definitivo, soprattutto quando la sua validità o il suo contenuto sono oggetto di un contenzioso pendente.
  • L’Amministrazione finanziaria deve disporre di elementi probatori autonomi e sufficienti per sostenere la pretesa tributaria; il semplice richiamo a un atto provvisorio di un altro ente non è sufficiente.
  • La non definitività dell’atto presupposto non impedisce necessariamente ogni attività istruttoria, ma rende illegittimo un accertamento che si basi soltanto su quell’atto senza ulteriori verifiche.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia lo stato del contenzioso relativo all’atto originario sia se l’Amministrazione abbia raccolto ulteriori elementi indipendenti prima di emettere l’accertamento.

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