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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, n. 55/2025 depositata in data 16.04.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 124/2025, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. come novellato dal D. L.vo n. 150/2022 il 17.04.2025 presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui il Tribunale di Vasto ha accolto la domanda della Prof.ssa Antonella TULIPANO, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'importo di 500 euro annui, oltre accessori, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione tale beneficio. Il titolo giudiziale era stato notificato in forma esecutiva e, secondo il richiamato orientamento del TAR, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito, ma non ha eseguito il giudicato. Il Collegio ha ritenuto manifestamente fondata la domanda, richiamando precedenti conformi dello stesso Tribunale in materia di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario relative alla carta docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Vasto, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, reputando decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha inoltre chiarito che, ai fini dell'ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, in ragione dell'art. 115, comma 3, c.p.a. L'Amministrazione non può giustificare l'inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché l'organo intimato deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all'organo competente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e di rinviare, per le questioni analoghe, a un precedente conforme.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    La disposizione è applicabile al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti, quale termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche alle condanne pecuniarie.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza la formula esecutiva non è necessaria, diversamente da quanto previsto per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un altro organo centrale dello stesso Ministero; deve adottare l'atto se competente o trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, nel quale devono essere accreditate le somme riconosciute dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi già prevista dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera, con i necessari adattamenti, come termine dilatorio per l'adempimento; decorso tale termine senza esecuzione, il creditore può promuovere l'ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato deducendo che la competenza appartiene a un diverso organo centrale dello stesso apparato ministeriale: l'organo procedente deve adottare il provvedimento finale, se competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all'importo contenuto della condanna e agli interessi già dovuti, non risulti necessaria o proporzionata a garantire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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