Sentenza n. 1011/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “istanza di Permesso di Costruire n-OMISSIS- in sanatoria per difformità al pdc n.-OMISSIS- per sopraelevazione di opere di riempimento dello stesso ed asfaltatura di strada privata, in -OMISSIS-”, con il quale è stato comunicato il parere della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Brossasco (CN) del -OMISSIS- favorevole all'istanza di accertamento di conformità formulata dai ricorrenti ma condizionato alla produzione dell'assenso dei confinanti, del parere della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Brossasco (CN) espresso nella seduta del -OMISSIS- favorevole al rilascio del permesso di costruire richiesto dai ricorrenti ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 ma a condizione che venga prodotto l'assenso dei confinanti, degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14.12.2022: - del provvedimento del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, pervenuto in data -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il diniego all'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria -OMISSIS- per difformità al P.d.C. n. -OMISSIS-; - del provvedimento del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - della nota del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brossasco prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di trasmissione del parere legale e contestuale proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni, ove occorrer possa, del parere rilasciato al Comune di Brossasco datato-OMISSIS-, degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore e conseguenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un muro di contenimento realizzato in difformità dal permesso di costruire, nonché gli atti precedenti del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato dapprima il parere favorevole ma condizionato della Commissione Igienico Edilizia e gli atti comunali che subordinavano l'accertamento di conformità alla produzione dell'assenso del proprietario confinante. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del Regolamento edilizio comunale e dell'art. 35 delle N.T.A. del P.R.G.C., sostenendo che il muro, avente funzione di contenimento del terreno e altezza inferiore a tre metri, fosse disciplinato dalla norma speciale che ne consentiva la realizzazione a confine senza consenso del confinante. Hanno inoltre invocato il principio di prevenzione previsto dal codice civile. Con motivi aggiunti hanno impugnato il successivo diniego di sanatoria, contestando: l'erronea individuazione del 2010 quale anno di completamento dell'opera, invece del 2011 o del 2014; l'omessa applicazione dell'art. 43, comma 7, del Regolamento edilizio, entrato in vigore nel 2011; il difetto di istruttoria e di motivazione per non avere il Comune adeguatamente valutato le fatture relative ai lavori stradali e il collaudo delle opere in cemento armato; nonché l'erronea esclusione del principio di prevenzione. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la successiva istanza di fiscalizzazione dell'abuso, accolta dall'amministrazione, integrasse acquiescenza alla non sanabilità dell'opera.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti originariamente impugnati erano stati integralmente superati dal successivo diniego di sanatoria gravato con motivi aggiunti. È stata invece respinta l'eccezione comunale di improcedibilità dei motivi aggiunti: l'istanza di fiscalizzazione era stata presentata con espressa riserva di contestare gli atti del procedimento di sanatoria e, pertanto, non costituiva acquiescenza; inoltre, fiscalizzazione e impugnazione della sanatoria non erano ontologicamente incompatibili, essendo la prima coltivata in via subordinata e cautelativa. È stata respinta anche l'istanza di prova testimoniale, poiché il materiale documentale era sufficiente. Nel merito, il TAR ha accolto la prima censura dei motivi aggiunti. Il muro non poteva essere considerato completato nel 2010 sulla sola base dell'atto di compravendita che menzionava un muro di contenimento: occorreva provare che il manufatto svolgesse già la funzione caratterizzante di contenimento, mediante il riempimento del terrapieno retrostante. Le fatture relative ai lavori di costruzione del fondo stradale del luglio 2011, implicanti il riempimento del terrapieno, erano sufficienti a smentire la datazione comunale al 2010, anche considerando non dirimenti il collaudo del 2014 e altri documenti. Ne conseguiva l'applicabilità dell'art. 43, comma 7, del Regolamento edilizio comunale, vigente dal 2011, che consentiva i muri di sostegno e contenimento a confine sino all'altezza di tre metri, senza richiedere l'assenso del confinante. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il diniego di sanatoria è stato annullato ai fini del riesame. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'accertamento di conformità edilizia richiesto dai ricorrenti; il diniego è stato annullato per erronea ricostruzione della disciplina edilizia applicabile e della data di completamento dell'opera.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Disciplina la fiscalizzazione dell'abuso, ritenuta compatibile con la contestuale impugnazione del diniego di sanatoria quando l'istanza sia presentata in via subordinata e con riserva di contestazione.
art. 43, comma 7, Regolamento edilizio comunale
i muri di sostegno e di contenimento del terreno sono ammessi a confine della proprietà sino ad un’altezza di m. 3,00
Prevede una disciplina speciale che consente la realizzazione a confine dei muri di sostegno e contenimento di altezza non superiore a tre metri, senza subordinazione al consenso del proprietario confinante.
art. 35 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Brossasco
La sua applicazione è stata esclusa a favore della disciplina speciale dell'art. 43, comma 7, del Regolamento edilizio comunale.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva per le osservazioni presentate dai ricorrenti contro i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria.
art. 6 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo del responsabile del procedimento di accertare i fatti e completare l'istruttoria; la censura è stata assorbita dopo l'accertamento dell'erroneità della datazione comunale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al collegio di avvisare le parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per il superamento degli atti originariamente impugnati.
art. 63, comma 3, c.p.a.
È stato invocato per l'ammissione della prova testimoniale, respinta perché il giudice ha ritenuto sufficiente la documentazione acquisita.
Massime di principio
- Quando un provvedimento interlocutorio o endoprocedimentale viene integralmente superato dal successivo provvedimento conclusivo, l'impugnazione del primo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il provvedimento finale può essere contestato mediante motivi aggiunti.
- La presentazione di un'istanza di fiscalizzazione dell'abuso edilizio non comporta acquiescenza al diniego di sanatoria né determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, se l'istanza è proposta in via subordinata e con espressa riserva di contestare il procedimento di sanatoria.
- Ai fini della datazione di un abuso edilizio, la mera menzione dell'esistenza di un muro in un atto pubblico non prova necessariamente il completamento del manufatto nella sua conformazione e funzione caratterizzanti; quando l'opera comprende un muro di contenimento e il retrostante terrapieno, occorre considerare anche la realizzazione del riempimento necessario a conferirgli tale funzione.
- Qualora la disciplina edilizia comunale vigente al momento di realizzazione dell'opera consenta espressamente i muri di sostegno e contenimento a confine entro una determinata altezza, tale disciplina speciale prevale sulla disciplina generale e non consente di subordinare il titolo edilizio all'assenso del proprietario confinante in assenza di una specifica previsione.
- L'onere ordinariamente gravante sul privato di provare la data di realizzazione dell'abuso può essere assolto mediante documentazione indiziaria coerente e convergente, quale la documentazione fiscale relativa ai lavori indispensabili al completamento funzionale dell'opera; tale documentazione può smentire la diversa datazione posta dall'amministrazione.
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