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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parte, aveva riformato la decisione di primo grado in una controversia nata da avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010. La lite riguardava, da un lato, la deducibilità come sopravvenienza passiva della perdita relativa alla partecipazione in una società poi fallita; dall’altro, la spettanza della detassazione per investimenti in macchinari prevista dall’art. 5 del d.l. n. 78/2009, connessa a una complessa operazione di acquisto di camion e piattaforma gru, assemblaggio, cessione a terzi e successivo leasing del bene alla stessa contribuente. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, ritenuto fondato su una domanda nuova; 2) violazione delle norme TUIR sulla qualificazione della perdita sulla partecipazione, sostenendo che si trattasse di sopravvenienza passiva deducibile e non di minusvalenza indeducibile; 3) violazione dell’art. 5 d.l. n. 78/2009 e del giudicato interno, per il mancato riconoscimento dell’abbattimento dell’utile d’impresa in ragione degli investimenti agevolabili; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla asserita inesistenza di danno erariale invocato dalla sentenza d’appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel processo tributario è sufficiente, ai fini dell’onere di impugnazione specifica, la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché dal gravame emerga inequivocamente il dissenso rispetto alla decisione impugnata. Ha respinto il secondo motivo osservando che, nel regime normativo applicabile, non sono deducibili le minusvalenze da svalutazione di partecipazioni, essendo deducibili solo quelle connesse a effettiva cessione; inoltre, la perdita lamentata non integrava una sopravvenienza passiva nei termini richiesti dal TUIR. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza d’appello aveva effettivamente esaminato e accolto la tesi della contribuente sulla deducibilità dell’investimento agevolato, con conseguente integrale vittoria della parte su quel capo e quindi carenza di interesse a censurarlo. Ha infine respinto il quarto motivo perché il fatto asseritamente omesso era stato in realtà trattato dal giudice di merito; quanto al vizio di motivazione, ha richiamato il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e il sindacato ridotto al minimo costituzionale. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello

    la censura non è fondata quando il giudice di merito qualifichi la domanda sulla base del suo contenuto sostanziale e il gravame consenta di comprendere il dissenso rispetto alla decisione impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale; nel caso concreto le doglianze sono state ritenute infondate

  • artt. 83 e 101, quarto comma, d.P.R. n. 917/1986

    le minusvalenze da svalutazione di partecipazioni non sono deducibili; le sopravvenienze passive sono deducibili solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile e non per mere svalutazioni

  • art. 5 d.l. n. 78/2009

    l’agevolazione per investimenti in macchinari può applicarsi anche a operazioni complesse che conducano all’acquisizione di un bene nuovo, se il giudice di merito accerta i presupposti dell’investimento agevolato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non determinante ai fini dell’accoglimento; la Corte ha escluso la violazione dedotta perché la questione era stata comunque esaminata

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario l’appello è specifico anche quando ripropone le stesse ragioni di primo grado, purché dal complesso dell’atto emerga inequivoco il dissenso dalla sentenza impugnata

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    in materia di perdite su crediti, la deducibilità richiede elementi certi e precisi, salvo il caso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

  • art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344/2003

    norma transitoria richiamata per escludere che la deducibilità temporanea si applichi automaticamente alle minusvalenze da svalutazione nel nuovo regime fiscale

  • art. 96-bis, comma 5, T.U.I.R.

    le minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni relative a utili in regime madre-figlia sono indeducibili

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l’anomalia motivazionale o l’omesso esame di un fatto decisivo realmente non trattato

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni già svolte in primo grado, se dal complesso dell’atto di appello risulta in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
  • In materia di reddito d’impresa, le minusvalenze da svalutazione di partecipazioni non sono deducibili ove la disciplina applicabile consenta la deduzione solo delle minusvalenze realizzate tramite effettiva cessione del bene o della partecipazione.
  • La qualificazione di una perdita come sopravvenienza passiva richiede che essa rientri nelle ipotesi tipiche previste dalla disciplina fiscale; non è sufficiente una mera riduzione di valore o svalutazione.
  • In tema di perdite su crediti, la deducibilità presuppone, fuori dai casi di procedura concorsuale del debitore, la prova di elementi certi e precisi e dell’oggettiva definitività della perdita.
  • L’agevolazione fiscale per investimenti in macchinari può spettare anche quando l’investimento si realizzi attraverso un’operazione negoziale complessa, purché il giudice di merito accerti la sussistenza sostanziale dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo non trattato o alle sole anomalie motivazionali radicali, non essendo censurabile il mero difetto di sufficienza o completezza argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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